Traduzione di [JUGOINFO] Tribunale complice (1)
a cura di Alessandra

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GLI "ERRORI INVOLONTARI" DELLA NATO SECONDO LA SIGNORA
DEL PONTE

Alejandro Teitelbaum
Avvocato, Rappresentante permanente a Ginevra
dell?Associazione Americana di Giuristi
Lyon, 6 giugno 2000

Venerdì 2 giugno 2000 il Procuratore del Tribunale
penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, Signora
Carla Del Ponte, ha dichiarato davanti al Consiglio di
Sicurezza che aveva ricevuto molte querele da fonti
differenti accompagnate da una abbondante
documentazione con dichiarazioni che crimini di guerra
sarebbero stati commessi dal personale e dai dirigenti
della NATO durante la campagna aerea contro la
Repubblica di Jugoslavia.
La signora Del Ponte ha aggiunto che, dopo un accurato
esame della documentazione, è arrivata alla ferma
convinzione che se pur la NATO aveva commesso qualche
errore, non aveva invece attaccato deliberatamente
obiettivi civili o militari proibiti durante la
campagna aerea. (UN NEWSERVICE, 2 giugno 2000,
www.un.org).

L'Ufficio del procuratore del Tribunale penale
internazionale per l'ex-Jugoslavia ha ricevuto in
effetti molte querele contro i leaders della NATO, fra
le quali, il 7 maggio 1999, quella dell'Associazione
Americana di Giuristi e quella di un gruppo di
professori canadesi.
Alcuni dei firmatari della denuncia hanno tenuto delle
riunioni, prima con il precedente Procuratore, Signora
Louise Arbour, e poi con la Signora Del Ponte. Oltre a
denunciare l'attacco sferrato dalla NATO come in se
stesso una violazione della Carta delle Nazioni Unite,
la querela faceva notare tra gli altri i seguenti
argomenti legali:

1) la strategia adottata dalla NATO, consistente in
attacchi che partivano da basi molto lontane
(missili) o da aerei che volavano a 5000 metri
d'altezza, non hanno permesso di prendere le
"Precauzioni nell'attacco" previste dall'articolo 57
del Protocollo I delle Convenzioni di Ginevra e
violano la "Regola fondamentale" dell'articolo 48
dello stesso Protocollo: in ogni momento fare la
distinzione fra la popolazione civile e i combattenti
così come tra i beni di carattere civile e gli
obiettivi militari e, di conseguenza, non dirigere le
operazioni che contro degli obiettivi militari.

Sebbene i danni proibiti dalle Convenzioni di Ginevra
fossero prevedibili, è stato deciso (CIOE' C'E' STATA
DELIBERAZIONE E DECISIONE) di fare uso di questa
strategia. C'è stata dunque responsabilità penale
perché c'è dolo eventuale: l'autore dei fatti sa che i
danni proibiti possono prodursi (rappresentazione del
risultato), e nonostante questo agisce.

2) L'attacco generale sferrato DELIBERATAMENTE contro
le infrastrutture civili e particolarmente contro le
centrali elettriche, le fonti e le condotte di acqua
potabile, viola l'articolo 54, al. 2 del Protocollo I:
divieto di mettere fuori uso i beni indispensabili
alla sopravvivenza della popolazione civile.
Questa strategia di attacco a distanza e di
distruzione massiccia di obiettivi civili NON E' STATA
"DEGLI ERRORI" O UN SEMPLICE CASO.

In un documentario sulla guerra contro la Jugoslavia
trasmesso dalla catena di TV franco tedesca ARTE il
25/11/99, un generale dell'esercito degli Stati Uniti
che faceva parte, per sua ammissione, dei
responsabili di scegliere gli obiettivi da bombardare,
diceva che questi obiettivi sono stati scelti in
funzione di considerazioni politiche piuttosto che
militari: si trattava, diceva, piuttosto che di
annichilire le forze armate nemiche, di indebolire il
governo nemico, rendendo insopportabile la vita alla
popolazione civile. Questa non è una opinione
personale del generale: è la dottrina militare
ufficiale in vigore da molti anni nelle forze armate
degli Stati Uniti, e messa già in atto durante
l'invasione di Panama e durante la guerra del Golfo.
Questa dottrina viola manifestatamente la lettera e lo
spirito delle Convenzioni di Ginevra.
Nello stesso documentario, il Ministro degli Affari
Esteri tedesco Joshka Fischer, afferma che le
decisioni sugli obiettivi da attaccare erano prese a
Washington. Questo non esenta dalle responsabilità i
membri della NATO diversi dagli Stati Uniti, perché,
secondo il "manuale NATO", parte 1, punti 5 e 7, nella
NATO le decisioni sono prese con il consenso nel
Consiglio dell'organizzazione. Se non ci sono state
opposizioni alle decisioni prese a Washington, questo
equivale al consenso e, di conseguenza, c'è
condivisione delle responsabilità.

3) Ci sono stati anche attacchi DELIBERATI contro
civili, in condizioni particolarmente odiose: per
esempio il secondo bombardamento di un ponte sul quale
c'erano civili che stavano soccorrendo delle vittime,
anche esse civili, del primo bombardamento.

4) L'utilizzo di bombe a dispersione (cluster bombs),
fatte per distruggere obiettivi "deboli" (e quindi a
causare la morte senza distinzione del più gran numero
possibile di persone), di PROIETTILI ALL'URANIO
IMPOVERITO (che causa danni estesi e durevoli), e i
bombardamenti di fabbriche chimiche, che provocano la
dispersione di prodotti tossici nell'ambiente (danni
estesi e eventualmente durevoli), violano le
disposizioni dell?articolo 35, al. 2 del Protocollo I:
DIVIETO DI USARE PROIETTILI E MATERIALI, COME ANCHE
METODI DI GUERRA, TALI DA CAUSARE MALI SUPERFLUI;
e, dalla riga 3 dello stesso articolo: DIVIETO DI
USARE METODI E MEZZI DI GUERRA CONCEPITI PER CAUSARE,
O CHE CI SI PUO' ATTENDERE CHE CAUSERANNO, DANNI
ESTESI, DUREVOLI E GRAVI ALL'AMBIENTE NATURALE;
dall'articolo 36: nuove armi che sono o potrebbero
essere vietate dal Protocollo o da qualsiasi altra
regola di diritto internazionale (le piccole bombe che
si trovano all'interno delle bombe a dispersione e che
restano al suolo senza esplodere hanno lo stesso
effetto che le mine antiuomo, vietate dalla
Convenzione di Ottawa del 1997, in vigore dal 1 marzo
1999) e violano anche le disposizioni dell'articolo 55
dello stesso Protocollo I: "La guerra sarà condotta
avendo cura di proteggere l'ambiente naturale da danni
estesi, durevoli e gravi".

Queste azioni accuratamente pianificate e messe in
opera dalla NATO in Jugoslavia sono state ammesse dai
responsabili, sono state l'oggetto di innumerevoli
testimonianze e sono state qualificate come crimini di
guerra dai numerosi giuristi e da personalità come
Ramsey Clark, ex Procuratore della Corte Suprema degli
Stati Uniti.

Il Signot Luc Hafner, colonnello di giustizia militare
e Presidente del Tribunale Militare della Divisione I
della Svizzera, in un articolo nel quotidiano svizzero
Le Temps, il 31 maggio 1999, stima che la strategia
generale utilizzata dalla NATO con gli attacchi aerei
contro la Jugoslavia viola le Convenzioni di Ginevra e
che ci sarebbero i termini per istruire un processo
per crimini di guerra contro i suoi dirigenti.

Una informazione dell'agenzia spagnola EFE, a Londra,
del 13 luglio 1999, pubblica le dichiarazioni
dell'ex-comandante in capo delle forze armate
dell'ONU in Bosnia, il Generale britannico Michael
Rose, riportate dalla BBC: "Durante 11 settimane fu
lanciata la campagna aerea più intensa della storia
bellica e noi avemmo delle truppe di stanza che
vedevano migliaia di persone che venivano assassinate
brutalmente e più di un milione di persone cacciate
dalle loro case"...
"Essa (la NATO) avrebbe dovuto condurre una guerra
umanitaria" segnala. Aggiunge che spingendo il limite
di altezza del volo a più di 15000 piedi (4575 metri)
e non garantendo che gli obiettivi che attaccavano
erano militari, i paesi coinvolti nell'operazione
"rischiavano di violare i protocolli dell'Aja e di
Ginevra che impegnano a salvaguardare la vita dei
civili".

Questi fatti sono stati messi a repertorio in
documenti ufficiali dell'ONU. Così il Relatore
speciale sull'ex-Jugoslavia, Signor Jiri Dientsbier,
nel suo rapporto all'Assemblea Generale
[A/54/396-S/1999/1000(24/9/99)] fa menzione di
violazioni alle leggi di guerra nei paragrafi 91
(impiego di munizioni all'uranio impoverito, di bombe
a dispersione), 94 e 103 (distruzioni e danni così
come morte di civili causati dai colpi aerei della
NATO), 102 (danni causati all'ambiente).

Nell'allegato A/54/396/Add.1-S/1999/1000/Add.
1(3/11/99). Dientsbier descrive le violazioni dei
diritti dell'uomo che sono ancora commessi in Kosovo
(par. 26, 27 et 28) e. aggiunge che "è tragico che
questo avvenga attualmente in presenza della MINUK,
della KFOR e dell'OSCE".

NEL PARAGRAFO 29 DI QUESTO ALLEGATO, IL RELATORE
SPECIALE CONSTATA LA PASSIVITA' DEL TRIBUNALE PENALE
INTERNAZIONALE PER L'EX-JUGOSLAVIA DI FRONTE A QUESTE
VIOLAZIONI.
In queste violazioni c'è anche una responsabilità
della NATO, come occupante che ha il controllo
effettivo del territorio, e in virtù dell'articolo 2
della IV Convenzione di Ginevra, del "Military
Technical Agreement", Annesso A.1, del 9 giugno1999 e
del paragrafo 9 della risoluzione 1244 (1999) del
Consiglio di Sicurezza

I leaders della NATO sono anche responsabili dei
crimini commessi dall'Esercito di liberazione del
Kosovo (KLA) trasformato in "forza civile" (TMK) che
agisce sotto la tutela della KFOR, se si applica la
giurisprudenza dello stesso Tribunale per la
ex-Jugoslavia: vedere "TADIC", sentenza del 15/7/99,
par. 133, citando la Corte Internazionale di
Giustizia: ?..."Iran was held internationally
responsible for failing to prevent the attack on the
United States diplomatic premises"... anche se gli
studenti iraniani hanno agito in un primo tempo
autonomamente. E? sufficiente fare il parallelo tra le
autorità iraniane e la KFOR e fra gli studenti e il
KLA. Nella sentenza ?BLASKIC? del 3/3/2000, il
Tribunale ha ritenuto come fondamento di
responsabilità la negligenza del condannato
nell?espletamento del proprio dovere. Questa nozione è
applicabile ai cosiddetti ?errori? della NATO durante
i bombardamenti e ai crimini commessi attualmente in
Kosovo, che si trova sotto il controllo della KFOR.



Ma il procuratore del Tribunale ha scelto
semplicemente di ignorare i crimini commessi in Kosovo
dopo la sua occupazione da parte delle forze della
NATO. Durante i 78 giorni di bombardamenti contro la
Jugoslavia sono stati commessi in modo reiterato dei
crimini di guerra, così come sono definiti dalle
Convenzioni di Ginevra del 1949, i loro Protocolli
facoltativi del 1977 e le Convenzione dell?Aja del
1889 e 1907 e il suo regolamento allegato.
Sono crimini di guerra perché sono infrazioni gravi
commesse INTENZIONALMENTE (art. 85, par. 5 del
protocollo I) e i responsabili devono essere puniti
(arts. 146 e 147 della IV Convenzione di Ginevra).

Ma il Procuratore Signora Del Ponte li qualifica con
una incredibile leggerezza, seguendo alla lettera la
versione della NATO, come degli ?errori non
deliberati? che, a suo avviso, non meritano nemmeno
l?apertura di un?indagine. Crimini di guerra di una
tale gravità che potrebbero anche essere qualificati
crimini contro l?umanità (art. 6, al. C dello Statuto
del Tribunale militare internazionale di Norimberga e
art. 5 dello Statuto del Tribunale per
l?ex-Jugoslavia).
Sebbene l?iniziativa dell?accusa appartenga
esclusivamente al Procuratore, resta da sapere se i
giudici del Tribunale per l?ex-Jugoslavia, mettendo in
discussione la reputazione personale come giuristi e
intaccando quel poco di credibilità che resta al
Tribunale, vogliano avallare con loro silenzio e la
loro passività il disprezzo della Signora Dal Ponte
per i fatti, il diritto applicabile, la giurisprudenza
dello stesso Tribunale e il suo venir meno ai doveri
inerenti alla sua funzione di Procuratore.
La posta è grande e la responsabilità del Tribunale è
storica. La passività del Tribunale faciliterà il
lavoro, intrapreso dalle grandi potenze, di
demolizione della laboriosa costruzione da più di un
secolo del diritto internazionale umanitario e
spalancherà le porte alla legge della jungla su scala
internazionale.
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Alejandro Teitelbaum
Avvocato, Rappresentante permanente a Ginevra
dell?Associazione Americana di Giuristi
Lyon, 6 giugno 2000

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