>
> Con preghiera di diffusione
>
> Ulteriori informazioni alle URL:
> http://www.berliner-geschichtswerkstatt.de
> http://www.zwangsarbeit-forschung.de
>
> ---
>
>
> Ministero Federale delle Finanze
>
> L'Incaricato del Cancelliere Federale per la
>
> Divisione V B 2Fondazione Memoria, Responsabilità e
> Futuro
>
> Gruppo di lavoro interministeriale
>
> Agosto 2000
>
> Scheda informativa relativa alle prestazioni di indennizzo per ex
> lavoratori forzati
>
> IFondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro":
>
> Durante il regime nazionalsocialista e la Seconda Guerra Mondiale,
> circa 8 milioni di lavoratori forzati vennero impiegati, a condizioni
> prevalentemente inumane, sul territorio del Reich e nelle zone
> occupate dalla Germania. In molti casi, i perseguitati vennero
> derubati dei loro beni. Con la Fondazione "Memoria, Responsabilità e
> Futuro", delle imprese tedesche e la Repubblica Federale di Germania
> intendono sottolineare la loro responsabilità storica e morale per
> questi avvenimenti nonché completare i regimi di risarcimento già
> esistenti. La Fondazione intende fornire un aiuto agli ex lavoratori
> forzati e ad altre vittime del nazionalsocialismo in maniera
> non-burocratica e soprattutto rapida.
>
> Una parte della Fondazione sarà dedicata a compiti riguardanti il
> futuro miranti a mantenere viva la memoria dell'Olocausto e delle
> ulteriori ingiustizie perpetrate dal nazionalsocialismo e dovrà
> contribuire, favorendo l'informazione e l'incontro, ad evitare la
> nascita di nuovi sistemi totalitari.
>
> Il 6 luglio 2000, il Bundestag Tedesco ha approvato la legge per
> l'istituzione della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro",
> anche il Bundesrat ha espresso, il 14 luglio 2000, il suo assenso. La
> legge sulla Fondazione entrerà probabilmente in vigore nel mese di
> agosto 2000. Successivamente, potranno essere presentate le richieste
> per i benefici previsti dalla legge medesima presso le rispettive
> organizzazioni partner.
>
> IIPrestazioni:
>
> La legge prevede soprattutto il versamento di prestazioni ai
> richiedenti
>
> -che sono stati prigionieri in un campo di concentramento ai sensi del
> § 42, comma 2 della legge federale sugli indennizzi o in un altro
> centro di detenzione fuori dal territorio dell'odierna Repubblica
> d'Austria ovvero in un ghetto a condizioni similari e che sono stati
> costretti al lavoro forzato (§ 11, comma 1, punto 1)
>
> -che sono stati deportati dal loro Paese natale nel territorio del
> Reich entro i confini del 1937 o in una zona occupata dal Reich per
> essere impiegati a scopo lavorativo in un impresa commerciale o nel
> settore pubblico e che sono stati detenuti a condizioni diverse da
> quelle su menzionate o sottoposti a condizioni simili alla detenzione
> ovvero a condizioni di vita comparabili per la loro particolare
> durezza. Questa regolamentazione non vale per le persone che possono
> percepire prestazioni del fondo austriaco per la riconciliazione visto
> che il lavoro forzato è stato prestato principalmente sul territorio
> dell'odierna Repubblica d'Austria (§ 11, comma 1, punto 2).
>
> La legge contiene una clausola di apertura che permette alle
> organizzazioni partner, cui ne è affidata l'esecuzione, di concedere
> aiuti anche ad altre vittime delle ingiustizie nazionalsocialiste,
> soprattutto a lavoratori forzati impiegati nell'agricoltura. Le
> organizzazioni partner decidono, sotto la propria responsabilità, in
> merito all'uso della clausola di apertura.
>
> L'essere stato prigioniero di guerra non implica un diritto alle
> prestazioni.
>
> La legge prevede anche prestazioni a richiedenti che, a seguito della
> persecuzione razzista, hanno subito danni patrimoniali ai sensi delle
> leggi sui risarcimenti causati principalmente e direttamente da
> imprese tedesche e che, non soddisfacendo i presupposti di residenza
> della legge federale sugli indennizzi, non hanno potuto percepire le
> relative prestazioni (§ 11, comma 1, punto 3).
>
> La legge prevede inoltre, in una procedura separata, la compensazione
> di ulteriori danni patrimoniali derivanti dalle ingiustizie commesse
> dal nazionalsocialismo. In caso di danni assicurativi, è necessario
> rivolgersi alla Commissione Internazionale per i Risarcimenti alle
> Vittime dell'Olocausto (ICHEIC), per danni patrimoniali di altro
> genere all'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM).
>
> La legge prevede, altresì, prestazioni volte a compensare altri danni
> inferti a persone nel contesto delle ingiustizie nazionalsocialiste,
> soprattutto in casi di esperimenti medici o di morte ovvero in casi di
> gravi danni alla salute cagionati a bambini tenuti in ricoveri per
> figli di lavoratori forzati (§ 9, comma 3).
>
> Si può prendere visione del testo della legge al sito internet:
> www.bundesfinanzministerium.de.
>
> IIIModalità di richiesta:
>
> La legge prevede la valutazione delle richieste ed il pagamento delle
> prestazioni da parte delle organizzazioni partner:
>
> I richiedenti in Polonia, nella Repubblica Ceca, nel Belarus,
> nell'Ucraina e nella Federazione Russa devono rivolgersi alle
> rispettive fondazioni per la riconciliazione ovvero al Fondo
> tedesco-ceco per il futuro.
>
> I richiedenti ebrei in Israele, negli Stati Uniti e in tutti i Paesi
> in cui non esistono fondazioni per la riconciliazione devono
> rivolgersi alla Conference on Jewish Material Claims against Germany.
>
> I richiedenti residenti in Estonia devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Tallinn, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione del Belarus.
>
> I richiedenti residenti in Lettonia devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Riga, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione russa.
>
> I richiedenti residenti in Lituania devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Vilnius, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione russa.
>
> I richiedenti residenti nella Repubblica di Moldova devono rivolgersi
> alla fondazione di Kiev.
>
> Per i richiedenti che in data 16 febbraio 1999 risiedevano in una
> repubblica della ex Unione Sovietica diversa da quelle già menzionate
> è responsabile l'organizzazione partner competente per il territorio
> dove abitavano al momento della deportazione (§ 9, comma 2).
>
> Tutti gli altri richiedenti devono rivolgersi alla IOM. Se la IOM ha
> una succursale nel relativo Paese di residenza, le domande devono
> venir inoltrate presso tale sede.
>
> Il termine per inoltrare le richieste decorre dal momento dell'entrata
> in vigore della legge e ammonta di norma a 8 mesi. Le domande
> indirizzate alla IOM hanno, invece, una scadenza di 12 mesi. Le
> richieste devono venir presentate entro i predetti termini. Viene
> garantito che le domande rivolte entro tali scadenze agli indirizzi
> riportati al capitolo IV ed alle sedi distaccate delle fondazioni per
> la riconciliazione nei Paesi Baltici vengano considerate come
> rispettanti i termini anche se l'organizzazione in questione non
> dovesse essere responsabile per il relativo caso.
>
> Come indirizzo provvisorio, la Fondazione ha istituito un ufficio
> presso l'Ente Federale per la regolamentazione delle questioni
> patrimoniali sospese a Berlino, Mauerstr. 39-40, 10117 Berlino.
>
> Il Ministero Federale delle Finanze e l'Incaricato del Cancelliere
> Federale non accettano richieste.
>
> Le prestazioni ai sensi della legge sulla Fondazione, ad eccezione di
> danni patrimoniali, devono venir richieste dall'avente diritto stesso
> ed espressamente come tali. Qualora il beneficiario sia deceduto dopo
> il 15 febbraio 1999 o nel caso in cui vengano fatti valere danni
> patrimoniali, il coniuge sopravvissuto o i figli ancora in vita hanno
> diritto alle prestazioni in parti uguali. Le prestazioni possono, se
> il beneficiario non ha come superstiti né coniugi né figli, venire
> richieste in parti uguali anche dai nipoti o, qualora non siano
> sopravvissuti dei nipoti, dai fratelli. Se neanche i fratelli
> presentano richiesta, possono farlo gli eredi indicati nel testamento
> (§ 13, comma 1).
>
> La procedura di richiesta è gratuita. Le organizzazioni partner non
> possono esigere alcuna commissione o diritti di sorta. Non sussiste
> l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato. Il Governo Federale
> non ha incaricato o autorizzato alcun intermediario professionista.
> Eventuali spese non vengono rimborsate.
>
> Il richiedente deve dimostrare tramite apposita documentazione di
> avere diritto alle prestazioni. Le organizzazioni partner devono
> consultare la documentazione inoltrata. Pertanto, le richieste di
> documenti vanno indirizzate, in primo luogo, all'organizzazione
> partner responsabile. Ciò vale anche se i documenti disponibili non
> sono sufficienti e se si è in grado di comprovare la persecuzione
> subita solo altrimenti, per esempio nominando dei testimoni.
> L'organizzazione partner competente, rivolgendosi per esempio al
> Servizio Internazionale di Ricerche (ISD) o ad altri archivi tramite
> procedure abbreviate, riceverà informazioni molto più celermente di
> quanto non sia possibile fare con richieste personali in lingua
> straniera.
>
> Questa scheda ha esclusivamente lo scopo di fornire informazioni sui
> criteri di massima per poter beneficiare delle prestazioni e sulle
> modalità di richiesta.
>
> Il Governo Federale, la Fondazione e le sue organizzazioni partner
> provvederanno affinché entro due mesi dall'entrata in vigore della
> legge (a partire dal mese di agosto del 2000) i presupposti per poter
> beneficiare delle prestazioni nonché i periodi utili per presentare le
> richieste vengano resi noti in modo adeguato.
>
> IVIndirizzi:
>
> Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
>
> c/o Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen
>
> Mauerstr. 39-40
>
> 10117 Berlino
>
> :+49-30-22310-0
>
> Fax:+49-30-22310-260
>
> e-Mail:post@...
>
> Internet:www.barov.bund.de
>
> International Organization for Migration
>
> P.O. Box 71
>
> CH - 1211 Ginevra 19
>
> :hotline +41-22-717-9230
>
> Fax:+41-22-798-6150
>
> e-mail:compensation@...
>
> Internet:www.compensation-for-forced-labour.org
>
> Per richiedenti residenti in Germania:
>
> IOM Ufficio regionale Germania
>
> Inselstr. 12
>
> 10179 Berlino
>
> :030-278 778-15
>
> Fax:030-278 778-99
>
> e-mail:berlin@...
>
> Conference on Jewish Material Claims Against Germany
>
> Per richiedenti residenti in Europa:
>
> Sophienstr. 44
>
> D - 60487 Francoforte sul Meno
>
> (: +49-69-17 08 86 - 47
>
> Fax: +49-69-17 08 86 - 49
>
> e-mail: slavelabor@...
>
> Per richiedenti residenti in Israele:
>
> 18, Gruzenberg Street
>
> Tel Aviv 65251
>
> Israele
>
> :00972-3-5179247
>
> Fax:00972-3-5100906
>
> e-mail:uriahy@...
>
> Per richiedenti residenti in America e nei restanti continenti:
>
> 15, East 26th Street
>
> New York, NY 10010
>
> USA
>
> :001-212-696 49 44
>
> Fax:001-212-679 21 26
>
> e-mail:info@....
>
> Internationaler Suchdienst
>
> Große Allee 5-9
>
> 34454 Bad Arolsen
>
> :+49-5691-6037
>
> Fax:+49-5691-5525
>
> The International Commission On
>
> Holocaust Era Insurance Claims
>
> 1300 L Street, NY, Suite 1150
>
> Washington, DC 20005
>
> Fax:001-202-289-4101
>
> Documento aggiornato all'agosto 2000 (modifiche possono venir
> apportate in qualsiasi momento).

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Bollettino di controinformazione del
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