COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA (1974)



Il testo che segue è riprodotto dal fascicolo pubblicato in italiano a Rijeka/Fiume nel 1974. Il riconoscimento OCR del testo è stato ricontrollato, tuttavia le lettere per le quali il software ha segnalato un margine di incertezza (ad es. parole spezzate, alcuni "!" o " ' " al posto delle " L " ecc.) sono qui evidenziate con caratteri color verde per cautela.
Per confronto, il testo scansionato della Costituzione si può anche scaricare in formato PDF:

I) Indice, Osservazione Introduttiva, Esposizione di M. Todorovic alla Camera delle Nazionalità (22/1/1974), Principi Fondamentali, Articoli da 1 a 147 (PDF 37 Mb)
II) Articoli da 148 a 406, Glossario (PDF 47 Mb)

Segnaliamo che sul nostro sito è disponibile anche: CONSTITUTION OF THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA (1963)


a cura di Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia - onlus



LA COSTITUZIONE DELLA RSF DI JUGOSLAVIA

OSSERVAZIONE INTRODUTTIVA

L'ESPOSIZIONE DI MIJALKO TODOROVIC

RIJEKA (Fiume), 1974


INDICE

OSSERVAZIONE INTRODUTTIVA .... 9

L'ESPOSIZIONE DI MIJALKO TODOROVIC, PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA FEDERALE E DELLA COMMISSIONE COMUNE DI TUTTE LE CAMERE DELL’ASSEMBLEA FEDERALE PER LE QUESTIONI COSTITUZIONALI SULLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA RSFJ ... 17

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA Di JUGOSLAVIA

PARTE INTRODUTTIVA ...... 59

PRINCIPI FONDAMENTALI ...... 59

Parte prima

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA ........ 83

Parte seconda

ORDINAMENTO SOCIALE ...... 86

Titolo I

ORDINAMENTO SOCIO-ECONOMICO ... 86

1. La collocazione dell'uomo nel lavoro associato e il'patrimonio sociale ... 86

2. L'associazione del lavoro e dei mezzi della riproduzione sociale .... 99

3. Le comunità d'interesse d'autogoverno . 109

4. I mezzi delle organizzazioni socio-politiche e delle altre organizzazioni sociali 113

5. La collocazione socio-economica e l'associazione degli agricoltori

6. Il lavoro individuale autonomo svolto con mezzi in proprietà privata.

7. La pianificazione sociale . . . .

8. 11 sistema sociale d'informazione, la contabilità sociale, l'evidenza e la statistica .........

9. I rapporti giuridico-patrimoniali

10. I beni d'interesse generale . . . .

11. La difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale dell'uomo . , . .

Titolo II

I. FONDAMENTI DEL SISTEMA SOCIO-POLITICO ..........

1. La collocazione dei lavoratori nel sistema socio-politico ......

2. L'autogestione nelle organizzazioni del lavoro associato ......

3. L'autogoverno nelle comunità d'interesse autogestite .......

4. L'autogoverno nelle comunità locali

5. Il Comune ........

6 Gli accordi d'autogoverno e le intese sociali .........

7. La tutela sociale dei diritti d'auto governo e del patrimonio sociale .

8. Il sistema assembleare . . . .

Titolo III

LIBERTA', DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO .........

Titolo IV

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E LEGISLATIVA

Titolo V

LA MAGISTRATURA E LA PUBBLICA ACCUSA .

Titolo VI

LA DIFESA POPOLARE .......113

115 119

122 124 126

127

128 128 131

140 142 143

146

149 151

162

177 182 187

Parte terza

RAPPORTI NELLA FEDERAZIONE E DIRITTI E DOVERI DELLA FEDERAZIONE .....

Titolo I

I RAPPORTI NELLA FEDERAZIONE ....

Titolo II

I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FEDERAZIONE .

Parte quarta

ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE . .

Titolo I

L'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA . . .

1. La posizione e le attribuzioni .

2. Le Camere e le loro competenze .

3. La struttura e la procedura per l'elezione delle Camere .....

4. Le modalità di lavoro e di esercizio decisionale in sede camerale ....

5. L'emanazione di atti in sede di Camere delle Repubbliche e delle Provincie, in base al consenso delle Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie Autonome

6. I diritti ed i doveri dei delegati e delle delegazioni .......

7. Le elezioni e le attribuzioni dei funzionari dell'Assemblea della RSFJ .

Titolo II

LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIA LISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA . . .

Titolo IlI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA . . .

Titolo IV

IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE .

1. La posizione e le attribuzioni .

2. La struttura e l'elezione . . . .

3. Il sistema di lavoro e l'emanazione di atti in sede di Consiglio esecutivo federale .........250

4. I rapporti del Consiglio esecutivo federale con l'Assemblea della RSFJ e le sue responsabilità ...... 253

Titolo V

GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE ........... 255

Titolo VI

LA CORTE FEDERALE, LA PROCURA FEDERALE E L'AVVOCATO SOCIALE D'AUTOGOVERNO DELLA FEDERAZIONE ....... 257

Titolo VII

LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA JUGOSLAVIA .......... 260

Titolo VII

LA DICHIARAZIONE SOLENNE ..... 270

Parte quinta

LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA ......... 271

Parte sesta

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ... 274

SPIEGAZIONI DI ALCUNI TERMINI ED ESPRESSIONI RICORRENTI NELLA COSTITUZIONE DELLA RSFJ .... ...... 277



OSSERVAZIONE INTRODUTTIVA

L'Assemblea federale, a Camere riunite, nelle sedute del 30 e 31 gennaio ha approvato e la Camera delle nazionalità nella seduta del 21 febbraio 1974 ha promulgato la nuova Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. È stato l'atto conclusivo di un lavoro di diversi anni avviato, nel quadro delle sue prerogative costituzionali, dal presidente della Repubblica Josip Broz Tito con un'iniziativa all'Assemblea federale il 9 dicembre 1970. Richiamandosi all'Emendamento XII della Costituzione il Presidente della Repubblica proponeva che venisse emendata la Costituzione della RSFJ promulgata il 7 aprile 1963 e che nel frattempo era stata aggiornata (nel 1967 e nel 1968) con 19 emendamenti.

Una volta accettata la proposta del Presidente della Repubblica da tutte le Camere riunite dal 24 al 28 dicembre 1970, si procedeva alla stesura dello schema dei nuovi emendamenti costituzionali che per diversi mesi teneva impegnata la Commissione assembleare per le questioni costituzionali. Il documento veniva poi sottoposto, per due mesi, a pubblico dibattito. A conclusione di questo ciclo l'Assemblea federale, il 30 giugno 1971, approvava gli emendamenti costituzionali XX—XLII i quali, avendo ottenuto il consenso delle Assemblee di tutte le Repubbliche Socialiste e delle Provincia Autonome, diventavano parie integrante della Costituzione della RSFJ.

Erano i rapporti tra la Federazione e le Repubbliche che, in armonia con le conquiste socio-economiche e con lo sviluppo politico della RSFJ, venivano, in questa fase della riforma costituzionale, parzialmente posti su nuove basi. Oltre a definire la posizione e la funzione, le competenze e la struttura organizzativa della Federazione, venivano fissati in modo nuovo e con maggiore precisione, alcuni principi e certe forme dei rapporti socio-economici d'autogoverno in Jugoslavia indicati nei cosiddetti emenda menti operai XXI-XXIII. Considerato che anche nell'elaborazione di queste parziali modifiche costituzionali si era manifestata la necessità di una più completa e più precisa definizione di alcune questioni fondamentali nella sfera del sistema socio-economico d'autogoverno. del sistema comunale e assembleare e del sistema politico nel suo insieme, l'Assemblea federale decideva che, subito dopo l'approvazione degli emendamenti costituzionali XX—XLII, iniziassero i preparativi per la seconda fase delle modifiche costituzionali, quale organica continuazione della prima.

L'incarico di preparare la modifica della Costituzione venne affidato alla Commissione intercamerale per le questioni costituzionali dell'Assemblea federale. Una parte decisamente importante, nell'ambito della commissione intercamerale, è stata svolta dalla Commissione di coordinamento (presieduta da Edvard Kardelj) costituita il 3 giugno 1971 con il compito di coordinare, nella nuova fase degli emenda menti costituzionali, gli atteggiamenti e le proposte con i competenti organi e corpi politici delle organizzazioni socio-politiche delle Repubbliche Socialiste e delle Provincie Autonome e con gli organi delle organizzazioni socio-politiche della Federazione e di coordinare anche l'attività dei gruppi di lavoro della Commissione per le questioni costituzionali. Gruppi di lavoro costituiti alla fine del dicembre 1970 con l'in carico di studiare — sulla base dell'analisi dei risultati nella realizzazione della Costituzione e delle direttrici per l'ulteriore sviluppo del sistema socio-economico e politico tracciate nella Proposta del Presidente della Repubblica per le modifiche costituzionali - la situazione in determinati campi del sistema costituzionale e di proporre alla Commissione per le questioni costituzionali le tesi sulle successive modifiche del sistema socio-economico e politico della RSFJ.

La Commissione per le questioni costituzionali presieduta dal presidente dell'Assemblea federale Mijalko Todorovic, espresso giudizio positivo sui risultati di un anno di lavoro intenso e vasto della propria Commissione di coordinamento e degli altri organi di lavoro, il 29 giugno 1972 costatava che i preparativi per le modifiche costituzionali erano ormai maturati al punto in cui l'Assemblea federale poteva promuovere il procedimento per modificare ulteriormente la Costituzione della RSFJ e investiva del problema la Camera delle nazionalità.

La Camera delle nazionalità, riunita dal 21—22 luglio 1972, sentiti i pareri unanimemente concordati delle altre Camere dell'Assemblea federale e ottenuto il consenso delle Assemblee di tutte le Repubbliche Socialiste e delle Provincie Autonome, emanava la Decisione di modifica della Costituzione della RSFJ. In base alla Decisione le modifiche dovevano coinvolgere i rapporti socio-economici e il sistema d'autogoverno, il sistema comunale e assembleare, le funzioni della Federazione, la partecipazione e la responsabilità diretta delle Repubbliche e delle Provincie Autonome nell'esercizio di determinate funzioni della Federazione ed ancora la sfera del sistema giuridico e del diritto costituzionale.

La Camera delle nazionalità al tempo stesso decideva che le modifiche della Costituzione venissero configurate in un nuovo testo integrale della Costituzione della RSFJ. Oltre alle modifiche sostanziali introdotte dalla Costituzione nei già definiti settori, avrebbero dovuto venire armonizzate con i mutamenti apportati anche le altre disposizioni della Costituzione del 1963 e tutti e 43 gli emendamenti costituzionali emanati nel 1967, 1968 e 1971.

La stesura della Proposta di schema del nuovo testo della Costituzione della RSFJ richiese molti mesi di lavoro assai ampio e complesso, lavoro compiuto nella gran parte dalla Commissione di coordinamento assieme ai gruppi di lavoro della Commissione per le questioni costituzionali, in collaborazione con le Commissioni costituzionali delle Assemblee repubblicane e regionali e con l'apporto di un notevole numero di esperti, di uomini di scienza e di lavoratori socio-politici. Nella riunione del 21 maggio 1973 la Commissione per le questioni costituzionali confermava il testo dello Schema di Costituzione della RSFJ e lo inoltrava alla Camera delle nazionalità. Il 7 giugno 1973 la Camera delle nazionalità confermava a sua volta lo Schema di Costituzione della RSFJ e lo sottoponeva a pubblico dibattito.

Il dibattito pubblico sullo Schema di Costituzione della RSFJ, per l'interesse sollevato e per la partecipazione dei cittadini all'esame critico delle modifiche costituzionali proposte, è andato oltre ad ogni previsione. In quello che è stato un vero e proprio referendum popolare - proposte e osservazioni erano state inoltrate in grandissimo numero alla Commissione per gli affari costituzionali da decine di migliaio di riunioni di lavoratori, di cittadini, da quelle che sono le loro organizzazioni socio-politiche e associazioni come pure da singole persone - i lavoratori e i cittadini di tutti i popoli e di tutti i gruppi nazionali della RSFJ hanno approvato e appoggiato sotto ogni punto di vista le scelte ideali e politiche di fondo e le nuove soluzioni costituzionali chiedendone una precisa configurazione nel testo definitivo della futura Costituzione.

Dopo un approfondito esame e un'attenta valutazione di tutte le proposte e di tutti i suggerimenti emersi dal dibattito pubblico, come pure dei pareri e delle proposte delle Camere dell'Assemblea federale e delle Assemblee delle Repubbliche Socialiste e delle Provincie Autonome, la Commissione per le questioni costituzionali ne accettava un gran numero e le inseriva nella Proposta della Costituzione della RSFJ. Certe osservazioni e proposte, inoltre, offrivano alla stessa Commissione lo spunto per formulare meglio e in modo più adeguato determinate soluzioni. Nella seduta del 7 e 8 gennaio 1974 la Commissione per le questioni costituzionali fissava il testo della Proposta di Costituzione e lo inoltrava all'Assemblea federale accompagnato da un'esauriente Relazione sui risultati del dibattito pubblico sullo Schema di Costituzione della RSFJ e sulla Proposta della legge costituzionale per l'attuazione della Costituzione della RSFJ.

La Camera delle nazionalità, nella seduta del 22 gennaio 1974, fissava la Proposta di Costituzione della RSFJ e la Proposta della legge costituzionale per l'attuazione della Costituzione della RSFJ e approvava questi due documenti costituzionali. Documenti che venivano poi approvati anche dalle altre Camere della Assemblea federale nelle sedute del 30 e 31 gennaio. Nella prima metà di febbraio del 1974 le Assemblee di tutte le Repubbliche Socialiste e delle Provincie Autonome, a Camere riunite, aderivano al testo della Costituzione della RSFJ approvato dall'Assemblea federale. La nuova Costituzione della RSFJ era così definitivamente approvata.

Nel desiderio di favorire una più ampia conoscenza dei presupposti socio-economici e politici, degli orientamenti di fondo e della sostanza delle modifiche costituzionali come pure delle caratteristiche della nuova Costituzione jugoslava, riportiamo l'esposizione del presidente dell'Assemblea federale e presidente della Commissione per le questioni costituzionali Mijalko Todorovic sulla Proposta della Costituzione della RSFJ, svolta alla Camera delle nazionalità il 22 gennaio 1974, che pubblichiamo insieme alla nuova Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.


L'ESPOSIZIONE DI MIJALKO TODOROVIC, PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE E DELLA COMMISSIONE COMUNE DI TUTTE LE CAMERE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE PER LE QUESTIONI COSTITUZIONALI SULLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA RSFJ ALLA SEDUTA DELLA CAMERA DELLE NAZIONALITÀ DEL 22 GENNAIO 1974


Compagne e compagni deputati, il testo della Proposta della nuova Costituzione che questa Camera deve prendere in esame ed approvare. è stato preparato dalla Commissione comune per le questioni costituzionali di tutte le Camere dell'Assemblea federale in base alle proposte e alle opinioni scaturite dal dibattito pubblico sullo Schema della Costituzione, approvato da questa stessa Camera.

Il dibattito pubblico sullo Schema della Costituzione ha suscitato un enorme interesse ed ha visto lo partecipazione in massa e creativa della nostra classe operaia e di tutti i lavoratori. Mai nell'emanazione di un documento c'era stato un dibattito pubblico così vasto e completo come per lo Schema di questa Costituzione.

L'interesse riscontrato, indubbiamente, è da attribuirsi all'alto grado di coscienza della nostra classe operaia e dei lavoratori ed alla loro consapevolezza di trovarsi di fronte ad una svolta fondamentale nello sviluppo dei rapporti socio-economici e politici nella nostra società d'autogoverno alla consapevolezza di avere a portata di mano uno strumento giuridico-politico destinato a divenire un'arma insostituibile nella lotta per realizzare i loro interessi e le loro aspirazioni.

Il dibattito pubblico era inserito nella lotta ideale politica per l'applicazione degli emendamenti costituzionali. Esso ha contribuito ad arricchire, sotto il profilo contenutistico e programmatico, le azioni in corso per concretizzare i compiti immediati e a lungo termine che scaturiscono dalla Lettera del Presidente della LCJ e dell'Ufficio esecutivo della Presidenza della Lega dei comunisti della Jugoslavia.

Tutta l'attività inerente all'elaborazione della nuova Costituzione è stata, del resto, un contributo ai preparativi del decimo Congresso della Lega dei comunisti della Jugoslavia e parte integrante degli stessi.

Dal dibattito pubblico è emerso un fermo appoggio a quelle che sono le basi ideali-politiche dello Schema. Le osservazioni e proposte, nella stragrande maggioranza, tendevano a rendere più chiare, più efficaci e più complete le disposizioni della Costituzione. La Commissione ha preso in esame tutte le proposte. Nessuna che potesse servire ad una miglio re definizione dei principi costituzionali è stata trascurata ne si è mancato di adottarla apportando al testo in discussione le adeguate modifiche.

Una parte delle osservazioni e delle proposte, sebbene utili, non ha potuto essere presa in considerazione dalla Commissione toccando esse questioni regolate dalle Costituzioni repubblicane o provinciali o da appositi strumenti legislativi.

Un certo numero di osservazioni e di proposte erano in contrasto con le concezioni indicate nello Schema o, comunque, non erano in armonia con lo sviluppo della nostra società d'autogoverno. Logicamente la Commissione non ha potuto accettare tali proposte.

Inoltre devo sottolineare che la Commissione costituzionale, sulla base di nuove analisi e di nuove conoscenze, ed anche in considerazione dei pareri emersi dal dibattito pubblico, è giunta alla convinzione che sia necessario inserire nello Schema della Costituzione alcune nuove soluzioni, allo scopo di precisare più completamente e coerentemente nel suo insieme il concetto dei rapporti socio-economici e politici.

Com'è noto, è stato il presidente Tito a dare l'iniziativa e a presentare all'Assemblea la Proposta per la modifica della Costituzione della RSFJ. Lo stesso Presidente ha più volte parlato dei cardini ideali-politici e del significato della riforma costituzionale A sua volta il compagno Kardelj illustrava nei particolari le basi di partenza e i principi su cui poggiano le nuove soluzioni.

Permettetemi, in questa occasione, di richiamare la vostra attenzione soltanto su alcuni problemi inerenti al testo della Costituzione proposto.

Sono i profondi mutamenti nei rapporti di produzione socialisti sulla base dell'autogoverno, introdotti dalla nuova Costituzione, a rappresentare il fondamento e la fonte di tutti gli altri mutamenti nella sfera del sistema politico e socio-economico.

Secondo la Proposta di Costituzione, l'ordinamento socio-economico "si fonda sul libero lavoro associato con mezzi di produzione di proprietà sociale e sull'autogoverno dei lavoratori nel processo di produzione e di ripartizione del prodotto sociale nelle organizzazioni di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato e nel processo di riproduzione sociale nel suo insieme,,.

Inoltre la Costituzione sancisce l'inalienabile diritto del lavoratore "di disporre, quale individuo libero ed eguale agli altri lavoratori nel lavoro associato, del proprio lavoro e delle condizioni e dei risultati del proprio lavoro,,.

Queste disposizioni della Costituzione significano, in essenza, l'abolizione di ogni monopolio — privato, capitalistico e statale, — sui mezzi di produzione e "la ritrasformazione del capitale in proprietà dei produttori, ma non più in proprietà privata divisa tra i singoli produttori bensì in loro proprietà quali produttori associati, ossia in loro diretta proprietà sociale „' La nostra rivoluzione, nel modo più coerente e più completo di qualsiasi altra sinora nella storia, con la riforma costituzionale fa sì che i mezzi di produzione appartengano ai lavoratori associati e che essi «nei loro confronti si comportino, così come 1) Mdrx, 11 raplla'e III tania. pag 482 «u'Iura 196') naturalmente sono, come verso i propri stessi prodotti ed elementi oggetto della loro stessa attività,,.2 E proprio l'abolizione dell'alienazione dei mezzi di produzione dal lavoratore, trasformando il lavoratore associato in padrone diretto delle condizioni e dei risultati del suo lavoro, è l'atto rivoluzionario-storico più importante e il fondamento su cui edificare la liberazione della classe operaia. La schiavitù capitalistica del lavoratore, l'intero sistema di sfruttamento e di assoggettamento capitalistico poggia sul fatto che la classe operaia è privata della proprietà sui mezzi di produzione, sulle contraddizioni — per dirla con Marx - del lavoro realizzato contro sé stesso, contro il lavoro vivo.

Ai concetti marxisti della proprietà sociale, ovvero all'accoppiamento del lavoro e della proprietà, si ispira il nostro concetto dei rapporti di produzione socialisti d'autogoverno. Eppure nel corso de! dibattito pubblico e ancor più sul piano dell'azione concreta per l'applicazione degli emendamenti costituzionali, si sono manifestate in parte delle profonde incomprensioni proprio in merito all'essenza e alle caratteristiche della proprietà sociale, ovvero in merito alle caratteristiche del lavoro accumulato ed anche per quanto riguarda il significato e il carattere delle organizzazioni di base del lavoro associato. Trattandosi di questioni di fondo nella sfera dei nuovi rapporti di produzione, permettete che mi soffermi brevemente su qualcuno di esse.

Si fa osservare che il lavoro accumulato non crea il valore e che di conseguenza non può essere un fattore, una base o un'unità di misura per la distribuzione e per la ripartizione del reddito sociale ossia del plus-lavoro sociale. Questo sarebbe, si dice, un rapporto capitalistico. Ma chi ha questo atteggiamento si rivela meglio allorché nega il diritto delle organizzazioni di base del lavoro associato a partecipare al reddito sulla base dell'associazione dei mezzi e guarda agli interessi sui mezzi associati, realizzati attraverso le banche e nelle banche depositati, quando non li contesta, come a un male necessario. L'incomprensione dei mutati rapporti verso il lavoro accumulato è avvertibile anche nel tentativo di ridurre «il diritto al lavoro accumulato» soltanto all'aumento dei redditi individuali, al pensionamento secondo l'anzianità di lavoro, e simili.

Che il lavoro accumulato non crei il valore è cosa nota. Non si può però sottovalutare «il valore che il lavoro passato ha per il suo presente», come dice Marx, ossia che si tratta di mezzi di produzione e di condizioni materiali di lavoro dei quali non si può fare a meno. E tanto meno da ciò si deve trarre la conclusione che il lavoro accumulato debba essere alienato dal lavoro corrente, dal lavoratore che lo ha creato.

II diritto del lavoratore al lavoro con il quale in passato egli ha creato a sé stesso i mezzi per migliorare le sue condizioni di lavoro, per aumentare la produttività, per ridurre l'orario di lavoro, ed anche per creare migliori condizioni di vita ed una maggiore disponibilità di mezzi di consumo al presente, rappresenta un interesse materiale reale e uno stimolo per il lavoro odierno e per l'accumulazione sociale. Privato del lavoro accumulato il lavoratore viene a perdere le sue proprie condizioni di lavoro, toma in una posizione di salariato, ritorna ad essere un proletario.

Il lavoro accumulato, staccato dal lavoratore, si trasforma in potere sul lavoratore anziché essere un elemento di potere del lavoratore. Siffatti rapporti di espropriazione e un simile rapporto di potere ai danni del lavoratore scaturiscono non soltanto dalla proprietà privata capitalistica ma anche dall'alienazione statalistica, tecnocratica e via discorrendo dei risultati del lavoro dal lavoratore.

Dall'inalienabilità del lavoro accumulato dal lavoratore scaturiscono tutti gli elementi essenziali attraverso cui egli realizzerà la sua posizione socio-economica, vale a dire:

come primo, il diritto di gestire, di disporre dei mezzi di produzione e del prodotto ossia del plus-lavoro quale diritto inalienabile dei lavora tori nelle organizzazioni di base del lavoro associato e nelle organizzazioni più late;

come secondo, la ripartizione in base al lavoro e qui si intende anche secondo il lavoro di gestione, ovvero di autogestione, quale parte integrante del lavoro produttivo vale a dire secondo il modo in cui i mezzi sociali di produzione vengono gestiti, secondo il modo in cui ci si serve dell'accumulazione e degli investimenti allo scopo di ampliare e di sviluppare la produzione nella propria organizzazione di lavoro e nelle altre;

come terzo, attraverso le leggi sulla formazione dei prezzi, la distribuzione dell'intero plus-lavoro sociale tra le organizzazioni di base del lavoro associato in pro porzione al loro lavoro accumulato e lavoro vivo complessivi;

e, come quarto, la partecipazione diretta dei lavoratori alla gestione dell'intero complesso dei rapporti nel processo di riproduzione sociale.

Affinché il lavoratore nei rapporti reali del pro cesso di produzione, di scambi e di ripartizione (quindi anche dei consumi) si comporti davvero verso tutti i mezzi sociali di produzione e verso il prodotto come verso qualcosa di veramente suo, è necessario che egli abbia un tale rapporto, in primo luogo, verso quella parte dei mezzi che egli crea e di cui diretta mente si serve nel lavoro comune in seno alla propria organizzazione di base del lavoro associato.

Il lavoratore associato, dunque, deve essere padrone di tutto il lavoro accumulato e corrente, realizzato ed accumulato nella sua organizzazione di basa del lavoro associato.

Tralasciando quegli atteggiamenti che contestano apertamente anche il diritto delle organizzazioni di base del lavoro associato a governare il reddito realizzato e il mercato accennerei a quelle teorie che, pur accettando il mercato e l'autogoverno, sostengono l'esigenza della cosiddetta uniformazione delle condizioni in cui svolgere l'attività economica attraverso prezzi corrispondenti al valore prodotto e per effetto dei quali determinati collettivi disporrebbero del reddito che può essere considerato risultato del loro lavoro.

È risaputo che il plus-lavoro sociale complessivo, ossia l'intera accumulazione sociale, viene distribuito attraverso i prezzi negli scambi di merci, alle singola organizzazioni di base del lavoro associato non soltanto in proporzione al lavoro corrente ma anche in base al lavoro complessivo, accumulato e corrente. È una legge obiettiva. Da questa legge obiettiva scaturisce e ad essa è legata anche una corrispondente ripartizione del plus-lavoro comune derivante dall'associazione del lavoro e dei mezzi, dei tassi d'interesse e via discorrendo.

È una legge che può essere evitata soltanto ricorrendo ad un atto soggettivo, di violenza arbitraria sull'economia, sui rapporti socio-economici, ossia sottraendo al lavoratore associato, alla sua organizzazione di base del lavoro associato, tutto o quasi tutto il plus-lavoro, affidandolo a'Io stato o a un qualche altro centro estraneo per ridistribuirlo poi, sempre per via amministrativo, o attraverso canali consimili.

Tutto questo non è altro che un ritorno allo statalismo, ovverosia al tecnocratismo. Ma c'è di p. Un sistema in cui il plus-lavoro sociale destinato all'accumulazione per la riproduzione allargata non tenesse conto del lavoro accumulato (vale a dire della differenza della struttura organica media dei mezzi per i singoli settori produttivi) sarebbe in linea di principio economicamente irrazionale.

Ciò andrebbe, in realtà, a danno dell'eguaglianza dei lavoratori nel lavoro e sarebbe in contrasto con la ripartizione secondo il lavoro. Ciò renderebbe praticamente impossibile che il lavoratore associato e l'organizzazione di base del lavoro associato siano i portatori della funzione e dei mezzi della produzione allargata.

Il valore del prodotto dell'organizzazione di base del lavoro associato è dato non soltanto dal lavoro presente dei lavoratori che ne fanno parte ma anche dal lavoro accumulato. Nello scambio dei propri prodotti con le altre organizzazioni del lavoro associato essi tendono a «mantenere il vecchio valore attraverso il suo accrescimento»3.

Ogni singola organizzazione di base, dunque, tende ad assicurarsi, con la realizzazione del valore, nel prezzo, dalla massa complessiva dell'accumulazione sociale una parte proporzionale a quello che è stato il lavoro complessivo, accumulato e corrente, profuso nella fabbricazione del prodotto.

Il diritto dell'organizzazione di base ad una propria quota dell'accumulazione sociale è legato all'impegno di produrre e di aumentare la produzione, di garantire la riproduzione semplice ed allargata in un dato ramo. Si deve perciò aver presente che il rapporto tra lavoro vivo e lavoro incorporato sarà diverso appunto per garantire il normale corso della produzione e della riproduzione allargata. Questo non è un rapporto di proprietà:

è invece la base dell'eguaglianza nel lavoro sociale comune nel quale sono il soggetto dell'accumulazione e della riproduzione allargata i lavoratori stessi e le organizzazioni di base del lavoro associato. La politica dei prezzi, la politica creditizia e gli altri interventi volti ad armonizzare e ad indirizzare, attraverso la programmazione, le condizioni necessario all'esercizio delle attività economiche e allo sviluppo non possono prescindere da questa legge obiettiva, anzi di essa devono tener conto e ne devono anche controllare gli effetti.

Le difficoltà e i malintesi, ed anche le resistenze, che nella prassi si manifestano all'atto della costituzione delle organizzazioni di base del lavoro associato, oltre alle resistenze frapposte dalle forze burocratiche e tecno-manageriali, sono, a mio giudizio, la conseguenza di una non chiara visione dell'organizzazione di base del lavoro associato quale nuovo rapporto di produzione, quale nuova categoria socio-economica.

1) Marx Teoria del plus-valore, III, pag 289, Kultura, 1956.

L'organizzazione di base del lavoro associato alle volte viene vista come la creatura di un qualche gioco organizzativo e non già, come è in realtà, una categoria socio-economica obiettivamente esistente nell'attuale fase dello sviluppo dei rapporti di produzione socialisti d'autogoverno.

Mi sembra che non si avverta nella dovuta misura la duplice e contraddittoria caratteristica dell'organizzazione di base del lavoro associato.

Primo:

nell'arco del lavoro associato essa è la comunità di lavoro socialista d'autogoverno fondamentale, la cellula basilare della cooperazione diretta, il lavoro associato diretto del lavoratore con i mezzi di produzione di proprietà sociale.

Secondo:

sola o associata essa è un'azienda, ossia un autonomo produttore di merci, un'entità giurkJico-economica che più o meno autonomamente opera sul mercato attraverso transazioni commerciali, finanziarie e patrimoniali.

Anche il lavoratore in seno alla sua organizzazione di base del lavoro associato ha una duplice, contraddittoria, funzione e un carattere bivalente.

Primo:

egli è un produttore associato libero, compartecipe nel lavoro comune, che dispone, quale autogestore. direttamente (ossia governa) delle condizioni e dei risultati del proprio lavoro nell'organizzazione di base. Da questa angolazione l'accumulazione sociale e la riproduzione allargata si presentano come cosciente attività del lavoratore nella realizzazione del proprio interesse materiale individuale e sociale immediato e a lungo termine.

Secondo:

egli è un imprenditore collettivo che gestisce i mezzi di produzione sociali e opera sul piano economico assumendosi la piena responsabilità delle proprie decisioni;

in un certo senso egli è il datore di lavoro collettivo di sé stesso.

La primo caratteristica citata dell'organizzazione di base e del lavoratore che ne fa parte costituisce quella nuova qualità socialista rivoluzionaria di fondo che deve consolidarsi, affermarsi ed approfondirsi con l'ulteriore sviluppo.

La seconda caratteristica, contraddittoria, è quanto resta del passato, un'eredità non soltanto ineluttabile. inevitabile sino a quando avremo a che fare con prodotti di marca commerciale, con la produzione del valore, ma, oggi, anche espressione e garanzia di liberazione del produttore diretto, la base della sua autonomia e della sua iniziativa. È la forma nella quale la liberazione del lavoro e della personalità del lavoratore si realizza sulla base dell'autogoverno socialista.

Quale eredità del passato essa porta certamente in sé determinati pericoli e certe tendenze negative. Non per questo però può sfuggire l'insostituibile funzione positiva, che, come abbiamo detto, essa svolge nella lotta contro le nuove forme di alienazione e di monopolio — statalistiche, tecnocratiche e di altra natura.

Proprio in contrapposizione alle critiche di chi afferma che l'organizzazione di base del lavoro associato provoca l'atomizzazione dell'economia, si deve sottolineare che soltanto con l'organizzazione fondamentale del lavoro associato la nostra economia viene ad avere la giusta base naturale e l'asse portante di un'integrazione razionale e stabile sulla base dell'autogoverno.

Ed è proprio la posizione socio-economica del lavoratore, nell'organizzazione di base, e per suo tramite in quelli che sono i rapporti generali, che agisce da stimolo sui lavoratori e li mette nelle condizioni di procedere all'integrazione nella produzione, nel commercio, nelle attività scientifiche e di ricerca, ecc. li lavoratore del lavoro associato nell'organizzazione di base del lavoro associato è portato dal suo stesso interesse a convincersi sempre più che i risultati positivi nella produzione sociale e, con ciò, anche il successo della propria organizzazione del lavoro associato, sono condizionati dall'effettivo funzionamento del processo di riproduzione sociale nel suo insieme (che quindi va assicurato) e dal superamento dell'autarchia e dell'anarchia della produzione di beni destinati al mercato. Di modo che le contraddizioni citate troveranno soluzione nel processo di sviluppo sulla base del diretto collegamento dei lavoratori, nel contesto dell'autogoverno, nel processo di lavoro e dei nuovi rapporti socialisti tra gli uomini, fondati sulla reciprocità e sulla solidarietà.

L'organizzazione di base del lavoro associato, per l'impronta che le deriva quale espressione di nuovi rapporti di produzione, per il ruolo e la funzione che i lavoratori realizzano nella produzione e nella riproduzione sociale complessiva, per il fatto che l'esercizio dei poteri decisionali nell'organizzazione di base del lavoro associato, per la natura stessa dei rapporti, comporta anche l'esercizio della deliberazione nelle altre forme di associazione del lavoro e dei mezzi, non può essere un'organizzazione autarchica, chiusa in sé stessa. Essa, invece, rappresenta la cellula fondamentale di un organismo unitario del lavoro associato, senza la quale, nelle odierne condizioni, questo organismo non sarebbe in grado di funzionare. L'organizzazione di base del lavoro associato può esistere soltanto quale parte di tale organismo ed in essa i lavoratori creano e distribuiscono il reddito come parte del reddito sociale complessivo, come risultato del lavoro associato complessivo, accumulato e vivo. Essa è la forma del superamento dialettico della «classica» azienda autarchica.

Contemporaneamente le contraddizioni indicate e i loro effetti devono essere tenuti "sotto controllo dalla società e, quando si realizzano i presupposti necessari, gradualmente superati.

D'altra parte proprio queste contraddizioni stanno ad indicare che i rapporti di produzione socialisti non possono essere lasciati alla semplice spontaneità e al caso incontrollato ma che, al contrario, al giorno d'oggi una funzione decisiva, sia nell'indirizzare lo sviluppo sociale nel suo insieme sia nella lotta in seno ad ogni singola organizzazione di base del lavoro associato, spetta all'incessante azione organizzata delle forze socialiste coscienti. La lotta tra il vecchio e il nuovo si svolge in ogni singola cellula così come avviene nell'ambito di tutta la società. L'azione organizzato delle forze socialiste deve tendere ad assicurare che il lavoro associato e i lavoratori divengano dappertutto padroni delle condizioni, dei mezzi e dei risultati del loro lavoro. In caso contrario potrebbero trovare spazio fenomeni di deviazione tecnocratico manageriali, statalistici, di proprietà di gruppo e di altra natura.

Mettendo in risalto il carattere della lotta che vede oggi impegnata la classe operaia il presidente Tito sottolinea che «componente essenziale della lotta per la realizzazione della funzione che spetta alla classe operaia è il superamento delle forze statalistico-burocratiche e tecnocratiche che hanno il loro punto d'appoggio nei resti del monopolio statale sulla proprietà e in altre forme di monopolio».

È intorno a queste questioni che si combatte la battaglia più importante della lotta di classe del lavoratore;

la realizzazione di questi rapporti di produzione rappresenterà una delle vittorie più importanti della classe operaia, con la Lega dei comunisti e con il presidente Tito alla testa, nell'attuale fase della lotta per il socialismo.

Nella Proposta di Costituzione vengono definite con maggior precisione le norme in merito alle più diverse forme di associazione del lavoro e dei mezzi, nelle organizzazioni di lavoro e composite del lavoro associato, all'integrazione nella sfera produttiva e commerciale:

banche, comunità d'assicurazioni, ecc. Le banche sono configurate come organizzazioni comuni, in primo luogo delle organizzazioni del lavoro associato che, attraverso di esse, mantenendole sotto il proprio controllo e tendendo all'interesse comune, associano e indirizzano i propri mezzi. La sfera commerciale è trattata nella Costituzione come parte continuativa del processo produttivo del lavoro e componente dell'intero processo di riproduzione.

Vengono introdotti significativi mutamenti nel campo del soddisfacimento dei bisogni comuni e generali. Queste necessità verranno finanziate attingendo dai redditi individuali e dai redditi delle organizzazioni del lavoro associato a seconda dei fini e degli scopi ai quali i vari mezzi saranno destinati. Con le soluzioni costituzionali proposte viene eretta una bar riera contro l'eccessiva pressione sui redditi individuali ed anche sul reddito delle organizzazioni del lavoro associato. I carichi fiscali - le imposte e le trattenute sul reddito - vengono fissati a seconda delle capacità dell'organizzazione di lavoro di assicurare anche il soddisfacimento delle necessità individuali e comuni dei lavoratori e un determinato livello della produzione allargata, in armonia con i risultati conseguiti.

Nella sfera delle attività sociali, in particolare attraverso l'ulteriore sviluppo qualitativo delle comunità d'interesse d'autogoverno, le nuove soluzioni costituzionali garantiscono la coerente realizzazione dei rapporti socialisti d'autogoverno in vasti settori del l'attività umana, al di fuori della produzione materiale, che di giorno in giorno assumono un'importanza sempre crescente per la vita dell'uomo.

I rapporti impostati sullo sfruttamento di classe e le tendenze monopolistiche, tecnocratiche e statalistiche nei sistemi sociali contemporanei hanno determinato uno stato di cose in cui la maggioranza dei lavoratori in questi settori viene sempre di più e in modo sempre più brutale sottoposta allo sfruttamento e messa nelle condizioni di non poter né operare ne promuovere iniziative in modo autonomo. D'altra parte i lavoratori, il cui interesse e le cui necessità devono realizzarsi in dette attività, il più delle volte sono ridotti a soggetto passivo, senza una reale influenza sul volume e sul modo di impiego dei mezzi da loro stessi dati per lo sviluppo delle attività sociali.

Nella nostra società, con lo sviluppo dell'auto governo all'interno di queste attività, è stato possibile combattere in una certa misura le tendenze citate e risolvere solo alcuni dei problemi indicati. La creazione delle nuove comunità d'interesse d'autogoverno, così come prevista dalla Proposta della Costituzione, determina condizioni reali per instaurare nuovi rapporti socialisti d'autogoverno sia tra i lavoratori che svolgono tali attività sia tra essi e quelli che ricorrono ai loro servizi.

Con le comunità d'interesse d'autogoverno anche le attività sociali vengono liberate dalle pastoie burocratico-amministrative e possono sottrarsi ai rapporti regolati dalle leggi del mercato, nel quale esse operavano in modo assai disordinato, si apre un processo di libero scambio del lavoro, è possibile valutare e armonizzare direttamente il lavoro sulla base degli interessi comuni di coloro che creano la comunità d'interesse autogestita e vengono create condizioni nelle quali sarà possibile instaurare, su larga base, rapporti diretti tra gli uomini secondo criteri di reciprocità e di solidarietà. Attraverso il libero scambio del lavoro si realizza l'integrazione in tutti i campi del lavoro sociale — produzione materiale ed altre attività sociali - in un unico processo di riproduzione sociale e tutti i lavoratori integrati nel lavoro associato vengono a trovarsi nelle stesse condizioni socio-economiche. Sotto questo aspetto le comunità d'interesse d'autogestione sono anche una forma di associazione del lavoro, soprattutto quando si tratta di assicurare il soddisfacimento dei bisogni e la realizzazione degli interessi della riproduzione in esse.

La Proposta della Costituzione scioglie alcuni dilemmi che si erano manifestati nella realizzazione degli emendamenti e sui quali era stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito pubblico. Viene così espressamente regolata la creazione obbligatoria delle comunità d'interesse d'autogoverno in determinati settori che, si precisa, devono essere organizzate in modo tale da potersi inserire nel processo decisionale diretto nell'intero contesto dei rapporti in queste sfere di lavoro.

Sono anche indicati alcuni tipi di comunità d'interesse, tenuto conto delle differenze nella natura dei rapporti nel realizzare i diversi bisogni e i vari interessi nelle comunità stesse, come pure della diversa importanza che vengono ad assumere nella riproduzione sociale.

Nelle soluzioni costituzionali proposte particolare attenzione è riservata ai rapporti nella campagna, che la Costituzione focalizza in modo più completo e più chiaro. I diritti e le garanzie dell'agricoltore come coltivatore diretto vengono estesi dalla Costituzione anche ai membri della sua famiglia occupati nel lavoro dei campi. È questo un altro passo nel superamento di quanto è ancora legato ai rapporti patriarcali e della posizione, spesso ingiusta, dei membri della famiglia contadina.

Completate e definite anche le disposizioni sulle cooperative. In particolare viene posto l'accento sulla volontarietà e sulla libera scelta dei rapporti interni e si stimola la creazione di varie forme di collaborazione reciproca tra i coltivatori sulla base dell'associazione del lavoro e dei mezzi allo scopo di migliorare la produttività del lavoro e di elevare il tenore di vita. I cooperatori regolano liberamente anche tutti quei problemi che riguardano i mezzi da essi portati nella cooperativa - possono conservare il diritto di proprietà oppure ottenere un risarcimento proporzionato al loro valore. E proporzionata al lavoro svolto e ai mezzi impiegati sarà anche la loro partecipazione al reddito della cooperativa. Una parte del reddito realizzato nella cooperativa, tolta la fetta che, secondo il lavoro e i mezzi associati, spetta ai cooperatori, diviene proprietà sociale e serve allo sviluppo della cooperativa stessa. Gli agricoltori, quali lavoratori che realizzano il reddito sulla base del proprio lavoro individuale, hanno nella Costituzione, in linea di principio, la stessa posizione socio-economica e, fondamentalmente, gli stessi diritti e doveri dei lavoratori nelle organizzazioni del lavoro associato.

Le soluzioni costituzionali proposte imprimeranno nuovo stimolo allo sviluppo dell'agricoltura, del sistema cooperativistico e dei rapporti socialisti nella campagna.

Una delle esigenze esplicitamente avanzata nel dibattito pubblico riguardava la necessità di regolare in modo più preciso la pianificazione sulla base dell'autogoverno.

La Costituzione fissa i principi fondamentali della pianificazione, principi che dovranno essere progressivamente elaborati dal legislatore e sviluppati e completati con l'ulteriore sviluppo dei nuovi rapporti di produzione. La pianificazione viene trattata come uno dei cardini del sistema socio-economico. Con la pianificazione su base d'autogoverno si estendono, in primo luogo, il potere sociale e l'influenza del produttore diretto, al di fuori di quelli che sono i confini dell'organizzazione di base del lavoro associato, sul l'intera sfera della riproduzione sociale. I compiti generali della programmazione sono espressamente puntualizzati, il che sinora non era mai avvenuto. Pari menti i soggetti dei programmi sono tenuti ad armonizzare i loro piani sia reciprocamente sia con quelli che sono i piani sociali delle comunità sociopolitiche. Cosicché ognuno, nella sua sfera d'attività, porta un contributo alla programmazione dello sviluppo e in esso si inserisce.

Allo scopo di potenziare la responsabilità reciproca e la disciplina nel campo della pianificazione la Costituzione stabilisce che le organizzazioni di lavoro e le altre organizzazioni d'autogoverno non possono unilateralmente rinunciare agli impegni reciproci assunti allo scopo di realizzare un programma comune nei termini di tempo fissati dal piano stesso. In parti colare è accentuata la responsabilità degli organi del le comunità socio-politiche onde intervengano, nel l'ambito delle prerogative costituzionali, con adeguate misure, per assicurare che i compiti pianificati venga no portati a termine. A tale scopo ed anche per impedire che si producano degli scompensi sul mercato unitario, la Costituzione offre alle comunità socio-politiche numerosi strumenti d'intervento (compresa la facoltà di imporre con legge l'associazione dei mezzi a scopi ben precisi e limitati) a condizione però che non si verifichi alcuna sottrazione di mezzi a danno delle organizzazioni di base del lavoro associato.

Il dibattito pubblico ha segnato l'affermazione e la conferma dei presupposti ideali e politici dei mutamenti proposti del sistema politico.

Consenso unanime ha avuto quella che è l'essenza stessa delle modifiche proposte:

la classe operaia, in alleanza con i contadini e con gli altri lavoratori, realizza direttamente il potere politico. Il sistema politico della democrazia d'autogoverno, basato sul principio delegatario, illustrato nella Proposta della Costituzione, avvia un processo di superamento del dualismo storico tra lo stato e la società e rende possibile un nuovo tipo d'integrazione tra la sfera del potere e la sfera del lavoro e con ciò - come ha scritto Marx - restituisce alla società il controllo sul potere politico alienato.

Tutta l'evoluzione del nostro sistema politico, dai comitati popolari di liberazione ad oggi, nonostante il corso irregolare - gli intoppi e le soste — porta l'impronta di questo fondamentale concetto marxista. Per altro, anche se il nostro sistema politico nel suo sviluppo, dai comitati popolari di liberazione ad oggi, ha sempre significato, in quella che è l'essenza della direttrice fondamentale della sua evoluzione, la negazione del sistema rappresentativo, importanti elementi della democrazia rappresentativa, ossia indiretta, sono stati costantemente presenti in esso.

Con la legge costituzionale del 1953, allorché si procedette all'edificazione di tutto il sistema d'autogoverno socialista, venne posta con maggiore determinazione l'esigenza di una svolta più accentuata verso la democrazia socialista diretta anche nel sistema assembleare. Un serio passo in questa direzione venne compiuto con la costituzione della Camera dei produttori e, più tardi, nel 1963, con la costituzione di più Camere delle comunità di lavoro. In questi due decenni le Assemblee si sono via via confermate sempre più come una forma d'integrazione tra l'autogoverno ed il potere politico. Comunque il nostro sistema politico, nonostante i mutamenti radicali nella struttura delle Assemblee, non è riuscito, tutto sommato, a superare i confini del parlamentarismo borghese. Il progresso compiuto assicurando, attraverso la Camera delle comunità di lavoro, la presenza nel processo decisionale assembleare degli interessi dei «grandi settori del lavoro sociale», per quanto senza precedenti nella storia delle istituzioni rappresentative, è tuttavia rimasto a mezza strada. Nelle Assemblee hanno continuato ad esistere le Camere con competenze politiche generali, costituite sulla base della rappresentanza politica generale;

e del resto le stesse Camere delle comunità di lavoro erano costituite non sul principio delegatario ma sulla base di elezioni generali.

In esse erano perciò inevitabilmente presenti le tendenze ad una riproduzione dei rapporti rappresentativi di tipo classico sia nei confronti degli elettori sia nel modo di porsi nello stesso processo decisionale in sede assembleare.

A mantenere in vita elementi di parlamentarismo borghese hanno contribuito in larga misura anche de terminate tendenze nello sviluppo dei rapporti sociali d'autogoverno. La battuta d'arresto nello sviluppo del l'autogoverno e il rafforzamento dei centri alienati del potere economico e politico, tecnocratico-manageriale e statalistico, hanno originato una tendenza alla burocratizzazione dei rapporti sociali e favorito un rafforzamento dei monopoli tecnocratico-burocratici, il che si è inevitabilmente riflesso sul carattere e sul funzionamento delle Assemblee anche con una precisa tendenza a limitarne i poteri decisionali.

L'esperienza storica ci insegna che il sistema del la democrazia rappresentativa si basa su un tipo di rapporti di produzione che è l'incarnazione dello sfruttamento del capitale sul lavoro salariale. Il monopolio della classe capitalistica nel rapporto di produzione porta alla sua dominazione politica nella sfera dei rapporti politici e della deliberazione politica.

Nella sfera politica l'individuo egoista isolato può essere rappresentato solo da un mediatore alienato, da un rappresentante generico che si presenta come il portatore di un certo interesse generale fittizio. La funzione del potere pubblico, quale espressione di un qualche «interesse sociale comune» e, su tale base, anche di «legittimità» del reale potere della borghesia, non può. per questi stessi motivi, poggiare sull'uomo reale le cui scelte sono legate all'insieme dei rapporti sociali, degli interessi e della posizione della classe cui appartiene.

Alla base del sistema rappresentativo di tipo classico è perciò un cittadino astratto, un uomo immaginario, avulso dai rapporti sociali fondamentali, dai rapporti di produzione nei quali si riproduce come un essere sociale reale.

Le varie fasi di sviluppo della democrazia rappresentativo-parlamentare confermano i limiti di questa forma di organizzazione politica della società. Nella stessa natura del parlamentarismo è inevitabile il processo che vede i corpi rappresentativi trasformarsi in «salotti ciarlottieri» e il trasferimento del centro del potere politico dall'organo rappresentativo all'esecutivo. Il processo di manipolazione della vita politica da parte dei potenti partiti politici centralizzati e burocratizzati è spinto quasi sino alle estreme conseguenze. ) vari correttivi e le riforme dei parlamenti borghesi rimangono sterili in quanto si infrangono contro la realtà dei rapporti economici e politici fondati sugli interessi del grande capitale.

Alcuni recenti esempi della vita parlamentare dei paesi a democrazia borghese dimostrano esemplarmente fino a che punto siano arrivate la degradazione e l'impotenza della funzione delle istituzioni rappresentative.

I mutamenti costituzionali che stiamo per attuare introducono una svolta radicale per quanto riguarda il superamento del parlamentarismo borghese. La posizione storicamente nuova della classe operaia nella sfera dei rapporti politici da la garanzia che, attraverso le soluzioni costituzionali proposte, il sistema politico e tutto il potere politico verranno ad essere direttamente legati a quelli che sono gli interessi e la posizione della classe operaia politicamente organizzata e inserita nell'autogoverno, dei contadini e di tutti gli altri lavoratori.

La forma istituzionale che assicura una siffatta posizione del lavoro associato nella sfera dei rapporti politici è il principio di delegazione. Si tratta di creare un sistema politico che dia al semplice lavoratore, economicamente e politicamente organizzato, la possibilità di partecipare autonomamente e in modo creativo alla vita politica e all'organizzazione dello stato. Non dunque il singolo individuo isolato, il cittadino avulso dai rapporti socio - economici che pure lo caratterizzano quale rappresentante di una classe;

il fondamento e l'essenza del sistema di democrazia socialista d'autogoverno sono i lavoratori i quali, organizzati politicamente e sulla base dell'autogoverno nelle comunità di lavoro, nelle comunità in genere ed anche nelle proprie organizzazioni socio-politiche, collegandosi tra di loro tramite le proprie delegazioni e i propri delegati, realizzano il potere e dirigono gli affari sociali generali.

La sostanza del sistema delegatario si configura nell'istituire un rapporto socio-politico attivo tra la base organizzata nell'autogoverno ed i centri di decisione politica delle comunità più vaste.

Nella Costituzione la nuova posizione del delegato viene precisata nel passo in cui si stabilisce che nei processi decisionali nella sfera politica i delegati si regolano in base alle direttive delle proprie comunità e organizzazioni d'autogoverno ma anche in armonia con gli interessi e le necessità sociali comuni.

Presupposto essenziale perché un simile sistema di rapporti politici e una siffatta funzione della classe operaia divengano realtà è principalmente la posizione d'autogoverno dei lavoratori — la loro piena attività in seno alle organizzazioni di base del lavoro associato e la creazione di meccanismi di difesa contro qualsiasi forma di monopolio e di alienazione del plus-lavoro dal lavoratore;

ed ancora un alto grado di informazione e di pubblicità del lavoro ed anche la funzione attiva e creativa delle forze organizzate della coscienza sociale. In assenza di un'influenza organizzata della coscienza socialista, della Lega dei comunisti in particolare, nelle cellule naturali fondamentali del lavoro e della società, ben difficilmente la forma delegataria di organizzazione politica potrebbe divenire realtà. La spontaneità e l'azione incontrollata aprirebbero la strada alla manipolazione della classe operaia e dei suoi interessi, snaturerebbero il sistema delegatario trasformandolo da strumento della classe operaia in strumento di usurpazione e di arbitrio dei ceto tecnocratico-manageriale e burocratico e faciliterebbero la penetrazione di altre forze antisocialiste.

Il sistema delegatario deve far sì che la classe operaia organizzata politicamente e nell'autogoverno - come dice Marx — si «organizzi come stato» ma come stato «che in buona parte già non lo è più». Si tratta di un particolare tipo di stato socialista, di una forma storica di dittatura del proletariato che corrisponde all'attuale grado di sviluppo del nostro autogoverno socialista.

Accanto alle osservazioni che sono servite a perfezionare le soluzioni costituzionali proposte, nel dibattito pubblico ce ne sono state altre che accettavano sì verbalmente il concetto ideale di fondo della costituzione su base delegataria del sistema politico ma essenzialmente lo configuravano come una forma di elezioni indirette, una forma decisionale più o meno indiretta. In tal modo il sistema delegatario veniva od essere accettato come una qualche forma «migliorata» del sistema rappresentativo di tipo classico.

Concezioni ideali e politiche di questo tipo sono emerse soprattutto nelle discussioni sulla deliberazione indiretta e quella diretta, tra le quali si tracciava una linea divisoria meccanicistica. E volgarmente venivano ritenute scelte decisionali dirette soltanto le espressioni delle scelte personali nei comizi, nei referendum e via di seguito. Analoghi errori vengono commessi allorché si vuole «distinguere» tra autogoverno «diretto» e «indiretto». Se è autogoverno, allora esso non può essere che diretto! Qui o si confondono l'autogoverno e la democrazia diretta d'autogoverno con il parlamentarismo borghese o si tratta di anarchismo piccolo borghese.

Ciò che di essenziale viene a mutare con l'introduzione del sistema delegatario è che le scelte decisionali nelle comunità socio-politiche più vaste non sono lasciate a dei rappresentanti politici generici ma sono affidate ad un tipo di istituzioni politiche tale da assicurare la presenza, nei centri del potere politico, degli interessi che si creano alla base stessa della società.

Le delegazioni e i delegati non sono dei rappresentanti politici genericamente intesi con un mandato politico generico quale espressione di certi diritti politici generici degli elettori, ma lo strumento della classe operaia organizzata politicamente e sulla base dell'autogoverno, l'espressione degli interessi reali dei lavoratori con una chiara e precisa responsabilità diretta nei confronti degli operai e di tutti i lavoratori nelle organizzazioni e nelle comunità di base ed anche nei confronti della comunità sociale nel suo insieme. Basandosi sui rapporti di associazione e di libera cooperazione, ed anche sull'influenza organizzata delle comunità di base di cui si è detto, le delegazioni compiono le loro scelte quali portatrici degli interessi di queste comunità, nelle forme decisionali più ampie. Essendo esse stesse parti di tali comunità, le delegazioni, in realtà, sono portatrici del proprio interesse, non il rappresentante di qualche altro.

Le modifiche che la Costituzione propone nel sistema parlamentare portano, appunto, in questa direzione. Le Assemblee si costituiscono in modo tale per cui in esse, attraverso le delegazioni, potranno trovare piena espressione, venir collegati tra di loro e concordati, tutti gli interessi dei lavoratori organizzati politicamente e su base d'autogoverno. Si tratta delle organizzazioni di base del lavoro associato, delle comunità locali, ovvero dei Comuni, delle comunità d'interesse e delle organizzazioni socio-politiche.

Sulla linea di una più chiara definizione di tutto il sistema politico e della necessità di valorizzare adeguatamente tutti gli interessi sociali di una certa rilevanza la Proposta della Costituzione fissa in modo più preciso anche le posizioni delle comunità di interesse — o, per essere più esatti, delle Assemblee delle comunità d'interesse nel sistema assembleare.

L'idea chiave della soluzione proposta è, come del resto rilevato anche nel corso del dibattito pubblico, di evitare possibili interpretazioni secondo cui la partecipazione delle comunità d'interesse al lavoro deliberativo delle Assemblee sarebbe sporadica e a fini consultivi. Con ciò la Costituzione valorizza le conquiste politiche dei lavoratori nei campi delle scienze, dell'istruzione, della cultura, della sanità ecc. La loro posizione nel sistema assembleare assume forme più reali e una precisa collocazione.

Le esperienze nello sviluppo del nuovo sistema politico, come pure le conoscenze che abbiamo delle caratteristiche dei rapporti politici nell'attuale fase, hanno confermato che l'insieme degli interessi sociali reali dei lavoratori non può esprimersi nel sistema assembleare solamente attraverso il meccanismo delle delegazioni e dei delegati delle organizzazioni d'r base del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno fondamentali e, soprattutto, che l'intero processo di decisione politica non può essere ne spontaneo ne incontrollato.

In una società non sufficientemente sviluppata e in sé contraddittoria, è indispensabile assicurare la sintesi degli interessi individuali e collettivi, l'integrazione degli interessi presenti e storici della classe operaia.

Nello Schema della Costituzione si è tentato di risolvere questo problema prevedendo la creazione di Camere con funzioni politico-esecutive. Il fatto che la fisionomia di queste Camere non sia stata del tutto definita ha dato origine a parecchie incomprensioni ed anche a critiche nel corso del dibattito pubblico. È apparso evidente che così come venivano previste, per il modo stesso in cui si sarebbero costituite, per la portata dei poteri che sarebbero stati loro conferiti, le Camere politico-esecutive avrebbero lasciati insoluti due problemi: la necessità di assicurare, su una base democratica nell'ambito delle stesse Assemblee, l'influenza delle forze organizzate della coscienza sociale socialista nelle scelte politiche e, secondo, la necessità di una chiara e precisa delimitazione delle competenze degli organi esecutivi nelle Assemblee.

Si è visto, dunque, che per garantire le direttrici fondamentali di sviluppo della società socialista, era necessario, assicurare nello stesso meccanismo decisionale assembleare, attraverso la partecipazione diretta delle forze organizzate della coscienza socialista - la Lega dei comunisti e le oltre organizzazioni politiche facenti capo all'Alleanza socialista — che la soluzione dei conflitti d'interesse avvenga sulla piattaforma dello sviluppo progressista socialista, sviluppo che si identifica nell'interesse a lungo termine e nella funzione storica della classe operaia.

Sin dall'inizio dello sviluppo d'autogoverno si è posto e riproposto come estremamente importante il problema di precisare praticamente la funzione delle forze socialiste organizzate, in primo luogo della Lega dei comunisti della Jugoslavia, nei confronti del potere politico. In tutto questo periodo per quanto riguarda la posizione delle organizzazioni socio-politiche e del potere politico noi abbiamo cercato di evitare due tipi di rapporti inadeguati ad una società d'autogoverno. Il primo tipo di rapporto si identifica nella tendenza anarco-liberalista allo sviluppo spontaneo e incontrollato della società nel socialismo, indipendentemente dall'influenza della coscienza socialista organizzata;

il secondo nella tendenza burocratico-statalista al potere diretto dell'apparato del partito, con il noto sistemo della «trasmissione».

Le esitazioni nella pratica tra questi due estremi hanno portato all'artificioso dilemma «sull'ingerenza o non ingerenza della Lega dei comunisti». È assolutamente inconfutabile che il sistema socialista d'autogoverno presume un alto grado di coscienza sociale e socialista ed anche un'influenza determinante di quello che ne è il fattore cosciente - la Lega dei comunisti dello Jugoslavia. Le forze organizzate della coscienza socialista, la Lega dei comunisti in particolare, non possono rinunciare alla responsabilità inerente alia realizzazione dei fini strategici dello sviluppo della nostra società socialista. Il problema sta nelle forme e nei modi della loro azione nel sistema d'autogoverno socialista e di democrazia diretta d'autogoverno - che abbiano cioè la necessaria efficacia e si assumano precise responsabilità senza arrecare turbamento nei rapporti, anzi rafforzandoli e sviluppandoli.

Il concetto base della Camera socio-politica, che poggia sulla presenza diretta delle organizzazioni socio-politiche nel sistema assembleare, è appunto di rafforzare, rendere più diretta e pubblica la responsabilità delle forze organizzate della coscienza socialista nello sviluppo socialista della società.

Le obiezioni sollevate su questa Camera - in quanto ciò significherebbe sfiducia verso la classe operaia ed i suoi delegati ed inoltre per il pericolo che tale Camera si arroghi le competenze delle Camere delegatarie — non tengono conto del fatto che proprio la spontaneità e il pragmatismo trasformerebbero inevitabilmente la Camera del lavoro associato e l'intera Assemblea in un oggetto di manipolazioni o di trasmissione del potere esecutivo o dei centri al di fuori dell'Assemblea. Sotto tale aspetto, per il modo con cui si costituisce e per il carattere delle competenze, la Camera socio-politica si conferma nell'attuale fase della nostra rivoluzione come parte indispensabile dell'intero sistema assembleare.

Le competenze di questa Camera derivano dal suo carattere. Essa, in base alla Proposta della Costituzione, partecipa al processo deliberativo in una ristretta cerchia di problemi inerenti ai rapporti di produzione, al sistema politico, alla tutela dell'ordinamento costituzionale ecc. Ma la sua funzione deve estrinsecarsi anche in una costante ed ampia iniziativa politica e creativa in seno all'Assemblea.

La Costituzione, conformemente alla descritta struttura dell'Assemblea, definisce in modo più preciso anche la posizione degli organi esecutivi del potere. In tutte le Assemblee delle comunità sociopolitiche vengono costituiti organi esecutivi con competenze e responsabilità ben definite. La Costituzione conferisce agli organi esecutivi del potere la necessaria importanza e una precisa responsabilità per lo stato di cose nella società, e questo significa responsabilità sia nella realizzazione della politica delle Assemblee e nell'applicazione delle disposizioni sia nella preparazione di progetti e di studi. Ma vengono pure fissate con maggior precisione le responsabilità di coloro che ricoprono incarichi esecutivi per l'uso che fanno dei poteri loro conferiti.

Partendo dal concetto dell'autogoverno integrale si apre un ulteriore processo di compenetrazione dialettica tra gli elementi politico-statali e quelli d'autogoverno della società. Da un lato si riducono le competenze dello stato sostituendo le funzioni statali con il «meccanismo regolatore» della libera associazione del lavoro, in primo luogo attraverso la prassi dei patti d'autogoverno e delle intese sociali, dall'altro con l'introduzione del sistema delegatario viene a mutare l'essenza stessa dello stato.

Lo stato viene ad essere espropriato, nella maggior misura possibile, dei diritti e delle competenze di proprietario dei beni sociali. Nella misura in cui la classe operaia organizzata politicamente e sulla base d'autogoverno si impossessa delle condizioni, dei mezzi e dei risultati del lavoro si sviluppa il processo di trasformazione dello stato da forza alienata al di sopra dello società in strumento della società stessa. Ciò non significa, però, il declassamento della funzione dello stato come strumento della classe operaia nella realizzazione e a garanzia dello sviluppo socialista d'autogoverno del Paese.

Dalle contraddizioni attraverso le quali passò nella sua crescita la società d'autogoverno possono sorgere e insorgono vari conflitti, fenomeni di snaturamento dei rapporti socialisti d'autogoverno, usurpazioni tecno-burocratiche e di altra natura, e via di seguito. Saranno gli stessi autogestori, attraverso i meccanismi d'autogoverno, a risolvere in gran parte da soli queste contraddizioni. In determinati casi però sono necessari la presenza e l'intervento dello stato, anche con imposizioni amministrative, e questo proprio allo scopo di salvaguardare e difendere il libero e più pieno sviluppo dei rapporti d'autogoverno, A tale riguardo la Proposta di Costituzione mette a disposizione dello stato strumenti nuovi e più efficaci di quanto non avvenisse sinora. Inoltre lo stato continuerà ancor sempre ad operare anche come esecutore qualificato e diretto di determinate funzioni, per così dire «classiche»:

la difesa della sicurezza e dell'integrità del Paese e simili. In questi campi le competenze dello stato vengono definite dalla Costituzione con chiarezza e precisione.

Il concetto dello stato nella nuova Costituzione rappresenta una critica radicale sia alle concezioni statalistiche sia a quelle anarco-liberalistiche, ponendo come problema di centro non la questione se lo stato si rafforzi o si indebolisca, ma in quale misura l'intera struttura statale svolga le funzioni che le vengono imposte dallo sviluppo dei rapporti socialisti d'autogoverno.

Sulla base di tutti i mutamenti che avvengono nei rapporti sociali è stata attuata anche la riforma della magistratura, procedendo soprattutto alla creazione di vari tribunali d'autogoverno, istituendo l'avvocato dell'autogoverno ed altri strumenti per la difesa dell'autogoverno.

I rapporti nella Federazione sono regolati giuridicamente e costituzionalmente nella sostanza dagli emendamenti del 1971. Ora vengono in una certa misura completati soprattutto attraverso le modifiche apportate nella struttura dell'Assemblea della RSFJ e la precisazione delle sue competenze.

Lo sviluppo della società socialista d'autogoverno che garantisce in particolare alla classe operaia una posizione egemone nella stero dei rapporti economici e politici era indissolubilmente legato alla creazione di un nuovo tipo di rapporti anche nella Federazione. I rapporti nella Federazione vengono impostati in modo da assicurare la piena parità dei popoli e dei gruppi nazionali sui principi della libera intesa, dell'associazione e dell'internazionalismo socialista. La nostra rivoluzione socialista ha confermato che la struttura interna di una comunità plurinazionale non deve rimanere «anomala o insufficientemente sviluppato», sebbene esista chiaramente la tendenza, nello sviluppo delle strutture federali secondo le condizioni oggi esistenti, a un pronunciato processo di statalizzazione dei rapporti economici e politici. Ha trovato conferma la stretta connessione dialettica tra la soluzione dei rapporti e della posizione della classe operaia nel lavoro associato e nel sistema dei rapporti politici e la soluzione su base d'autogoverno dei rapporti nazionali. Unicamente negli interessi della classe operaia, quale «nazione dominante nella nazione», è possibile trovare l'unità dialettica per la soluzione degli interessi di classe e nazionali. Soltanto allorché vengono creati tali presupposti sociali — e tutto lo spirito della Costituzione è permeato dalla necessità che la classe operaia si impadronisca dell'intero processo della riproduzione sociale — si determinano compiutamente tutte le condizioni indispensabili per la vita nazionale autonoma e per la associazione libera e vicendevole sulla base dell'autogoverno nell'ambito della nostra comunità plurinazionale. In queste condizioni l'asse portante dell'interesse nazionale può essere soltanto la classe operaia e, inversamente, tutto ciò che assume i contorni e la forma di interesse nazionale è interesse della classe operaia di tale nazione.

Il metodo marxista di soluzione dei rapporti tra la nazione e la classe ci permette di costituire la nostra Federazione e i rapporti in essa in modo unitario, in un modo che non ha precedenti nella storia delle creazioni federali. Penso, in primo luogo, all'assenza di una qualsiasi predominanza tra i soggetti della nostra comunità plurinazionale nella sfera dei rapporti politici. Il nuovo tipo di rapporti nella Federazione, fondato sulla ricerca di patti e di intese, sul riconoscimento delle diversità ma anche sull'approfondimento della fiducia reciproca e sulla solidarietà, le cui basi vennero gettate nella comune guerra popolare di liberazione e nella rivoluzione, è il fondamento per l'ulteriore approfondimento dell'eguaglianza tra i popoli e i gruppi nazionali. Il che è garanzia di unità e di stabilità della nostra Federazione.

Radicale e senza precedenti in questo contesto, particolarmente è importante la soluzione in base alla quale le Assemblee repubblicane assumono quelle che erano le competenze della Federazione in tutte le questioni di fondo della politica economica. Infatti la Costituzione stabilisce che la Camera delle Repubbliche e delle Provincie, sulla base dell'intesa tra le Assemblee repubblicane e provinciali, emana il piano sociale, fissa la politica e emana leggi federali con cui regolare il sistema monetario, l'emissione di denaro, il sistema valutario, il regime del commercio estero, la politica creditizia e gli altri rapporti con l'estero, ecc.

La Commissione costituzionale non ha potuto accogliere le opinioni espresse nel dibattito pubblico secondo le quali non sarebbe stato possibile assicurare il ruolo dominante della classe operaia a livello federale, e quindi anche il ruolo della classe operaia quale fattore integrativo di coesione della nostra comunità plurinazionale, attraverso le intese tra le Repubbliche e le Provincie Autonome. Vale a dire l'interesse di classe, operaio, a livello della Federazione non deve essere mediato dall'interesse della nazione ma, al contrario, è necessario si manifesti direttamente. Evidentemente si tratta di concezioni che separano in modo meccanicistico l'interesse della classe e ('interesse della nazione e ritengono indispensabile procedere alla costituzione di una qualche classe operaia e relativi interessi in astratto, a prescindere dai rapporti sociali fondamentali nei quali la classe, quale categoria sociale, soddisfa l'insieme dei suoi interessi pluridimensionali.

Nei due anni e mezzo trascorsi dalla promulgazione degli emendamenti costituzionali si è assistito ad un ulteriore rafforzamento della fiducia, della solidarietà e della fratellanza e dell'unità dei nostri popoli il che ha anche consolidato la nostra comunità socialista. Non bisogna però essere degli utopisti e ritenere che tutto il meccanismo attraverso cui le Repubbliche e le Provincie devono concordare gli atteggiamenti e mettere a punto le intese possa funzionare da solo, che non ci saranno delle difficoltà, soprattutto nei primi tempi, fino a quando l'intero sistema dei rapporti sociali socialisti d'autogoverno non maturerà maggiormente. Qui un'importante funzione spetta alle forze socialiste soggettive. La Costituzione prevede i meccanismi d'intervento nei casi in cui non sia possibile giungere ad una determinata decisione attraverso l'intesa e gli accordi tra le Repubbliche, ovvero le Provincie.

La possibilità di frequenti ricorsi a misure provvisorie o di segnare il passo nell'impossibilità di giungere in tempo utile ad una soluzione concordata rappresenterà certo un punto debole della nostra prassi politica, soprattutto all'inizio e di ciò si deve tener conto.

La questione di centro per il normale sviluppo del nuovo tipo di rapporti nella Federazione è rap presentata dal grado di sviluppo dell'autogoverno nelle Repubbliche e nelle Provincie. Nella misura in cui nelle Repubbliche e nelle Provincie l'autogoverno riuscirà ad imporsi nel modo più compiuto quale rapporto dominante, garantendo gli interessi democratici reali della classe, dalla comunità di base alle Repubbliche ed alla Federazione, sarà possibile erigere uno sbarramento al monopolio delle forze stataliste e tecnocratico — manageriali in tutte le Repubbliche e nelle Provincie. Allora anche i rapporti nella Federazione si svilupperanno senza serie difficoltà politiche e senza convulsioni.

La natura delle posizioni costituzionali nella sfera dei rapporti politici e di produzione crea i presupposti sociali per la formazione di un fronte ancora più definito delle forze socialiste progressiste in contrapposizione alle forze conservatrici, nazionalistiche e alle altre forze all'interno della propria nazione. La possibilità che le varie forze conservatrici e reazionarie mascherino i propri interessi politici dietro il para vento degli interessi nazionali è ora sostanzialmente ridotta.

Inoltre, affinché tra le Repubbliche e le Provincie si possa giungere a delle intese e a degli accordi operanti, è necessario costituire anche in seno alla Federazione degli organi esecutivi efficaci, con un'organizzazione e una struttura di quadri adeguate, dei centri di ricerca e di programmazione e altri centri in grado di mettere a punto progetti e piattaforme e grazie ai quali le intese e gli accordi tra le Repubbliche ovvero le Provincie Autonome risulteranno senz'altro più agevoli.

Nella Proposta di Costituzione non vengono mutate, nelle loro linee essenziali, le basi su cui poggia la posizione giuridico-costituzionale della Presidenza della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e del Presidente della Repubblica. Vista la funzione storica del presidente Tito nella guerra popolare di liberazione, nella rivoluzione socialista e nell'edificazione postbellica e tenendo presente la volontà generale della classe operaia, delle masse contadine e di tutti i lavoratori, la Costituzione stabilisce che l'Assemblea della RSFJ, su proposta delle Assemblee delle Repubbliche e delle Assemblee delle Provincie Autonome, può eleggere il compagno Tito a Presidente della Repubblica senza limitazione di mandato.

Il carattere delle contraddizioni nelle cosiddette «società del benessere» conferma che uno dei nodi da sciogliere è appunto quello di trovare il punto d'unione tra lo sviluppo delle forze progressiste e il sempre più elevato livello di soddisfacimento dei bisogni materiali dell'individuo da un lato e l'umanizzazione della società, la liberazione dal lavoro, la giustizia sociale e l'eliminazione di tutte le forme di dominazione politica dall'altro. Il problema dell'autogoverno, il,problema dei rapporti e delle forme attraverso cui i lavoratori potranno disporre della produzione e della ripartizione e, in genere, il problema di una reale gestione democratica degli affari sociali sono oggi i temi di centro della società moderna.

Le tendenze presenti nello sviluppo dei rapporti tra le nazioni che compongono la comunità internazionale e il sempre più profondo baratro che separa i Paesi sviluppati da quelli sottosviluppati e, alla fin fine, la crisi sempre più acuta e sempre più profonda nei rapporti economici internazionali dimostrano che i problemi dei rapporti tra i popoli non si possono più risolvere con i mezzi e con i rapporti della dominazione impcrialistica e dell'egemonia.

In queste condizioni Io sviluppo della nostra società verso il socialismo, l'idea dell'autogoverno socialista integrale e di un nuovo tipo di Federazione come vengono configurati nella nuova Costituzione, hanno sollevato un vivissimo interesse in tutte le forze progressiste appunto perché si tratta di un'esperienza unica della classe operaia nella soluzione dei problemi del mondo contemporaneo. La comunità jugoslava plurinazionale, con la sua complessità è, in un certo senso, un mondo in miniatura. Risolvendo i propri problemi essa offre un proprio contributo alia prassi del movimento operaio internazionale nella lotta in cui è impegnato per la soluzione delle contraddizioni fondamentali della società moderna su una base progressista, democratica, umanistico-socialista. Ciò fa sì che la responsabilità della classe operaia e in particolare dei comunisti della Jugoslavia nella realizzazione dei principi dei nuovi rapporti socio-economici e politici, sulla base dell'autogoverno socialista, così come li delinea la Costituzione, sia anche più rilevante.

Compagne e compagni deputati, tutte le fasi attraverso cui è sinora passato il processo di sviluppo del nostro istituto costituzionale confermano che abbiamo sempre trovato le soluzioni indicate nella Costituzione partendo da un dato grado di sviluppo dei rapporti economici e politici e che abbiamo sempre adeguato - senza che su di noi abbiano mai gravato ne schemi ne dogmi — il carattere delle soluzioni istituzionali alle nuove tendenze ed ai nuovi corsi sociali, appunto per creare ed assicurare spazio all'ulteriore mutamento dei rapporti sociali. In questo senso anche la nuova Costituzione è una testimonianza della nostra realtà. Ma per il volume e la portata dei mutamenti, la Costituzione è ancor più un programma rivoluzionario per la cui realizzazione la lotta deve appena incominciare. Infatti non è che il mutamento delle vecchie e il passaggio alle nuove strutture istituzionali sia un processo automatico o che possa essere lasciato al caso. Al contrario, quando si tratta di mutamenti sociali di questa portata, può facilmente prodursi una frattura fra il significato delle soluzioni normative e i rapporti sociali instaurati. Affinchè le idee e le norme costituzionali prendano vita, si trasformino in rapporti socio-economici e politici reali, è necessario un lavoro assai complesso e approfondito in campo legislativo, organizzativo e in altri campi e questo a tutti i livelli, dalla Federazione alle organizzazioni di base del lavoro associato e alle comunità locali.

In particolare è indispensabile che le forze socialiste organizzate, con alla testa la Lega dei comunisti, ingaggino una lotta ideale e politica assidua e irriducibile per spezzare l'inerzia delle forze conservatrici ed anche l'opposizione cosciente delle varie forze contrarie all'autogoverno e antisocialiste. Non si tratta qui soltanto delle forze e dei centri di resistenza esistenti e già noti:

il tecnocratismo, il burocratismo e simili oppure le tendenze anarco-liberalistiche e le altre tendenze piccolo-borghesi. Dalle nostre strutture sociali, dalle contraddizioni già indicate, attraverso cui passa il nostro sviluppo sociale, si sprigioneranno nuove resistenze con le quali le forze del socialismo verranno continuamente a scontrarsi.

A tale proposito, anzi, penso che per noi non siano le più pericolose le forze contrarie all'autogoverno ed antisocialiste che si legittimano da sé, anche se esse non devono venir sottovalutate Ma si tratta di forze che vanno assottigliandosi. L'autogoverno ha messo radici profonde nella coscienza dei lavoratori e sono quindi pochi coloro che osano opporvisi apertamente. I maggiori pericoli vengono da quelle forze che a parole sono per l'autogoverno mentre nei fatti stanno dalla parte del tecnocratismo e del burocratismo.

L'esperienza nell'applicazione degli emendamenti «operai» XXI e XXII sta a dimostrare quanto grande possa essere il divario tra le parole e i fatti. Ed è per questo, come afferma il presidente Tito, che si deve esigere dappertutto una comunione tra le parole e i fatti. Sarà appunto un aiuto pratico e fattivo per la più completa realizzazione dei dettami e delle norme costituzionali quello di cui avrà più bisogno la classe operaia. Nel prossimo periodo sarà questo il campo più importante della lotta ideale e politica di tutte le forze sociali progressiste con alla testa la Lega dei comunisti.

Dando vita a nuovi rapporti sociali, che portano seco anche nuove contraddizioni sociali, la nostra società verrà necessariamente a trovarsi anche di fronte a nuovi problemi che dovranno essere adeguatamente risolti. Ecco perché è necessario seguire da ogni angolatura, scientificamente e con cognizione di causa, lo sviluppo della società, sottoporre ad un continuo riesame critico la nostra prassi, scoprire le nuove leggi che nascono dai nuovi rapporti, fissare i criteri per la soluzione di tutti i problemi. Nell'organizzare, nello stimolare e nell'indirizzare una così vasta iniziativa creatrice, insostituibile è la funzione della Lega dei comunisti.

L'attuazione della nuova Costituzione e la realizzazione della funzione dominante della classe operaia in tutti i campi della vita sociale sarà di grande importanza anche per la stabilizzazione, in tempi lunghi, dei corsi economici in quanto imprimerà nuovo stimolo allo sviluppo delle forze produttive e della produttività sociale del lavoro e renderà possibile armonizzare e indirizzare in modo più efficace i corsi della riproduzione sociale. Ma al tempo stesso va detto che un maggiore grado di stabilità economica è presupposto essenziale per una più efficace attuazione della riforma costituzionale. Proprio perché consapevoli del pericolo che un andamento economico instabile possa direttamente rendere più arduo o addirittura mettere in forse la realizzazione delle modifiche costituzionali e, in tal modo, compromettere gli stessi principi che sono alla base della riforma costituzionale, abbiamo tutti il dovere di fare, con ferma determinazione, quanto è necessario e possibile per l'ulteriore stabilizzazione dell'economia.

Siamo alla vigilia delle elezioni, elezioni che significano una rottura radicale con le classiche elezioni parlamentari e che sanciranno uno stato del tutto nuovo nei rapporti socio-politici. L'elezione delle delegazioni e dei delegati ed anche le soluzioni in mate ria di quadri nel nuovo meccanismo statale e socio politico, costituiranno il primo banco di prova della nostra volontà politica di realizzare la nuova Costituzione.

Dobbiamo giungere al Decimo Congresso della Lega dei comunisti della Jugoslavia arricchiti di un'al tra grande e preziosa esperienza storica sulla via del l'approfondimento dei rapporti socialisti d'autogoverno.

Con la promulgazione della Costituzione si concluderà anche la seconda fase della riforma costituzionale avviata ben tre anni fa. È stato un periodo di intensa attività, teorica e pratica, ideale e politica. C'è stato un ampio dibattito pubblico e c'è stata la verifica pratica delle nuove enunciazioni di principio sulla base della prima fase della riforma. Si può così affermare che alla stesura della nuova Costituzione hanno partecipato milioni di lavoratori di tutto il Paese.

La Costituzione è il risultato dell'intesa, libera e su una base di assoluta parità, delle Repubbliche e delle Provincie, la sintesi, unanimemente accettata, dei comuni interessi dei nostri popoli e dei nostri gruppi nazionali.

Per la sua sostanza, per il modo con cui è stata preparata ed approvata, questa Costituzione è davvero una carta dell'autogoverno e un'intesa sociale che da forma alla nostra libera comunità socialista plurinazionale del lavoro e la regola. Da qui la garanzia che, con gli stessi unanimi intenti, si procederà anche alla sua realizzazione pratica.

A nome della Commissione per le questioni costituzionali propongo che il testo della Proposta di Costituzione della RSFJ, preparato da questa Commissione, venga confermato dalla Camera delle nazionalità come Proposta di Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.


LA COSTITUZIONE DELLA RSF DI JUGOSLAVIA


Partendo dal fatto storico che gli operai, i contadini ed i cittadini progressisti di tutti i popoli e gruppi nazionali della Jugoslavia, uniti nel Fronte popolare di liberazione sotto la guida del Partito comunista, con la loro lotta nella guerra popolare di liberazione e nella rivoluzione socialista hanno demolito il vecchio sistema classista fondato sullo sfruttamento, sulla politica di oppressione e sulla disuguaglianza nazionale ed avviato l'edificazione di una società in cui l'uomo ed il lavoro umano saranno liberati dallo sfruttamento e dal potere arbitrario, ed ogni popolo e gruppo nazionale, nonché tutti loro assieme, troveranno le condizioni di un libero sviluppo generale;

tenendo presente che, con lo sviluppo delle basi materiali del Paese e dei rapporti sociali socialisti e con l'ulteriore edificazione dei rapporti fondati sull'autogoverno e sull'eguaglianza nazionale, sono stati attuati essenziali mutamenti nei rapporti sociali e politici, i quali richiedono adeguate modifiche della Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia del 1963, e che le norme di quella Costituzione sono già state modificate, per determinate sfere, con gli emendamenti costituzionali del 1967, del 1968 e del 1971;

mirando a consolidare ed a sviluppare ulteriormente le conquiste rivoluzionarie raggiunte, a consolidare il diritto e la responsabilità delle Repubbliche Socialiste e delle Provincie Socialiste Autonome per il loro proprio sviluppo e per lo sviluppo della comunità jugoslava nel suo complesso, a garantire l'ulteriore evoluzione dei rapporti socialisti e democratici d'autogoverno sulla via della liberazione del lavoro e dell'edificazione della società comunista;

partendo, infine, dalla necessità, attraverso il nuovo testo della Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (che oltre ai mutamenti da essa apportati, comprende anche le norme ad esso conformate della Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia del 1963 e gli emendamenti costituzionali dal I al XLII), di consolidare il sistema costituzionale su fondamenta unitarie e socialiste d'autogoverno, l'Assemblea federale, in accordo con le Assemblee delle Repubbliche e con le Assemblee delle Provincie Autonome, emana la


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

PARTE INTRODUTTIVA

PRINCIPI FONDAMENTALI


I popoli della Jugoslavia, partendo dal diritto di ogni popolo all'autodeterminazione, compreso il diritto alla separazione, secondo la loro volontà liberamente espressa nella comune lotta di tutti i popoli e gruppi nazionali nella guerra popolare di liberazione e nella rivoluzione socialista, e in armonia con le loro storiche aspirazioni, coscienti che l'ulteriore consolidamento della loro fratellanza e dell'unità è, assieme ai gruppi nazionali con cui convivono, nel loro comune interesse, si sono uniti in una repubblica di popoli e gruppi nazionali liberi ed eguali e hanno creato una comunità socialista federativa — la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia — nel cui seno, nell'interesse di ciascun popolo e gruppo nazionale a sé stante e di tutti assieme, realizzano e garantiscono:

rapporti sociali socialisti fondati sull'autogoverno dei lavoratori e la difesa del sistema socialista d'autogoverno;

la libertà e l'indipendenza nazionale;

la fratellanza e l'unità dei popoli e dei gruppi nazionali;

gli interessi unitari della classe operaia e la solidarietà degli operai e di tutti i lavoratori;

le possibilità e le libertà di uno sviluppo poliedrico della personalità umana e dell'avvicinamento degli uomini, dei popoli e dei gruppi nazionali, in armonia con i loro interessi ed aspirazioni nel cammino creativo per una sempre più ricca cultura e ci viltà della società socialista;

l'unificazione e il coordinamento degli sforzi tesi a sviluppare le basi materiali della società socialista e del benessere umano;

il sistema dei rapporti socio-economici e la base unitaria del sistema politico, per mezzo dei quali si garantiscono gli interessi comuni della classe operata e di tutti i lavoratori, nonché l'eguaglianza dei popoli e dei gruppi nazionali;

la fusione delle proprie aspirazioni con quelle progressiste dell'umanità.

I lavoratori, i popoli e i gruppi nazionali realizzano i loro diritti sovrani nelle Repubbliche Socialiste e nelle Provincie Socialiste Autonome, in armonia con i rispettivi diritti costituzionali, e nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, quando si tratta di un interesse comune, secondo quanto sancito dalla presente Costituzione.

I lavoratori, i popoli e i gruppi nazionali decidono, sul piano federale, secondo i principi di accordo delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, di solidarietà e reciprocità, di paritetica partecipazione delle Repubbliche e delle Provincie Autonome agli organi della Federazione, in armonia con la presente Costituzione, nonché secondo il principio della responsabilità delle Repubbliche e delle Provincie Autonome per il proprio sviluppo e per il progresso della comunità jugoslava nel suo complesso.

L'ordinamento sociale socialista della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si fonda sul potere della classe operaia e di tutti i lavoratori nonché sui rapporti fra uomini quali produttori e creatori liberi ed eguali, il cui lavoro serve esclusivamente a soddisfare i loro bisogni individuali e collettivi.

La base di tali rapporti è data dalla funzione socioeconomica dell'uomo lavoratore, posizione che gli garantisce — lavorando egli con i mezzi di proprietà sociale, e decidendo direttamente e su piede di parità con gli altri lavoratori nel lavoro associato su tutto quanto concerne la riproduzione sociale in condizioni e in rapporti di interdipendenza, di responsabilità e di solidarietà — di realizzare il proprio interesse personale materiale e morale e il diritto di usufruire dei risultati del proprio lavoro presente ed accumulato nonché delle conquiste del progresso generale materiale e sociale per poter soddisfare nel senso più pieno, su questa base, i propri bisogni personali e sociali e per poter sviluppare le proprie capacità creative lavorative e d'altro genere.

In armonia con quanto enunciato, costituiscono base inviolabile della condizione e della funzione dell'uomo:

la proprietà sociale sui mezzi di produzione, che è condizione per escludere il ripristino di qualsiasi sistema di sfruttamento dell'uomo e che, eliminando l'alienazione della classe operaia e dei lavoratori dai mezzi di produzione e da altre condizioni di lavoro, garantisce l'autogestione dei lavoratori nella produzione e nella ripartizione del prodotto ed indirizza lo sviluppo della società su basi d'autogoverno;

la liberazione del lavoro quale superamento delle disuguaglianze, storicamente condizionate, socio-economiche e della dipendenza degli uomini nel lavoro, liberazione che si assicura con l'abolizione delle contraddizioni tra lavoro e capitale e di qualsiasi forma di rapporti salariali, con il generale sviluppo delle forze produttive, con l'incremento della produttività, con la riduzione dell'orario di lavoro, sviluppando ed applicando la scienza e la tecnica, garantendo un'istruzione quanto più alta per tutti ed elevando la cultura dei lavoratori;

il diritto all'autogestione, in base al quale ogni uomo, su piede di parità con gli altri lavoratori, decide del proprio lavoro, delle condizioni e dei risultati del lavoro, degli interessi propri e collettivi e dell'indirizzo da dare allo sviluppo sociale, esercita il potere e gestisce le altre attività sociali;

il diritto dell'uomo che lavora a godere dei frutti del proprio lavoro e del progresso materiale compiuto dalla comunità sociale secondo il principio «Ciascuno secondo le proprie capacità, a ciascuno secondo il proprio lavoro», con l'impegno, da parte del lavoratore, di assicurare l'evoluzione della base materiale del lavoro individuale e sociale nonché di contribuire a! soddisfacimento degli altri bisogni collettivi;

la sicurezza economica, sociale e personale dell'uomo;

la solidarietà e la reciprocità di ciascuno verso tutti e di tutti verso ciascuno, fondate sulla coscienza dei lavoratori di poter realizzare i propri interessi durevoli solamente su questi principi;

la libera iniziativa nell'incremento della produzione e delle altre attività sociali ed individuali a beneficio dell'uomo e della comunità sociale;

i rapporti politici democratici, che permettono all'uomo di realizzare i propri interessi, il diritto all'autogoverno e gli altri diritti, di sviluppare la propria personalità attraverso iniziative dirette nella vita sociale e, soprattutto, negli organi d'autogoverno, nelle organizzazioni socio-politiche e nelle altre organizzazioni sociali ed associazioni che lui stesso crea ed attraverso le quali influisce sullo sviluppo della coscienza sociale e sul miglioramento delle condizioni per la propria attività, nonché per realizzare i propri interessi e diritti;

la parità dei diritti, dei doveri e delle responsabilità degli uomini, in armonia con la costituzionalità e la legalità.

il sistema socio-economico e politico deriva da tale posizione dell'uomo e serve a lui ed alla sua funzione nella società.

Qualsiasi tipo di gestione della produzione e delle altre attività sociali, e qualsiasi forma di ripartizione che snaturi i rapporti sociali fondati su una tale condizione dell'uomo - sia sotto forma di arbitrio burocratico, di usurpazione tecnocratica e di privilegi basati su posizioni monopolistiche sui mezzi di produzione, o sotto forma di appropriazione dei mezzi sociali nell'aspetto di proprietà di gruppo e ogni altra guisa di privatizzazione di questi mezzi, o ancora sotto forma di egoismo appropriatore, privatizzatore e particolarista, come pure qualsiasi altra forma tendente a limitare la classe operaia nel realizzare il suo ruolo storico nei rapporti socio-economici e politici e nell'organizzare il potere politico per sé e per tutti i lavoratori — è contrario al sistema socio-economico e politico sancito dalla presente Costituzione.

La proprietà sociale, quale espressione dei rapporti socio-economici socialisti fra gli uomini, è il fondamento del lavoro liberamente associato e della posizione dominante della classe operaia nella produzione nella totalità dei rapporti riguardanti la ripartizione sociale, nonché base della proprietà individuale acquisita col proprio lavoro e che serve al soddisfacimento dei bisogni personali e degli interessi dell'uomo.

I mezzi di produzione di proprietà sociale, quale fondamento inalienabile collettivo del lavoro sociale e della riproduzione sociale, servono esclusivamente al lavoro, con lo scopo di soddisfare i bisogni personali e collettivi e gli interessi dei lavoratori, ed a sviluppare le basi materiali della società socialista e dei rapporti socialisti d'autogoverno. I mezzi di produzione di proprietà sociale, inclusi i mezzi per la riproduzione allargata, sono gestiti direttamente dagli operai associati che si servono di tali mezzi nel lavoro, nel proprio interesse e nell'interesse della classe operaia e della società socialista. Nella realizzazione di questa funzione sociale, gli operai associati sono responsabili gli uni verso gli altri e verso la collettività socialista nel suo complesso.

Attraverso la proprietà sociale sui mezzi di produzione e sugli altri mezzi di lavoro, si assicura a chiunque, a condizioni eguali, di inserirsi nel lavoro associato e, realizzando il diritto al lavoro con mezzi sociali, di conseguire, sulla base di tale lavoro, un reddito per soddisfare i bisogni personali e collettivi.

Partendo dal principio che nessuno ha il diritto di proprietà privata sui mezzi sociali di produzione, nessuno può appropriarsi — nemmeno la comunità socio-politica, ne l'organizzazione del lavoro associato, ne un gruppo di cittadini, ne il singolo lavoratore — del prodotto del lavoro associato, ne gestire e disporre dei mezzi sociali di produzione e di lavoro, ne stabilire arbitrariamente le condizioni di ripartizione, ma quale che sia la base giuridico-patrimoniale invocata.

Il lavoro dell'uomo è l'unico fondamento per impadronirsi del prodotto del lavoro sociale e per gestire i mezzi sociali.

Della ripartizione del reddito nella parte che serve all'allargamento della base materiale del lavoro sociale e nella parte destinata a soddisfare i bisogni personali e collettivi dei lavoratori, conformemente al principio della ripartizione secondo il lavoro, decidono i lavoratori che creano tale reddito, in armonia con la reciproca responsabilità e solidarietà e nel rispetto delle norme e dei criteri socialmente stabiliti per realizzare e ripartire il reddito stesso.

I mezzi destinati al rinnovamento e all'allargamento della base materiale del lavoro associato rappresentano la base collettiva di sostentamento e di sviluppo della società, ossia della riproduzione sociale, realizzata sulla base dell'autogoverno dei lavoratori in tutte le forme di associazione del lavoro e dei mezzi, nonché nella collaborazione delle organizzazioni del lavoro associato.

Punto di partenza di tutte le forme di associazione del lavoro, dei mezzi di riproduzione sociale e dell'integrazione autogestita del lavoro associato, è l'organizzazione di base del lavoro associato, quale forma cardinale del lavoro associato nella quale gli operai realizzano l'inalienabile diritto, lavorando con i mezzi sociali, di gestire il proprio lavoro e di determinare le condizioni di lavoro, nonché di decidere dei risultati del proprio lavoro.

Realizzando i risultati del lavoro collettivo quale valore di mercato nelle condizioni della produzione socialista delle merci, gli operai — attraverso legami diretti, contratti di autogoverno e intese sociali fra le rispettive organizzazioni del lavoro associato e le altre organizzazioni e comunità autogestite, nonché attraverso la pianificazione del lavoro e dello sviluppo - attuano l'integrazione del lavoro associato, fanno progredire l'intero sistema dei rapporti socio-economici socialisti e controllano l'azione cieca del mercato.

Il sistema finanziario-creditizio è parte integrante dei rapporti nella riproduzione sociale, basati sull'autogestione degli operai nel lavoro associato con i mezzi sociali, e tutto il reddito realizzato nella sfera di questi rapporti è parte intoccabile del reddito delle organizzazioni di base del lavoro associato.

Partendo dall'interdipendenza dei settori produttivo, commerciale e finanziario del lavoro associato, come parti integranti del sistema unitario della riproduzione sociale, i lavoratori nelle organizzazioni del lavoro associato regolano i propri rapporti reciproci nella riproduzione sociale, collaborando su una base tale da garantire agli operai della produzione il diritto decisionale sui risultati del proprio lavoro corrente ed accumulato nell'intero arco di tali rapporti.

I lavoratori assicurano i loro bisogni personali e collettivi nei settori dell'istruzione, delle scienze, della cultura, della sanità e di altri servizi sociali, in quanto parte del processo unitario del lavoro sociale, mediante il libero scambio e l'associazione del proprio lavoro col lavoro degli operai delle organizzazioni del lavoro associato in questi settori. I lavoratori attuano il libero scambio del lavoro in modo diretto, attraverso le organizzazioni del lavoro associato o attraverso le comunità d'interesse di autogoverno. Mediante tali rapporti si garantisce ai lavoratori in questi servizi una posizione socio-economica uguale a quella degli altri operai nel lavoro associato.

Al fine di soddisfare nel modo più completo, razionale e organizzato i propri bisogni ed interessi individuali e collettivi nei settori dei servizi sociali ed in determinati settori della produzione materiale, i lavoratori, insieme agli operai delle organizzazioni del lavoro associato in questi settori, istituiscono comunità di interesse autogestite nelle quali realizzano il libero scambio del lavoro e regolano direttamente i rapporti di interesse collettivo. Gli operai e gli altri lavoratori istituiscono comunità d'interesse autogestite anche per soddisfare determinati propri bisogni ed interessi personali e collettivi, accomunando i mezzi secondo i principi della reciprocità e della solidarietà.

I lavoratori che svolgono attività autonome col lavoro individuale e con mezzi di proprietà privata, hanno per principio, sulla base del proprio lavoro, la medesima condizione socio-economica e, fondamentalmente, i medesimi diritti e doveri degli operai nelle organizzazioni del lavoro associato.

Godendo del diritto di proprietà sui terreni coltivabili, sancito dalla presente Costituzione, i lavoratori agricoli hanno il diritto ed il dovere di sfruttare i terreni per incrementare la produzione agricola nel proprio interesse e nell'interesse della comunità socialista. La comunità socialista appoggia gli sforzi dei lavoratori agricoli nell'incremento della loro produttività del lavoro e la libera associazione in cooperative agricole ed in altre forme associative atte a far progredire le loro condizioni di lavoro e di vita.

Per un inserimento organizzato dei lavoratori agricoli nei rapporti socio-economici socialisti e per incrementare la produzione agricola, si assicurano le condizioni per il suo sviluppo sulla base dei mezzi sociali e del lavoro sociale nonché le condizioni per l'associazione dei lavoratori agricoli e per la loro cooperazione con le organizzazioni del lavoro associato, secondo i principi della solidarietà e della parità dei diritti.

Per realizzare la base materiale della parità dei popoli e dei gruppi nazionali della Jugoslavia, per eguagliare le condizioni materiali del lavoro e della vita sociale dei lavoratori e per un'armonica espansione di tutta l'economia, nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si dedica, nell'interesse generale, una particolare cura al più rapido sviluppo delle forze produttive nelle Repubbliche e nelle Provincia Autonome insufficientemente evolute dal punto di vista economico e, a questo scopo, si assicurano i mezzi necessari e si intraprendono altri provvedimenti.

Per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, per creare le basi della loro stabilità, per sfruttare nel modo più pieno le possibilità di sviluppo delle forze produttive della società e per aumentare la produttività del proprio lavoro e dell'intero lavoro sociale, per evolvere i rapporti socialisti d'autogoverno su tale base, come pure per controllare l'azione cieca del mercato, gli operai nelle organizzazioni di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato ed i lavoratori nelle comunità d'interesse autogestite e nelle altre organizzazioni e comunità di autogoverno nonché nelle comunità socio-politiche - basandosi sulle conoscenze scientifiche e sulla valutazione scientifica delle possibilità di sviluppo — mediante la pianificazione del loro lavoro e del loro sviluppo, concordano i rapporti nella ripartizione sociale e indirizzano lo sviluppo della produzione sociale e di altre attività sociali secondo i propri interessi e finalità stabiliti su base d'autogoverno.

IV

Nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia tutto il potere appartiene alla classe operaia in unione con tutti i lavoratori delle città e delle campagne.

Ai fini dell'edificazione della società quale libera comunità di produttori, la classe operaia e tutti i lavoratori sviluppano la democrazia socialista d'autogoverno quale forma specifica della dittatura del proletariato, assicurando queste finalità mediante:

l'abolizione rivoluzionaria ed il divieto costituzionale di qualsiasi forma e organizzazione di rapporti socio-economici e politici basati sullo sfruttamento di classe e sul monopolio padronale e di qualsiasi atti vita politica volta al ripristino di questi rapporti;

la realizzazione dell'autogoverno nelle organizzazioni del lavoro associato, nelle comunità locali, nelle comunità d'interesse autogestite e nelle altre organizzazioni e comunità autogestite, nelle comunità socio-politiche e nella società in genere, come pure attraverso i legami reciproci e la collaborazione fra queste organizzazioni e comuni;

la libera regolazione, e su piede di parità e di autogoverno, dei rapporti reciproci, armonizzando gli interessi comuni e generali dei lavoratori e delle loro organizzazioni e comunità autogestite per mezzo di accordi d'autogoverno e intese sociali;

il potere decisionale dei lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni di potere e di gestione degli altri affari sociali nelle organizzazioni di base del lavoro associato e nelle altre organizzazioni e comunità autogestite, attraverso delegazioni e delegati negli organi di gestione delle organizzazioni e comunità autogestite, come pure attraverso delegazioni e delegati nelle Assemblee delle comunità socio-politiche e negli altri organi di autogoverno;

le informazioni ai lavoratori riguardanti tutti i problemi importanti per la realizzazione della loro posizione socio-economica e per metterli in grado di apportare decisioni quanto più complete e qualificate nello svolgimento delle funzioni del potere e della gestione degli altri affari sociali;

la pubblicità dell'operato di tutti gli organi di potere e di autogoverno e degli esponenti di funzioni d'autogoverno, pubbliche e sociali;

la responsabilità personale degli esponenti di funzioni d'autogoverno, pubbliche e sociali, la responsabilità degli organi del potere e dell'autogoverno, la destituzione dagli incarichi di esponenti delle funzioni d'autogoverno, pubbliche e sociali, e la limitazione della loro rielezione e nomina a determinate funzioni;

il controllo degli operai e degli altri lavoratori e il controllo sociale in genere sull'operato degli esponenti di funzioni d'autogoverno, pubbliche e sociali nelle organizzazioni e comunità autogestite e nelle comunità socio-politiche;

la realizzazione della tutela della costituzionalità e della legalità ;

l'attività socio-politica delle forze socialiste organizzate nelle organizzazioni socio-politiche;

la libera e universale attività delle persone.

L'autogoverno dei lavoratori nelle organizzazioni di base del lavoro associato, nelle comunità locali, nelle comunità d'interesse autogestite e nelle altre organizzazioni e comunità autogestite, è il fondamento del sistema unitario dell'autogoverno e del potere della classe operaia e di tutti i lavoratori.

Per assicurare le condizioni della propria vita, del proprio lavoro e dello sviluppo sociale, e per la creazione della comunità socialista, i lavoratori nel Comune — quale comunità basilare socio-politica di autogoverno — e nelle altre comunità socio-politiche, mediante il collegamento fra le proprie organizzazioni del lavoro associato ed altre organizzazioni e comunità autogestite, mediante l'azione delle organizzazioni socio-politiche, mediante accordi d'autogoverno ed intese sociali e mediante l'azione delle Assemblee quali organi collettivi di tutti i lavoratori e delle loro organizzazioni e comunità, realizzano i propri interessi comuni, esercitano il potere politico e gestiscono altri affari sociali.

Come stabilito dalla Costituzione, le funzioni del potere e della gestione degli altri affari sociali nelle comunità socio-politiche vengono svolte dalle Assemblee delle comunità socio-politiche, quali delegazioni elette e revocabili dei lavoratori nelle organizzazioni e comunità autogestite e nelle comunità socio-politiche, e da altri organi responsabili verso le Assemblee.

Per una partecipazione, completa il più possibile, dei lavoratori e di tutte le forze socialiste organizzate all'espletamento del potere e alla gestione di altri affari sociali nonché per armonizzare i loro interessi comuni e collettivi generali, gli organi delle comuni tà socio-politiche esaminano iniziative, pareri e pro poste delle organizzazioni socio-politiche, assumono atteggiamenti in merito e collaborano con le organizzazioni socio-politiche.

La classe operaia e tutti i lavoratori garantiscono, anche con norme obbligatorie del potere statale, i rapporti sociali socialisti, lo sviluppo della società e la gestione degli affari sociali su basi d'autogoverno;

tutelano la libertà ed i diritti dell'uomo e del cittadino, i rapporti socialisti d'autogoverno e i diritti d'autogoverno dei lavoratori;

risolvono conflitti sociali e tutelano l'ordinamento sancito dalla Costituzione.

La posizione d'autogoverno ed i diritti del lavoratore nelle organizzazioni di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato, nelle comunità locali, nelle comunità d'interesse autogestite e nelle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, la posizione dei lavoratori nel Comune, il diritto alla libera associazione d'autogoverno, l'attività e la creatività dei lavoratori, l'uguaglianza dei popoli e dei gruppi nazionali, nonché le libertà, i diritti ed i doveri dell'uomo e del cittadino, stabiliti dalla presente Costituzione, sono base di partenza, limite ed indirizzo per realizzare i diritti e i doveri delle comunità socio-politiche nello svolgimento delle funzioni del potere.

L'autodifesa sociale, quale funzione della società autogestita, si realizza attraverso le iniziative dei lavoratori, dei cittadini, delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità autogestite, delle comunità socio-politiche e delle organizzazioni socio-politiche, per la tutela dell'ordine costituzionale, dei diritti d'autogoverno dei lavoratori e degli altri diritti e libertà dell'uomo e del cittadino, per la tutela della proprietà sociale, per garantire la sicurezza personale e patrimoniale dei lavoratori e dei cittadini nonché il libero sviluppo sociale.

Per realizzare ed armonizzare i propri interessi e diritti d'autogoverno, conformemente agli interessi generali della società socialista, nonché per svolgere determinate funzioni sociali e per sviluppare le attività più varie, i lavoratori ed i cittadini si associano liberamente nelle organizzazioni socio-politiche ed in altre organizzazioni sociali e associazioni dei cittadini, quale parte integrante del sistema socialista d'autogoverno.

Le organizzazioni socio-politiche, quale forma di libera organizzazione politica dei lavoratori su basi classiste socialiste, sono fattore attivo dello sviluppo e della tutela della società socialista d'autogoverno.

V

Le libertà, i diritti ed i doveri dell'uomo e del cittadino, come sancito dalla presente Costituzione, sono parte inscindibile ed espressione dei rapporti democratici socialisti d'autogoverno, nei quali l'uomo si libera da ogni sfruttamento ed arbitrio e, con il proprio lavoro, crea le condizioni per un poliedrico sviluppo, per una libera espressione e tutela della propria personalità e per il rispetto della dignità umana. Le libertà ed i diritti dell'uomo e del cittadino possono essere limitati da pari libertà e diritti di altri o da interessi della società socialista. La società socialista garantisce le condizioni per una quanto più completa realizzazione e tutela delle libertà e dei diritti sanciti dalla presente Costituzione. Qualsiasi attività diretta a violare queste libertà e questi diritti dell'uomo e del cittadino, è contraria agli interessi della società socialista.

Partendo dal fatto che l'istruzione, la scienza e la cultura, sono fattori essenziali del progresso della società socialista, dell'incremento della produttività del lavoro, dello sviluppo delle forze creative umane e del poliedrico sviluppo della personalità, dell'umanizzazione dei rapporti socialisti d'autogoverno e del progresso generale della società, la comunità sociali sta garantisce la libertà creativa e genera le condizioni per lo sviluppo ed il progresso dell'istruzione e della creazione scientifica, culturale ed artistica, affinc servano, quanto più proficuamente, all'elevamento delle capacità creative dei lavoratori, al progresso dei rapporti sociali socialisti ed allo sviluppo poliedrico di una libera ed umanizzata personalità.

L'educazione e l'istruzione si fondano sulle conquiste della scienza moderna, ed in particolare del marxismo, quali basi del socialismo scientifico, e servono all'abilitazione dei lavoratori al lavoro ed all'autogoverno nonché alla loro educazione nello spirito delle conquiste della rivoluzione socialista, dell'etica socialista, della democrazia d'autogoverno, del patriottismo socialista, della fratellanza e unità, dell'eguaglianza dei popoli e gruppi nazionali e dell'internazionalismo socialista.

Sulla base della solidarietà, della reciprocità e dell'umanesimo socialista, i lavoratori nelle organizzazioni del lavoro associato, e nelle altre organizzazioni e comunità autogestite, garantiscono la propria sicurezza economica e sociale, creando condizioni sempre più favorevoli di vita e di lavoro e per lo sviluppo della poliedrica personalità del lavoratore. Queste finalità della politica sociale si realizzano migliorando costantemente ed uniformando le condizioni di vita e di lavoro, superando, sulla base della solidarietà e della reciprocità, le disuguaglianze derivanti dall'arretratezza materiale e da altre disuguali condizioni di vita e di lavoro, conformando le possibilità di istruzione e di lavoro ed impedendo ed eliminando le differenziazioni sociali che non siano fondate sul principio della ripartizione secondo il lavoro.

La comunità sociale socialista assicura le condizioni materiali e di altro carattere per realizzare i diritti degli ex combattenti, degli invalidi di guerra e delle famiglie dei combattenti caduti, diritti con i quali garantisce la loro sicurezza sociale.

Per la difesa ed il miglioramento dell'ambiente naturale, i lavoratori ed i cittadini, le organizzazioni del lavoro associato, le altre organizzazioni e comunità autogestite e la società socialista assicurano le condizioni per salvaguardare e incrementare i valori naturali ed altri valori ambientali, importanti per una vita e un lavoro sani, sicuri ed attivi delle attuali e delle future generazioni.

VI

I lavoratori ed i cittadini, i popoli ed i gruppi nazionali della Jugoslavia, risoluti a rivolgere tutte le loro energie al lavoro creativo in pace ed alla costruzione della loro comunità socialista d'autogoverno, conducono conseguentemente una politica di pace e contro l'aggressione, contro la guerra e contro le pressioni aggressive di qualsiasi natura. Per garantire il proprio pacifico sviluppo e l'edificazione socialista, essi sono risoluti inoltre a tutelare e a difendere, con tutte le forze ed i mezzi a disposizione, con la lotta armata e con altre forme di resistenza popolare globale, la propria libertà, l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordinamento socialista d'autogoverno della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. A questo scopo i lavoratori ed i cittadini, i popoli ed i gruppi nazionali della Jugoslavia organizzano e costituiscono il sistema di difesa popolare globale quale parte inalienabile del sistema sociale socialista d'autogoverno, consci che la possibilità dell'aggressione è tanto minore quanto maggiori risultino la capacità difensiva della società e la preparazione del Paese a condurre una difesa popolare globale, quale forma e contenuto dell'organizzazione difensiva della comunità sociale. Il potenziamento delle capacità difensive dei Paese è parte integrante della politica di pace e di collaborazione internazionale su piede di parità.

La difesa popolare globale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è un sistema unitario di organizzazione, di preparazione e di partecipazione della Federazione, delle Repubbliche, delle Provincie Autonome, dei Comuni, delle organizzazioni del lavoro associato, delle comunità locali, delle comunità di interesse autogestite e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, delle organizzazioni sociopolitiche e delle altre organizzazioni sociali, dei lavoratori e dei cittadini alla lotta armata e a tutte le altre forme di resistenza, come pure all'adempimento di altri impegni di interesse per la difesa dei Paese. Nella difesa popolare globale la lotta armata rappresenta la forma decisiva di resistenza all'aggressione. Le Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sono il fulcro portante della lotta armata e costituiscono un'unica entità. La direzione ed il comando supremo delle Forze Armate assicurano l'unità e l'indivisibilità della lotta armata.

VII

Partendo dalla convinzione che la coesistenza pacifica e la collaborazione attiva di stati e popoli paritari, prescindendo dalle differenze dei loro sistemi sociali, rappresentano una condizione necessaria per la pace e per il progresso sociale del mondo, la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia basa i suoi rapporti internazionali sui principi del rispetto della sovranità ed eguaglianza nazionale, della non ingerenza negli affari interni di altri Paesi, dell'internazionalismo socialista e della soluzione dei contrasti internazionali per via pacifica. Nei suoi rapporti internazionali la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si attiene ai principi della Carta delle Nazioni Unite, assolve i propri impegni internazionali e partecipa attivamente all'opera delle organizzazioni internazionali di cui fa parte.

Ai fini dell''applicazione di questi principi, la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si adopera:

per promuovere e sviluppare tutte le forme di collaborazione internazionale valide a rafforzare la pace, per consolidare la fiducia reciproca, l'eguaglianza e l'amicizia dei popoli e degli stati e il loro avvicinamento;

per un quanto più ampio e libero scambio di beni materiali e spirituali;

per la libertà nell'informazione reciproca e per lo sviluppo di altri rapporti che contribuiscono a conseguire comuni interessi economici, culturali e di altra natura tra gli Stati, i popoli e gli uomini, ed in particolare per lo sviluppo dei rapporti democratici e socialisti nella stero della collaborazione internazionale, nonché del progresso sociale-generale;

per il superamento della divisione del mondo in blocchi;

per il rigetto dell'uso della forza o della minaccia nei rapporti internazionali;

per l'attuazione di un disarmo completo e generale;

per il diritto di ogni popolo a stabilire ed a costruire liberamente il proprio ordinamento sociale e politico seguendo le vie e con i mezzi che liberamente sceglie;

per il diritto dei popoli all'autodeterminazione ed all'indipendenza nazionale e per il loro diritto, ai fini del raggiungimento di questi obiettivi, di condurre una lotta di liberazione;

per il rispetto dei diritti delle minoranze nazionali, compresi i diritti di parte dei popoli della Jugoslavia che vivono in altri Paesi come minoranze nazionali;

per l'appoggio internazionale ai popoli che conducono una giusta lotta per la propria indipendenza nazionale e liberazione dall'imperialismo, dal colonialismo e da tutte le altre forme di oppressione e sottomissione nazionale;

per lo sviluppo di una collaborazione internazionale tale da garantire rapporti economici nel mondo su piede di parità, la disponibilità sovrana delle ricchezze naturali nazionali e la creazione di condizioni per un più rapido progresso dei Paesi insufficientemente sviluppati;

per il rispetto delle norme generalmente accettale del diritto internazionale.

Adoperandosi per una molteplice collaborazione politica, economica, scientifica e culturale con gli altri popoli e stati, la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, quale comunità socialista di popoli, è dell'opinione che tale collaborazione può contribuire alla creazione di quelle forme democratiche di collegamento tra gli Stati, i popoli e gli uomini, che corrispondono agli interessi dei popoli ed al progresso sociale, e sotto questo aspetto essa rappresenta una comunità aperta.

Nei rapporti internazionali economici, politici, culturali e di altro carattere nonché nei loro rapporti con organi ed organizzazioni estere, tutti gli organi, le organizzazioni e le singole persone sono in dovere di attenersi ai suddetti principi di politica estera e di attività internazionale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, e di adoperarsi per la loro attuazione.

VIII

La Lega dei comunisti della Jugoslavia, promotrice ed organizzatrice della guerra popolare di liberazione e della rivoluzione socialista nonché esponente cosciente delle aspirazioni e degli interessi della classe operaia, è diventata, per legge di sviluppo storico, la forza organizzata ideale e politica trainante della classe operaia e di tutti i lavoratori nell'edificazione del socialismo e nella realizzazione della solidarietà dei lavoratori e della fratellanza ed unità dei popoli e dei gruppi nazionali della Jugoslavia.

Con la sua azione orientatrice ideale e politica, nelle condizioni della democrazia socialista e dell'autogoverno sociale, la Lega dei comunisti è promotrice ed esponente principale dell'attività politica per la difesa e per l'ulteriore sviluppo della rivoluzione socialista e dei rapporti sociali socialisti d'autogoverno, in particolare per il rafforzamento della coscienza socialista sociale e democratica, e risponde di questi compiti.

L'Alleanza socialista del popolo lavoratore della Jugoslavia, creata nella guerra popolare di liberazione e nella rivoluzione socialista come fronte democratico e volontario dei lavoratori e dei cittadini e di tutte le forze socialiste organizzate, con alla testa il Partito comunista, ed ulteriormente consolidata nelle condizioni dello sviluppo della società socialista d'autogoverno, è la piattaforma più ampia della loro attività politico-sociale nel sistema socialista d'autogoverno.

I lavoratori ed i cittadini, la Lega dei comunisti della Jugoslavia, quale forza ideale e politica d'avanguardia, le altre organizzazioni socio-politiche e tutte le forze socialiste organizzate realizzano, nell'Alleanza socialista del popolo lavoratore della Jugoslavia, l'unità politica e d'azione delle forze socialiste ed indirizzano lo sviluppo sociale sulle fondamenta del potere e dell'autogoverno della classe operaia e di tutti i lavoratori;

a tale scopo essi;

discutono i problemi sociali e promuovono iniziative politiche in tutti i settori della vita politica, concordano i punti di vista, fissano le posizioni politiche per la soluzione di questi problemi, per dare l'indirizzo allo sviluppo sociale, per realizzare i diritti e gli interessi dei lavoratori e dei cittadini, per attuare l'uguaglianza dei popoli e dei gruppi nazionali e per il progresso dei rapporti socialisti democratici d'autogoverno, avanzando proposte per la soluzione dei problemi sociali ed indirizzando i propri delegati nelle Assemblee delle comunità socio-politiche;

fissano i programmi comuni di attività sociale ed i criteri comuni per l'elezione delle delegazioni nelle organizzazioni di base del lavoro associato, nelle comunità locali, nelle altre organizzazioni e comunità autogestite, nonché per l'elezione dei delegati alle Assemblee delle comunità socio-politiche;

assicurano il metodo democratico nel proporre e confermare i candidati a membri delle delegazioni delle organizzazioni e comunità autogestite, i candidati a delegati nelle Assemblee delle comunità socio-politiche ed i candidati a funzioni d'autogoverno, pubbliche e ad altre cariche nelle comunità socio-politiche;

esaminano i problemi generali della politica dei quadri e dell'abilitazione dei quadri, fissando i criteri per la scelta dei quadri;

seguono l'operato degli organi di potere e degli organi d'autogoverno delle organizzazioni e comunità autogestite, nonché degli esponenti di funzioni pubbliche, d'autogoverno e di altre cariche sociali, esprimono i propri pareri e valutazioni ed attuano il controllo e la critica sociale del loro operato, soprattutto per garantire la pubblicità del lavoro e la responsabilità sul lavoro;

creano le condizioni per la partecipazione della gioventù e delle sue organizzazioni in ogni campo della vita politica e sociale;

garantiscono l'informazione dei lavoratori e dei cittadini e la loro influenza nel sistema sociale d'informazione e nella realizzazione della funzione della stampa e degli altri mezzi di comunicazione ed informazione pubblici;

lottano per rapporti umani tra gli uomini, per sviluppare la coscienza democratica socialista e le norme della vita socialista, come pure per eliminare i fenomeni che ostacolano o che in vario modo danneggiano Io sviluppo di rapporti sociali democratici e socialisti d'autogoverno.

Le comunità socio-politiche, nel quadro dei loro diritti e doveri, hanno l'obbligo di assicurare le condizioni materiali e di altra natura perché l'Alleanza socialista del popolo lavoratore della Jugoslavia possa realizzare le funzioni fissate dalla Costituzione.

Gli operai, volontariamente organizzati nel Sindacato, che è la più ampia organizzazione della classe operaia, lottano:

per realizzare la funzione della classe operaia sancita dalla Costituzione;

per realizzare i rapporti socialisti d'autogoverno e il ruolo decisivo della classe operaia nella gestione della ripartizione sociale;

per attuare i diritti d'autogoverno e gli altri diritti ed interessi degli operai in ogni settore del lavoro e della vita;

per garantire l'uguaglianza degli operai nell'associazione del lavoro e dei mezzi, nel conseguimento e nella ripartizione del reddito nonché nel determinare criteri comuni per la ripartizione in base ai risultati del lavoro;

per collegare ed integrare su basi d'autogoverno vari settori del lavoro sociale;

per sviluppare le forze produttive della società ed incrementare la produttività del lavoro;

per concordare su base d'autogoverno gli interessi singoli, comuni e collettivi;

per elevare l'istruzione degli operai ed abilitarli a svolgere funzioni d'autogoverno ed altre funzioni sociali;

per proporre e confermare i candidati a delegati negli organi di gestione delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità autogestite, i candidati a membri delle delegazioni in queste organizzazioni e comunità ed i delegati nelle Assemblee delle comunità socio-politiche;

per una partecipazione quanto più vasta degli operai allo svolgimento di funzioni di potere e di gestione in altri affari pubblici;

per realizzare l'ascendente della classe operaia nella politica dei quadri;

per la tutela dei diritti degli operai;

per garantire la sicurezza sociale e l'incremento del tenore di vita degli operai, come pure per sviluppare e consolidare la solidarietà degli operai ed elevare la coscienza e le responsabilità classiste degli autogestori.

Il Sindacato è promotore delle iniziative per la stipulazione di accordi d'autogoverno e di intese sociali, partecipa direttamente a questi accordi ed intese, nonché avanza proposte agli organi di gestione delle organizzazioni e comunità autogestite ed agli altri organi statali e sociali per la soluzione di questioni relative alla posizione materiale e sociale della classe operaia.

IX

II sistema socio-economico e politico e gli altri rapporti stabiliti dalla presente Costituzione sono indirizzati ad allargare i presupposti per l'ulteriore avanzamento della società socialista, a superare le sue contraddizioni ed a promuovere un tale progresso sociale che — sulla base dello sviluppo in ogni senso delle forze produttive, dell'alta produttività del lavoro, dell'abbondanza di prodotti e della generale evoluzione dell'uomo quale libera personalità — permetta lo svilupparsi di rapporti sociali tali da poter realizzare il principio del comunismo «Ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni».

A questo fine, gli organi d'autogoverno, gli organi statali, le organizzazioni e comunità autogestite, le organizzazioni politico-sociali e le altre organizzazioni, i lavoratori ed i cittadini, sono direttamente chiamati ad impegnarsi con tutta la loro attività per:

estendere e consolidare la base materiale della società e della vita dei singoli, sviluppando le forze produttive, elevando la produttività del lavoro e promuovendo costantemente i rapporti socialisti d'autogoverno;

creare condizioni in cui saranno superate le differenze economico-sociali fra il lavoro fisico ed il lavoro intellettuale e nelle quali il lavoro umano sarà, nel senso più pieno, manifestazione della creatività e della personalità umana;

estendere e sviluppare tutte le forme di autogestione e della democrazia socialista d'autogoverno, soprattutto nei settori in cui prevalgono le funzioni di potere politico;

limitare la costrizione e creare le condizioni per la sua eliminazione;

stabilire fra le persone rapporti fondati sulla coscienza degli interessi comuni, dell'etica socialista e della libera azione creativa dell'uomo;

contribuire alla realizzazione delle libertà e dei diritti civili, all'umanizzazione dell'ambiente sociale e della personalità umana, al consolidamento della solidarietà e del senso di umanità fra gli uomini ed al rispetto della dignità umana;

sviluppare una molteplice collaborazione ed avvicinamento con tutti i popoli, in armonia con le aspirazioni progressiste dell'umanità, per la creazione di una libera comunità di tutti i popoli de! mondo.

X

Esprimendo i principi fondamentali della società socialista autogestita ed il suo progresso, questa parte della Costituzione è base ed indirizzo per interpretare la Costituzione e le leggi e per l'operato di tutti e di ciascuno.

PARTE PRIMA

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

Art. 1

La Repubblica Socialista Federativo di Jugoslavia è uno stato federale che, quale comunità statale di popoli volontariamente uniti e delle loro Repubbliche Socialiste nonché delle Provincie Socialiste Autonome del Kosovo e della Vojvodina, queste ultime nell'ambito della Repubblica Socialista di Serbia, è fondato sul potere e sull'autogoverno della classe operaia e di tutti i lavoratori;

è pure una comunità socialista democratica autogestita dei lavoratori e cittadini e dei popoli e gruppi nazionali su piede di eguaglianza.

Art. 2

Formano la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia:

la Repubblica Socialista di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica Socialista di Croazia, la Repubblica Socialista di Macedonia, la Repubblica Socialista de! Montenegro, la Repubblica Socialista di Serbia, la Repubblica Socialista di Slovenia, nonché la Provincia Socialista Autonoma del Kosovo e la Provincia Socialista Autonoma della Vojvodina, quest'ultime nell'ambito della Repubblica Socialista di Serbia.

Art. 3

La Repubblica Socialista è uno stato fondato sulla sovranità del popolo e sul potere e sull'autogoverno della classe operaia e di tutti i lavoratori;

è pure comunità socialista democratica autogestita da lavoratori e cittadini e dai popoli e gruppi nazionali su piede di eguaglianza.

Art. 4

La Provincia Socialista Autonoma è una comunità socialista democratica, socio-politica, autogestita ed autonoma fondata sul potere e sull'autogoverno della classe operaia e di tutti i lavoratori, nella quale i lavoratori ed i cittadini, i popoli ed i gruppi nazionali realizzano i loro diritti sovrani;

quando ciò è nell'interesse comune dei lavoratori e cittadini, dei popoli e gruppi nazionali della Repubblica nel suo assieme, secondo quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica Socialista di Serbia, essi realizzano questi loro diritti anche nell'ambito della Repubblica.

Art. 5

II territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è unico ed è formato dai territori delle Repubbliche Socialiste.

Il territorio di una delle Repubbliche non può essere mutato senza il consenso della Repubblica, e il territorio di una Provincia Autonoma senza il consenso della stessa Provincia Autonoma.

I confini della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non possono essere mutati senza il consenso di tutte le Repubbliche e Provincie Autonome.

I confini tra le Repubbliche possono essere mutati soltanto in base a loro accordo, e quando si tratta dei confini di una Provincia Autonoma, anche in base alla sua adesione.

Art. 6

Lo stemma della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia rappresenta un campo circondato da manipoli di spighe di grano. I manipoli sono congiunti in basso da un nastro di colore azzurro su cui è iscritta la data 29. XI. 1943. Fra i vertici dei manipoli di spighe di grano si trova una stella rossa a cinque punte. Al centro del campo figurano sei fiaccole disposte obliquamente e le cui lingue di fuoco si uniscono in una fiamma.

Art. 7

La bandiera della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è di tre colori:

azzurro, bianco e rosso, con la stella rossa a cinque punte nel mezzo. Il rapporto fra lunghezza e larghezza della bandiera è di 1 :2. I colori della bandiera sono strisce sistemate orizzontalmente dall'alto in basso in quest'ordine:

azzurro, bianco e rosso. Ciascun colore occupa un terzo della larghezza della bandiera. La stella ha una forma regolare a cinque punte ed il bordo di colore giallo-oro. Il centro della stella è dato dal punto in cui si intersecano le diagonali della bandiera. La punta superiore della stella penetra fino alla metà del colore azzurro della bandiera, in modo che le punte inferiori della stella occupano un posto corrispondente nel colore rosso della bandiera.

Art. 8

La Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ha un inno.

Art. 9

La capitale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è Belgrado.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO SOCIALE

Titolo I

ORDINAMENTO SOCIO-ECONOMICO

1. LA COLLOCAZIONE DELLìUOMO NEL LAVORO ASSOCIATO E IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10

L'ordinamento socio-economico socialista della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia trae fondamento dal libero lavoro associato con mezzi di produzione di proprietà sociale e dall'autogoverno degli operai nella produzione e nella ripartizione del prodotto sociale nelle organizzazioni di base del lavoro associato e nelle altre organizzazioni del lavoro associato, nonché dal complesso dei rapporti vigenti nel contesto della riproduzione sociale.

Art. 11

II lavoro ed i suoi risultati stabiliscono, sulla base di diritti e responsabilità eguali, la posizione materiale e sociale dell'uomo.

Nessuno può, direttamente o indirettamente, conseguire benefici materiali o d'altro genere sfruttando il lavoro altrui.

Nessuno, in alcun modo, deve ostacolare o impedire all'operaio di partecipare, a parità con gli altri operai, all'attività decisionale su' suo 'lavoro, sulle condizioni e sui risultati del suo lavoro.

Art. 12

I mezzi di produzione e gli altri mezzi del lavoro associato, i prodotti del lavoro associato ed il reddito creato dal lavoro associato, i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni sociali, comuni e collettivi, le ricchezze ed i beni naturali ad usufrutto collettivo, sono patrimonio sociale.

Nessuno può conseguire diritto di proprietà sui mezzi sociali che sono condizione di lavoro nelle organizzazioni di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato oppure costituiscono la base materiale per l'esercizio delle funzioni delle comunità d'interesse, delle comunità socio-politiche o di altre organizzazioni o comunità autogestite.

I mezzi di proprietà sociale non possono venire usati quale strumento per appropriarsi dell'altrui pluslavoro, ne per creare le condizioni di questa appropriazione.

Art. 13

Nel lavoro associato con i mezzi di proprietà sociale, l'operaio ha il diritto al lavoro con i mezzi sociali come suo inalienabile diritto di lavorare con questi mezzi onde soddisfare le proprie necessità personali e quelle sociali e, quale libero individuo ed a parità di diritti con gli altri operai, di dirigere il proprio lavoro, determinarne le condizioni ed amministrarne i risultati.

I diritti, gli obblighi e le responsabilità relativi alla disponibilità, all'uso ed alla gestione dei mezzi sociali sono regolati con la Costituzione e la legge, conformemente alla natura ed alla funzione dei medesimi.

Art. 14

Nel lavoro associato svolto con i mezzi di proprietà sociale, ad ogni operaio si garantisce — attuando il diritto di operare con i mezzi sociali, nell'organizzazione di base del lavoro associato in cui lavora e in tutte le altre forme di associazione di lavoro e di mezzi in comune e su piede di parità con gli altri operai — di dirigere il lavoro e la gestione dell'organizzazione del lavoro associato nonché gli affari ed i mezzi nel complesso dei rapporti della riproduzione sociale;

di regolare i rapporti reciproci sul lavoro;

di decidere del reddito che realizza nelle varie forme di associazione di lavoro e di mezzi, come pure di conseguire un reddito individuale.

L'organizzazione di base del lavoro associato è la forma basilare del lavoro associato nell'ambito della quale gli operai, direttamente e paritariamente, realizzano i propri diritti socio-economici e gli altri diritti d'autogoverno, decidendo anche delle oltre questioni relative alla propria posizione socio-economica.

Ogni atto o azione che violi questi diritti degli operai, è anticostituzionale.

Art. 15

Attuando il diritto di lavorare con mezzi sociali, gli operai nel lavoro associato sono reciprocamente responsabili, nel loro interesse comune e in quello sociale generale, di utilizzarli conformemente allo scopo sociale ed economico e, considerandoli quale base materiale del lavoro proprio e di quello sociale complessivo, di rinnovarli, incrementarli e perfezionarli costantemente, nonché di eseguire coscientemente i loro impegni lavorativi.

Gli operai nel lavoro associato non possono, attuando il diritto di lavorare con mezzi sociali, conseguire benefici materiali ed altri vantaggi che non si fondino sul proprio lavoro.

Art. 16

I lavoratori nelle organizzazioni del lavoro associato che svolgono attività nei settori educativo, dell'istruzione, scientifico, culturale, della sanità, della tutela sociale e in altre attività sociali, ottengono il reddito attraverso il libero scambio del proprio lavoro con quello dei lavoratori ai quali soddisfano necessità ed interessi in questi campi.

I lavoratori di tali organizzazioni del lavoro associato attuano il libero scambio del proprio lavoro direttamente con i lavoratori le cui necessità ed interessi soddisfano o attraverso le loro organizzazioni del lavoro associato e comunità di interesse autogestite, come anche nell'ambito di altre comunità di interesse autogestite.

Con il libero scambio del lavoro si garantisce ai lavoratori delle organizzazioni del lavoro associato nelle attività sociali una posizione socio-economica eguale a quella degli operai nelle organizzazioni del lavoro associato di altri settori.

Secondo i principi del libero scambio del lavoro ottengono il reddito anche i lavoratori delle organizzazioni del lavoro associato di altri settori nei quali il funzionamento delle leggi di mercato non può essere preso quale base di conformazione del lavoro e delle necessità ne quale base di valutazione dei risultati lavorativi.

Art. 17

Sul reddito complessivo, quale risultato del lavoro comune degli operai nelle organizzazioni di base del lavoro associato e del lavoro sociale nel suo insieme, realizzato nelle varie forme di associazione del lavoro e dei mezzi sulla base del funzionamento delle leggi di mercato e sulla base delle condizioni sociali d'autogoverno stabilite per il conseguimento del reddito, gli operai decidono nelle organizzazioni di base del lavoro associato conformemente ai loro diritti e responsabilità costituzionali verso gli altri operai in lavoro associato e verso la comunità nel suo complesso.

Il reddito realizzato dalle organizzazioni di base del lavoro associato, tramite l'accoppiamento del lavoro e dei mezzi, viene totalmente ripartito fra le organizzazioni medesime proporzionalmente al loro contributo nella creazione del reddito stesso, e sulla base dei criteri attraverso un accordo d'autogoverno.

Il reddito realizzato nell'organizzazione di base del lavoro associato è la base materiale dei diritti degli operai per decidere sulle condizioni del loro lavoro, sulla ripartizione del reddito e per conseguire un reddito personale.

Art. 18

L'aliquota del reddito risultante da un lavoro svoltasi in condizioni naturali eccezionalmente propizie oppure in straordinarie situazioni favorevoli di mercato o in altre circostanze insolitamente vantaggiose per la creazione del reddito, viene impiegata, conformemente all'accordo d'autogoverno e alla legge, per lo sviluppo dell'organizzazione del lavoro associato che ha realizzato tale reddito o per l'incremento della base materiale del lavoro associato nel Comune e nella Repubblica, rispettivamente nella Provincia Autonoma.

La gestione dell'aliquota di reddito impiegata per l'incremento della base materiale dei lavoro associato nel Comune e nella Repubblica, rispettivamente nelle Provincie Autonome, si basa sulle norme dell'autogoverno.

Art. 19

Gli operai nell'organizzazione di base del lavoro associato ripartiscono il reddito per il proprio fabbisogno personale e per le spese comuni, per l'incremento della base materiale del lavoro associato e e per le riserve.

Per il proprio fabbisogno personale e comune, gli operai ripartiscono una parte del reddito proporzionalmente al loro contributo nel realizzare il reddito sia con il lavoro svolto che con l'investimento di mezzi sociali in qualità di lavoro accumulato.

Art. 20

Seguendo il principio della ripartizione secondo il lavoro e in base all'aumento della sua produttività e di quello complessivo sociale, e secondo il principio della solidarietà degli operai nel lavoro associato, dal reddito dell'organizzazione di base del lavoro associato ad ogni operaio appartiene un reddito individuale per il soddisfacimento delle necessità personali, comuni e sociali collettive, proporzionale ai risultati del suo lavoro ed al contributo da lui dato all'incremento del reddito dell'organizzazione di base, contributo dato attraverso il lavoro corrente e quello accumulato.

Art. 21

Gli operai nelle organizzazioni del lavoro associato fissano i criteri ed i rapporti inerenti alla suddivisione del reddito nonché i criteri ed i rapporti di ripartizione dei mezzi per i propri redditi individuali.

In accordo con gli operai delle altre organizzazioni del lavoro associato, gli operai dell'organizzazione di base del lavoro associato fissano i criteri ed i rapporti comuni inerenti alla suddivisione del reddito ed alla ripartizione dei mezzi per i redditi individuali.

Se nel corso della ripartizione delle aliquote di reddito ossia dei mezzi per i redditi individuali, si deroga dai principi che corrispondono al criterio di ripartizione in base all'effetto di lavoro oppure se si altera il processo di riproduzione sociale, con norme di legge si possono stabilire delle misure che assicurino l'uguaglianza degli operai nell'applicazione del principio di ripartizione in base al lavoro ossia impediscano ed eliminino squilibri nella riproduzione sociale.

Art. 22

Ad ogni operaio del lavoro associato effettuato con i mezzi sociali si garantisce un reddito individuale ed altri diritti in base al lavoro, ad un livello ossia proporzione che al minimo gli assicurino stabilità e sicurezza materiale e sociale.

L'ammontare del reddito individuale e dei redditi garantiti, nonché il metodo per realizzarli vengono stabiliti tramite accordo d'autogoverno, tramite intesa sociale e con disposizione di legge, proporzionalmente al livello generale di produttività del lavoro globale collettivo e proporzionalmente alle condizioni generali dell'ambiente in cui l'operaio vive e lavora.

Art. 23

Con provvedimento di legge, nelle condizioni fissate dalla Costituzione, agli operai nelle organizzazioni di base del lavoro associato si può provvisoriamente sospendere l'impiego di parte dei mezzi per la riproduzione sociale oppure stabilire l'obbligo di unire parte di detti mezzi per consentire il finanziamento di necessità ritenute inderogabili per la riproduzione sociale. Con l'obbligo di unire parte dei mezzi della riproduzione sociale non si possono però durevolmente privare gli operai delle organizzazioni del lavoro associato dei loro diritti su questi mezzi.

Art. 24

Le organizzazioni del lavoro associato, analogamente alle altre persone giuridiche sociali, sono responsabili dei rispettivi obblighi inerenti ai mezzi sociali dei quali dispongono.

Art. 25

Alle organizzazioni del lavoro associato, analogamente alle altre persone giuridiche sociali, dietro adeguato indennizzo e sulla base della procedura a termini di legge, possono venire annullati o sospesi i diritti che esercitano su beni immobili e determinati beni mobili, nonché altri diritti nel campo della proprietà sociale, soltanto qualora lo si richieda onde soddisfare le necessità della pianificazione territoriale definite a termini di legge, per la costruzione di impianti d'importanza sociale, come pure per un altro interesse generale, stabilito anch'esso a termini di legge.

Per l'annullo dei diritti su terreni ed altre ricchezze naturali, le organizzazioni del lavoro associato o altre persone giuridiche sociali hanno diritto soltanto ad un indennizzo corrispondente al lavoro ed ai mezzi investiti per questo terreno o altra ricchezza naturale. Se il terreno o altra ricchezza naturale rappresentano condizioni essenziali di lavoro, l'organizzazione del lavoro associato o altra persona giuridica sociale ha diritto ad un indennizzo che assicuri il non peggiora mento di queste condizioni.

Art. 26

Agli operai dell'organizzazione di base del lavoro associato che nel loro processo lavorativo utilizzano mezzi di altre organizzazioni del lavoro associato, le quali a questo titolo hanno diritto ad una parte del reddito realizzato in comune, nell'ambito del reddito così realizzato si devono garantire i mezzi per la loro spesa individuale e collettiva, conformemente ai criteri e alle proporzioni comuni validi nelle organizzazioni del lavoro associato, nonché i mezzi per l'incremento della base materiale del lavoro, a seconda del contributo da essi dato per il conseguimento del reddito comune realizzato.

I criteri per determinare il contributo offerto per il conseguimento del reddito realizzato in comune si stabiliscono tramite accordo d'autogoverno, conformemente ai principi unitari sull'accoppiamento dei mezzi, come sancito con legge federale.

Le organizzazioni del lavoro associato che uniscono i mezzi, da tale unione non possono acquisire il diritto permanente ad una parte del reddito dell'organizzazione del lavoro associato che ha utilizzato tali mezzi nella propria gestione.

Il diritto sulla parte del reddito realizzato in comune in base ad associazione dei mezzi viene a cessare allorché all'organizzazione del lavoro associato, oltre agli utili che le spettano dal reddito realizzato in comune, vengono rimborsati anche i mezzi che, associati, hanno originato il diritto medesimo, ossia quando, come da contratto d'autogoverno, viene od estinguersi il diritto alla restituzione dei mezzi associati.

Art. 27

Alle condizioni ed entro i limiti fissati dalla legge federale, l'organizzazione del lavoro associato può usare nella propria gestione i mezzi di persone straniere.

Gli operai dell'organizzazione del lavoro associato che utilizzano mezzi investiti da persone straniere hanno gli stessi diritti socio-economici e d'autogoverno degli operai di organizzazioni del lavoro associato che, nella loro gestione, usano i mezzi di altre organizzazioni del lavoro associato del Paese.

La persona straniera che ha investito mezzi in un'organizzazione del lavoro associato della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia può partecipare alla suddivisione del reddito di tale organizzazione, ma soltanto alle condizioni e nei limiti fissati nella sfera dei rapporti reciproci tra organizzazioni del lavoro associato del Paese.

I diritti della persona straniera sui mezzi che essa ha investito in un'organizzazione del lavoro associato della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, una volta entrati in vigore i termini contrattuali relativi, non possono venire ridimensionati con provvedimento di legge o altre disposizioni.

Art, 28

Al fine di incrementare la base materiale del lavoro, le organizzazioni del lavoro associato possono raccogliere mezzi in denaro dai cittadini ed assicurare loro, oltre al rimborso dei mezzi raccolti, un compenso per i mezzi investiti sotto forma di interessi o garantire loro, in base alla legge, altri benefici.

Art. 29

I lavoratori dell'organizzazione del lavoro associato che svolgono attività tecnico-amministrative complementari o attività a queste affini, di interesse comune per più organizzazioni nel loro ambito, i lavoratori che svolgono tali attività nelle cooperative agricole e di altro tipo, nonché i lavoratori dell'organizzazione di un'associazione d'affari, delle banche e delle comunità nel settore assicurativo, costituiscono una comunità di lavoro. In tale comunità di lavoro i lavoratori possono strutturarsi come organizzazione del lavoro associato ottenendosi alle condizioni stabilite per legge.

Gli operai delle organizzazioni del lavoro associato che svolgono lavori di interesse comune per più organizzazioni nel loro ambito nonché gli operai che svolgono tali lavori per una cooperativa agricola o di altro tipo, costituiscono una comunità di lavoro sempre ché non esistano le condizioni prescritte per legge secondo cui possono strutturarsi come organizzazione del lavoro associato.

Gli operai di queste comunità di lavoro hanno diritto ai mezzi per i consumi personali e comuni, conformemente al principio della ripartizione secondo il lavoro e conformemente ai criteri ed alle proporzioni di ripartizione validi per le organizzazioni del lavoro associato;

godono inoltre degli altri diritti d'autogoverno come gli operai nelle organizzazioni del lavoro associato, conformemente alla natura dei lavori effettuati ed agli interessi collettivi per cui tali comunità lavoro sono state costituite.

I diritti, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei lavoratori in tali comunità di lavoro e degli utenti dei loro servizi, si stabiliscono con contratto d'auto governo, mentre i rapporti interpersonali dei lavoratori nella comunità di lavoro si definiscono con loro atti d'autogoverno, conformemente al contratto d'autogoverno menzionato.

Art. 30

Gli operai nelle comunità di lavoro che svolgono lavori per le comunità d'interesse autogestite e per altre organizzazioni e comunità autogestite nonché per le loro associazioni, per organizzazioni socio-politiche ed altre organizzazioni sociali, per associazioni di cittadini e per organi delle comunità socio-politiche, hanno il diritto ai mezzi per i consumi personali e collettivi, conformemente al principio della ripartizione a seconda del lavoro e in conformità con i criteri e le proporzioni di ripartizione validi per le organizzazioni del lavoro associato. Essi hanno anche altri diritti d'autogoverno conformemente alla natura dei lavori effettuati ed alle responsabilità sociali e politiche delle organizzazioni, comunità ed organi per i quali eseguono lavori, per l'attuazione dei loro compiti e funzioni.

I diritti, gli obblighi e le responsabilireciproche degli operai di queste comunità di lavoro e organizzazioni, comunità ed organi per cui svolgono lavori, si stabiliscono con intesa e contratto d'autogoverno, conformemente alla legge.

A queste comunità di lavoro non possono essere trasferiti diritti, funzioni e responsabilità delle organizzazioni, comunità ed organi per conto dei quali eseguono lavori.

I diritti, gli obblighi e le responsabilità degli operai nelle comunità di lavoro degli organi delle comunità socio-politiche si stabiliscono per legge e, quando la natura delle attività di questi organi lo consente, con intesa ossia accordo d'autogoverno tra la comunità di lavoro e questi organi, nonché con atti d'autogoverno della comunità di lavoro.

I militari in servizio permanente e i civili in servizio presso le Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia attuano determinati diritti in conformità delle disposizioni di legge federali, e conformemente alla natura dell'attività e al carattere delle Forze Armate.

Art. 31

I lavoratori che con la loro attività personale in dipendente, quale professione, esercitano un'attività artistica e culturale, di avvocato o di altra natura professionale, godono della stessa posizione sociale ed economica ed hanno fondamentalmente gli stessi di ritti e doveri degli operai delle organizzazioni del lavoro associato.

Per legge si stabiliscono le condizioni attraverso le quali questi lavoratori e le loro comunità di lavoro realizzano i loro diritti e assolvono i loro obblighi, nonché le condizioni alle quali, nell'esercizio di questa attività, possono far uso dei mezzi sociali e gestirli. Per legge si stabilisce anche il metodo per realizzare la collaborazione di questi lavoratori con le organizzazioni del lavoro associato nonché il metodo per la loro partecipazione alla creazione di condizioni lavorative in queste organizzazioni ed alle decisioni sui loro risultati lavorativi espressi nel reddito realizzato in comune.

Art. 32

Gli operai nelle organizzazioni del lavoro associato, conformemente ai principi di reciprocità e di solidarietà, collettivamente e pariteticamente, assicurano il continuo miglioramento delle condizioni di vita degli operai attraverso lo stanziamento e l'associazione di mezzi a questo scopo o in altra maniera.

Le organizzazioni del lavoro associato e le comunità socio-politiche hanno il dovere, conformemente ai principi della reciprocità e della solidarietà, di prestare aiuto economico e di altro genere alle organizzazioni del lavoro associato che incontrano insolite difficoltà economiche e di intraprendere le necessarie misure per il loro sanamento quando ciò si presenti di interesse comune per le organizzazioni del lavoro associato o quando ciò corrisponda agli interessi sociali.

L'organizzazione del lavoro associato, spontaneamente o in accordo con le altre organizzazioni del lavoro associato, conformemente ai principi della reciprocità e della solidarietà, assicura i mezzi per l'occupazione, per la riqualifica o per la realizzazione degli altri diritti garantiti agli operai allorché viene a cessare l'occorrenza della loro attività nell'organizzazione del lavoro associato oppure quando l'organizzazione nel suo ambito cessa l'attività.

Fino a che non gli viene assicurato un altro posto di lavoro, corrispondente alle sue capacità e qualifiche, l'operaio non può perdere le prerogative di operaio dell'organizzazione di base del lavoro associato allorché, in seguito a motivi economici e tecnologici intesi ad incrementare la produttività lavorativa ed a determinare un migliore successo dell'organizzazione, viene a cessare l'occorrenza della sua attività in questa organizzazione.

A termini di legge si possono stabilire gli obblighi di associazione dei mezzi a questi scopi, e per l'occupazione in genere, nonché definire le condizioni per l'impiego di questi mezzi.

Art. 33

Come sancito dalla Costituzione, gli operai nel lavoro associato partecipano al finanziamento delle necessità sociali generali, finanziamento che soddisfano nelle comunità socio-politiche con il pagamento delle imposte a queste comunità e con i contributi sui redditi dell'organizzazione di base del lavoro associato e sui propri redditi personali, conformemente all'impiego ossia agli scopi per cui servono i mezzi ottenuti dalle imposte e da altri contributi.

Gli obblighi di pagamento delle imposte e di altri contributi alle comunità socio-politiche si stabiliscono a seconda delle capacità dell'economia — conformemente al grado di produttività del lavoro complessivo sociale ed in rapporto con le necessità di sviluppo materiale e sociale che corrispondono alle possibilità dell'economia stessa ed agli interessi di sviluppo a lungo termine delle forze produttive della società ~ di soddisfare le necessità individuali e collettive degli operai e le necessità della riproduzione allargata. Questi obblighi si stabiliscono anche a seconda delle capacità dell'organizzazione del lavoro associato, in armonia con gli obblighi generali dell'economia, con i risultati del lavoro e con il ricavo della gestione, al fine di garantire il soddisfacimento di queste necessità.

Questi principi vanno applicati anche quando, con atti delle comunità socio-politiche, si limita provvisoriamente la disponibilità dei mezzi amministrati dagli operai dell'organizzazione del lavoro associato, o quando per tali mezzi si stabilisce l'obbligo di associazione.

2. L'ASSOCIAZ10NE DEL LAVORO E DEI MEZZI DELLA RIPRODUZIONE SOCIALE

Art. 34

Gli operai uniscono liberamente il proprio lavoro ed i mezzi della riproduzione sociale delle organizzazioni del lavoro associato, in organizzazioni di lavoro o sotto altre forme di associazione di lavoro e di mezzi.

I diritti reciproci, gli obblighi e le responsabilità nelle varie forme di associazione di lavoro e di mezzi vengono definiti dagli operai delle organizzazioni di base del lavoro associato attraverso accordi d'autogoverno, in conformità della legge, assicurando nel contesto di tali rapporti i diritti costituzionalmente garantiti agli operai.

Art. 35

L'organizzazione di lavoro è un'organizzazione autogestita autonoma degli operai, uniti da interessi comuni nel lavoro ed organizzati nelle organizzazioni di base del lavoro associato, istituite nell'ambito della medesima o collegate direttamente da un unico processo di lavoro.

Possono fondare un'organizzazione di lavoro le organizzazioni del lavoro associato, le comunità di interesse autogestite, le comunità locali, le comunità socio-politiche ed altre persone giuridiche sociali.

Possono fondare un'organizzazione di lavoro, ndle condizioni ed ai sensi prescritti dalla legge, anche i lavoratori che mirano a realizzare il loro diritto al lavoro o che intendono soddisfare propri fabbisogni con i prodotti ed i servizi dell'organizzazione da essi fondata. Conformemente alla legge, possono fondare un'organizzazione di lavoro anche cittadini — persone giuridiche.

I lavoratori ossia i cittadini-persone giuridiche che, nell'organizzazione del lavoro associato da essi formata, investono i propri mezzi, possono godere in quest'organizzazione, sulla base dei mezzi investiti, soltanto dei diritti riservati ai cittadini dai quali le organizzazioni del lavoro associato raccolgono mezzi destinati a) potenziamento della base materiale del loro lavoro.

La legge può prescrivere che i lavoratori ed i cittadini-persone giuridiche non possono fondare organizzazioni di lavoro per lo svolgimento di determinate attività.

Le organizzazioni di lavoro hanno la stessa produzione, ed i loro operai gli stessi diritti socio-economici, gli stessi diritti d'autogoverno e le stesse responsabilità, di colui che ha fondato l'organizzazione di lavoro.

Art. 36

Gli operai di una parte dell'organizzazione di lavoro che rappresenta un unico complesso di lavoro, in cui il risultato della loro attività comune si può distinguere come valore all'interno dell'organizzazione di lavoro medesima, oppure sul mercato, e nella quale gli operai possono attuare i propri diritti socio-economici ed altri diritti d'autogoverno, hanno il diritto ed il dovere di strutturare tale reparto dell'organizzazione di lavoro come un'organizzazione di base del lavoro associato.

Gli operai di un'organizzazione di lavoro in cui non esistono le condizioni per poter organizzare singoli suoi reparti come organizzazione di base del lavoro associato, realizzano nell'organizzazione del lavoro associato i diritti goduti dagli operai nell'organizzazione di base de! lavoro associato.

I rapporti socio-economici e gli altri rapporti d'autogoverno nell'organizzazione di base del lavoro associato vengono stabiliti dallo statuto della medesima e dagli altri atti d'autogoverno, conformemente alla Costituzione ed alle disposizioni di legge.

Qualora, in occasione della costituzione di un'organizzazione di base del lavoro associato, insorgesse una divergenza, sino alla composizione della divergenza non possono venire mutati, contro la volontà degli operai che hanno preso la decisione di istituire un'organizzazione di base del lavoro associato, i diritti, gli obblighi e le responsabilità che avevano fino al giorno dell'apportata decisione, e per la quale si conduce la causa controversa.

Art. 37

Gli operai hanno il diritto di separare l'organizzazione di base del lavoro associato in cui operano dall'organizzazione di lavoro.

L'organizzazione di base del lavoro associato che pretende di separarsi ha l'obbligo di ottemperare, in accordo con le altre organizzazioni di base del lavoro associato e con l'organizzazione di lavoro nel suo complesso, alle modalità e alle condizioni inerenti all'adempimento degli obblighi assunti nei loro confronti sino alla data della separazione e di rifondere il danno causato dalla separazione medesima.

Gli operai non possono separare la loro organizzazione di base del lavoro associato dalla struttura dell'organizzazione di lavoro qualora una tale operazione, contrariamente all'interesse collettivo, comportasse sostanziali difficoltà o la paralisi produttiva per altre organizzazioni di base nell'ambito dell'organizzazione di lavoro, ossia nell'organizzazione di lavoro nel suo complesso.

Art. 38

Le organizzazioni di lavoro possono associarsi in varie forme di organizzazioni composite del lavoro associato, e le organizzazioni di base del lavoro associato e le organizzazioni di lavoro in comunità o in altre forme associative di organizzazioni del lavoro associato, nelle quali realizzano determinati interessi comuni.

101

Con provvedimento di legge o con delibera delle Assemblee delle comunità socio-politiche, in conformità delle leggi vigenti, si può prescrivere, nelle condizioni sancite dalla Costituzione, l'associazione obbligatoria di determinati tipi di organizzazioni di lavoro associato in comunità nelle quali, ai fini dell'interesse collettivo, si garantisce un'unità del sistema di lavoro per i corrispettivi settori.

Art. 39

Le organizzazioni del lavoro associato, le comunità di interesse autogestite e le restanti persone giuridiche e sociali possono, tramite accordo d'autogoverno, procedere alla fondazione dì banche, quali organizzazioni particolari per la gestione del credito e delle altre operazioni bancarie, e, tramite queste, associare i mezzi con quelli di altre persone, per realizzare interessi comuni consistenti nell'assicurarsi i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento, l'ampliamento ed il potenziamento delle attività delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità autogestite nonché per il raggiungimento di altri obiettivi comuni.

Le persone giuridiche sociali con i cui mezzi la banca opera, amministrano la gestione della banca. I mezzi realizzati dalla banca, dopo la copertura delle spese di gestione e dopo la ripartizione dei mezzi destinati alla comunità di lavoro bancaria, vengono suddivisi fra le persone giuridiche e sociali.

Le persone giuridiche sociali hanno il diritto di amministrare determinati affari della succursale bancaria che opera con i loro mezzi.

La comunità socio-politica non può figurare quale fondatore della banca, ne dirigerne gli affari. I rapporti reciproci tra le persone giuridiche sociali con i cui mezzi la banca opera, la gestione e gli affari della banca, si stabiliscono con accordo d'autogoverno, con le norme del suo statuto e con disposizioni di legge.

Art. 40

Conformemente ai principi unitari del sistema creditizio, la legge regola l'esercizio delle organizzazioni finanziarie fondate per la raccolta dei depositi a risparmio, la gestione di queste organizzazioni nonché gli affari delle banche impegnate nella raccolta dei depositi a risparmio.

I diritti dei cittadini, che in base ai depositi a risparmio gestiscono gli affari di queste organizzazioni finanziarie, e conseguono, oltre agli interessi pattuiti, altre specifiche agevolazioni, si regolano per legge.

Art. 41

Le organizzazioni del lavoro associato, le comunità di interesse autogestite e le restanti persone giuridiche e sociali che, nelle organizzazioni del lavoro associato, accanto ad altre attività si occupano dell'esercizio bancario e di attività affini, in linea di principio per quanto riguarda quest'esercizio, hanno nella banca gli stessi diritti delle persone giuridiche sociali con i cui mezzi la banca opera.

Se nell'organizzazione del lavoro associato si istituisce un esercizio bancario o affine, per tale esercizio si applicano i principi che riguardano quello delle banche.

Art. 42

Le organizzazioni del lavoro associato, le comunità di interesse autogestite, le comunità politico-sociali, nonché le restanti persone giuridiche sociali possono, tramite accordo d'autogoverno, fondare una comunità di assicurazioni dei beni e delle persone da rischi e danni di tipo omogeneo e similiare o da più tipi di rischi e danni;

in essa, altresì, assieme alle altre persone giuridiche, secondo i principi di solidarietà e reciprocità, possono associare i mezzi allo scopo di assicurare beni e persone e per eliminare o mitigare le cause di fenomeni sfavorevoli che possono originare tali effetti dannosi.

Nell'ambito della comunità di assicurazioni in cui si associano mezzi per assicurare beni e persone da più tipi di rischi e danni, gli assicurati che associano i mezzi per assicurarsi da rischi e danni di tipo omogeneo e similare, fondano particolari comunità contro tali rischi ed associano mezzi in speciali fondi d'assicurazione contro tale genere di danni. Gli assicurati nelle comunità d'assicurazione contro rischi, in accordo con gli altri assicurati della stessa comunità d'assicurazioni, stabiliscono le condizioni alle quali i mezzi dei fondi destinati a coprire gli obblighi per un genere di danni si possono utilizzare nella copertura degli obblighi per altri tipi di danni.

Le persone giuridiche sociali che associano mezzi nella comunità d'assicurazioni ossia nella comunità contro i rischi, amministrano l'esercizio di queste comunità.

I rapporti reciproci fra le persone giuridiche sociali che associano mezzi nella comunità d'assicurazioni, la gestione di queste comunità ed il suo esercizio, vengono regolati con l'accordo di autogoverno sulla fondazione della comunità, con il suo statuto, con altro atto d'autogoverno ed ai sensi di legge.

I cittadini e le persone giuridiche civili, ossia gli assicurati, partecipano alla gestione della comunità di assicurazioni ossia della comunità contro i rischi, e realizzano in essa altri diritti conformemente allo statuto della comunità di assicurazioni ed alla legge.

Art. 43

I rapporti tra le organizzazioni del lavoro associato che si occupano di affari commerciali e di servizi e le organizzazioni produttive e di aItro carattere con le quali operano si fondano sui principi della collaborazione e dell'associazione autogestita del lavoro, e dei mezzi nel quadro di questa collaborazione. Tali organizzazioni, in base ad principio di uguaglianza, attuano una reciproca influenza nella politica di gestione e di sviluppo, si assumono rischi comuni, garantiscono una responsabilità collettiva per l'incremento della base materiale e per l'aumento della produttività di lavoro nella produzione e nel commercio, partecipando al reddito conseguito tramite questa collaborazione in base al corrispettivo contributo dato per realizzarlo.

Le organizzazioni del lavoro associato che si occupano di affari nel settore delle esportazioni ed importazioni si organizzano e gestiscono seguendo i principi di una collaborazione durevole con le organizzazioni produttive e le altre organizzazioni del lavoro associato per conto delle quali espletano attività d'importazione o d'esportazione e, nell'ambito di detta collaborazione, stabiliscono una politica comune di produzione, ossia di altre attività, nonché la politica di importazione-esportazione, ripartiscono il reddito realizzato grazie a tale collaborazione considerandolo come reddito comune, si addossano collettivamente il rischio di tale attività e le responsabilità di incrementare la produzione ed il commercio, conformemente a quanto predisposto dall'accordo o intesa d'autogoverno in relazione a tale collaborazione.

Con legge federale si definiscono i casi e le condizioni alle quali le organizzazioni del lavoro associato, che si occupano di affari d'importazione ed esportazione, di commercio all'ingrosso e, secondo la legge, di aItri determinati affari commerciali e servizi, obbligatoriamente associano lavoro e mezzi con le organizzazioni produttive e le altre organizzazioni del lavoro associato con le quali operano in comune. Con legge federale si definiscono i modi e le forme della loro associazione di lavoro e mezzi, le modalità dell'attività decisionale sull'esercizio comune e quelle inerenti ai rischi sostenuti;

si stabiliscono anche i principi della ripartizione del reddito comune realizzato.

Lo organizzazioni del lavoro associato che si dedicano all'esercizio del commercio ed alla prestazione di servizi al dettaglio, secondo quanto stabilito dalla legge, hanno l'obbligo di collaborare e di accordarsi con le comunità di interesse autogestite, con le comunita locali e con le oltre comunità ed organizzazioni dei consumatori in merito alle questioni di interesse comune.

Art. 44

L'organizzazione del lavoro associato può svolgere attività ed investire mezzi della riproduzione sociale all'estero, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legge federale.

I diritti ed i mezzi che sotto qualsiasi aspetto l'organizzazione del lavoro associato consegue all'estero, sono parte integrante dei mezzi sociali gestiti dagli operai di tale organizzazione.

Gli operai dell'organizzazione del lavoro associato impegnata in opere all'estero ed i cui posti di lavoro sono all'estero, hanno gli stessi diritti, obblighi e responsabilità dei lavoratori nel Paese di questa organizzazione.

Art. 45

Le organizzazioni di base e le altre organizzazioni del lavoro associato, le loro comunità e le altre .forme di associazione delle organizzazioni del lavoro associato, le banche, le comunità di assicurazioni di beni e persone nonché le altre organizzazioni finanziarie, sono persone giuridiche con diritti, obblighi e responsabilità che gli derivano in base alla Costituzione, alla legge o all'accordo d'autogoverno sull'associazione, ossia in base agli atti sulla loro fondazione.

Tali organizzazioni, comunità ed associazioni non ché i loro diritti, obblighi e responsabilità nelle relazioni giuridiche vengono riportati nel registro delle organizzazioni del lavoro associato.

Art. 46

Nei confronti dell'organizzazione del lavoro asso ciato e della comunità o di altra associazione di tali organizzazioni, nelle quali si alteri sostanzialmente l'attuazione dei diritti d'autogoverno degli operai, non si adempiano agli obblighi fissati per legge o nelle quali vengano lesi seriamente gli interessi sociali, si possono, alle condizioni e secondo la procedura stabiliti dalla legge, intraprendere le sanzioni provvisorie contemplate dalla legge. Quando lo si ritiene indispensabile al fine di eliminare tali fenomeni, con l'applicazione dei provvedimenti in parola si può impedire l'attuazione di determinati diritti d'autogoverno degli operai, e dei diritti dell'organizzazione o associazione e dei loro organi.

Art. 47

Qualora, nell'organizzazione del lavoro associato, si manifesti tra gli operai di singoli reparti dell'organizzazione ossia tra gli operai e gli organi dell'organizzazione o tra gli operai dell'organizzazione e gli organi della comunità socio-politica, una divergenza che non si sia potuta risolvere per via normale, gli operai hanno il diritto ed il dovere di esporre le loro richieste in merito alla divergenza sorta attraverso l'organizzazione sindacale.

L'organizzazione sindacale ha il diritto ed il dovere, a richiesta degli operai o di propria iniziativa, di promuovere il procedimento per la soluzione della divergenza sorta e di fissare, assieme ai competenti organi di gestione dell'organizzazione del lavoro associato, ossia assieme agli organi della comunità socio-politica, i criteri e le misure per la soluzione del caso divergente manifestatesi.

Art. 48

L'organizzazione del lavoro associato o l'organizzazione dell'associazione d'affari che espleta un'attività economica può essere liquidata, alle condizioni e secondo la procedura definita con legge federale, quando non soddisfa le condizioni, ritenute necessario a termini di legge, per l'adempimento della sua funzione oppure quando, a lungo andare, non è in grado di riprodurre i mezzi sociali con i quali opera, quando non può garantire l'attuazione dei diritti riconosciuti agli operai dalla Costituzione e relativi alla loro sicurezza materiale e sociale, come pure quando non è nella possibilità di adempiere agli obblighi stabiliti per legge e assuntisi secondo contratto.

L'organizzazione del lavoro associato che espleta un'attività sociale può venire sottoposta a liquidazione, alle condizioni e secondo la procedura definita dalla legge, se non adempie alle condizioni prescritte dalla legge o se vengono a cessare le condizioni per l'esercizio delle sue attività.

Art. 49 Con provvedimento di legge o con delibera della comunità socio-politica in base alla legge, si può definire che sono considerate di particolare interesse sociale determinate attività od affari delle organizzazioni del lavoro associato impegnate in attività sociali, regolando anche il modo di realizzare un particolare interesse sociale ed i diritti d'autogoverno degli operai conformemente a questo interesse.

Con provvedimento di legge o con delibera della comunità socio-politica, in base alla legge, qualora lo richieda un particolare interesse sociale, si può regolare il modo per conseguire tale interesse nella gestione delle organizzazioni del lavoro associato che svolgono attività economica, quando una tale gestione è condizione insostituibile della vita e del lavoro dei cittadini oppure del lavoro di altre organizzazioni in un determinato settore.

Art. 50

Le organizzazioni del lavoro associato che svolgono attività economica e le rispettive associazioni d'affari si uniscono in Camere dell'economia o altre associazioni generali, con lo scopo di concordare interessi sociali particolari, comuni e collettivi, di coordinare piani, programmi di lavoro e di sviluppo nonché l'ordinamento autogestito dei rapporti socioeconomici, di promuovere iniziative per la stipulazione di accordi d'autogoverno e di intese sociali, per la promulgazione di leggi, per fissare la politica economica e, infine, per l'esame e la soluzione di altre questioni di interesse collettivo.

Per conseguire questi obiettivi anche le organizzazioni del lavoro associato, che svolgono attività sociali, possono unirsi in associazioni per determinate attività o settori di lavoro, ed in altre associazioni generali.

3. LE COMUNITÀ D'INTERESSE D'AUTOGOVERNO

Art. 51

I lavoratori, direttamente o attraverso le proprie organizzazioni e comunità autogestite, per sopperire alle proprie necessità personali ed agli interessi e necessità collettivi e per coordinare l'azione relativa a queste necessità ed interessi nel settore in cui istituiscono la comunità d'interesse, costituiscono comunità di interesse d'autogoverno.

Diritti, obblighi e responsabilità nei rapporti reciproci si stabiliscono, nella comunità d'interesse autogestita, con l'accordo d'autogoverno sulla sua costituzione, con il suo statuto e con altri atti d'autogoverno.

Per sopperire alle proprie necessità ed interessi nelle comunità di interesse autogestite, i lavoratori versano a tali comunità contributi dai propri redditi personali e dai redditi delle organizzazioni di base del lavoro associato, conformemente all'impiego ed agli obiettivi per cui tali mezzi servono.

Art. 52

Gli operai e gli altri lavoratori che, secondo i principi di solidarietà e reciprocità, nei settori dell'educazione e dell'istruzione, delle scienze, della cultura, della sanità e della tutela sociale realizzano i propri interessi e gli interessi e necessità comuni, nonché i lavoratori delle organizzazioni del lavoro associato che svolgono attività in questi settori, istituiscono comunità di interesse autogestite, in cui attuano il libero scambio del lavoro, uniscono il lavoro ed i mezzi e, a parità di diritti, decidono in merito all'espletamento di tali attività mirando agli interessi collettivi, fissano la politica di sviluppo e di incremento di queste attività e realizzano altri interessi comuni.

Definendo i rapporti reciproci in queste comunità di interesse autogestite si deve garantire il diritto degli operai e degli altri lavoratori, che in esse uniscono i mezzi, di decidere dell'impiego di tali mezzi, nonché il diritto degli operai nelle organizzazioni del lavoro associato che svolgono attività nel settore per il quale la comunità d'interesse è stata fondata, di realizzare, nel libero scambio del lavoro, una posizione socioeconomica analoga a quelle degli operai delle altre organizzazioni del lavoro associato.

Secondo questi principi, comunità di interesse d'autogoverno si possono istituire anche in altri settori di attività sociali.

Art. 53

Per garantire la propria sicurezza sociale i lavoratori istituiscono comunità d'interesse autogestite nei settore dell'assicurazione invalidità e vecchiaia o altre forme di assicurazione sociale, nelle quali, a questo scopo, uniscono i mezzi e stabiliscono, secondo i principi di reciprocità e solidarietà, nonché del lavoro accumulato, i propri obblighi personali e collettivi nei confronti di queste comunità e così pure i diritti personali e collettivi che realizzano in esse.

In base a questi criteri possono essere istituite comunità d'interesse autogestite anche in altri settori, nei quali, attraverso l'unificazione dei mezzi in fondi comuni, si realizzano determinati interessi collettivi, secondo i principi di reciprocità e solidarietà.

Art. 54

I lavoratori, direttamente e tramite le loro organizzazioni del lavoro associato nonché altre organizzazioni e comunità autogestite, istituiscono comunità

d'interesse autogestite nel settore abitativo, nelle qua li tali organizzazioni e comunità uniscono i loro mezzi per la costruzione di abitazioni, fissano la relativa politica ed i programmi di queste opere e, assieme agli inquilini utenti, amministrano gli edifici d'abitazione ed il fondo alloggi di proprietà sociale, realizzando anche altri interessi collettivi.

Con legge federale si può prevedere l'istituzione di particolari comunità per la costruzione di abitazioni e per l'amministrazione del fondo alloggi destinato ai bisogni dei militari in servizio permanente e dei civili in servizio presso le Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e ai bisogni dei lavoratori e funzionar! degli organi federali.

Art. 55

Nei settori delle attività comunali, dell'energetica, del regime delle acque, del commercio e di altre attività della produzione materiale, quando lo svolgi mento di queste attività abbia carattere durevole per il soddisfacimento delle necessità di determinati fruitori, si possono istituire comunità d'interesse autogestite delle organizzazioni del lavoro associato di questi settori e degli utenti dei loro prodotti e servizi, comunità nelle quali essi realizzano comuni interessi fissati dall'accordo di autogoverno.

Art. 56

Per una quanto più diretta attuazione dei loro diritti ed interessi d'autogoverno, gli operai e gli altri lavoratori nonché le loro organizzazioni del lavoro associato e le altre organizzazioni e comunità auto gestite, in qualità di membri delle comunità d'interesse autogestite, hanno il diritto, nella comunità d'interesse, alle condizioni fissate dall'accordo d'autogoverno sulla fondazione della comunità d'interesse, e con lo statuto della medesima, di organizzarsi in comunità di base oppure in unità per un determinato settore o ancora per il conseguimento di determinati interessi collettivi, come pure di realizzare, in tale comunità di base ossia uni, determinati propri interessi e diritti d'autogoverno.

Le comunità d'interesse autogestite possono unirsi in più vaste comunità d'interesse ed istituire unioni ed altre associazioni delle comunità d'interesse ed instaurare altre forme di collaborazione reciproca.

Quando si istituisce una comunità d'interesse autogestita per un territorio più vasto di quello di un Comune, si possono, per il territorio del Comune, istituire comunità quali settori di tale comunità d'interesse autogestita.

Art. 57

Le comunità d'interesse autogestite e le comunità di base e unità nel loro ambito nonché le associazioni delle comunità d'interesse autogestite sono persone giuridiche con diritti, obblighi e responsabilità che loro spettano secondo quanto enunciato dalla Costituzione, dalla legge e dall'accordo d'autogoverno sulla fondazione della comunità d'interesse ossia dell'associazione di comunità d'interesse e dagli statuti delle medesime.

Art. 58

Con provvedimento di legge, ossia con delibera, basata sulla legge, dell'Assemblea della comunità socio-politica, si può sancire t'obbligo di fondare ossia istituire direttamente una comunità d'interesse autogestita quando determinate attività o affari di tale comunità sono di interesse sociale, stabilendo anche i principi inerenti alla sua organizzazione ed ai rapporti reciproci nel suo ambito e fissando gli obblighi sul versamento dei contributi alla medesima.

Per quanto riguarda le attività ossia gli affari per i quali, per provvedimento di legge o per delibera, basata sulla legge, dell'Assemblea della comunità socio-politica, stato sancito che rivestono particolare interesse sociale, la comunità d'interesse autogestita è tenuta a svolgerli secondo quanto predisposto dalla legge ossia -dalla delibera dell'Assemblea della comunisociopolitica.

Art. 59

Se nella comunità d'interesse autogestita, che svolge determinate attività o affari ritenuti di particolare interesse sociale, non si apporta la decisione su una questione essenziale per l'attività della comunità d'interesse, l'Assemblea della comunità socio-politica può decretare, alle condizioni e secondo la procedura prescritta per legge, una soluzione provvisoria della questione.

Nei confronti della comunità d'interesse autogestita possono essere adottati, ai sensi della legge, provvedimenti provvisori nei casi e alle condizioni in cui provvedimenti di questo genere si adottano nei confronti delle organizzazioni del lavoro associato.

4. I MEZZI DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIO-POLITICHE E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

Art. 60

Le organizzazioni socio-politiche e le altre organizzazioni sociali, secondo quanto stabilito per legge, possono acquisire mezzi ossia determinati diritti a mezzi e impiegarli e disparii per il conseguimento dei loro scopi, conformemente agli statuti di quéste organizzazioni e alla legge. Tali organizzazioni possono, alle condizioni stabilite dalla legge, organizzare un'attività economica e di altro genere in armonia con i loro obiettivi, e, per il raggiungimento di questi obiettivi, partecipare al reddito realizzato attraverso quest'attività.

5. LA COLLOCAZIONE SOCIO-ECONOMICA E L'ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI

Art. 61

All'agricoltore e al membro del suo nucleo familiare che si occupa di agricoltura si garantisce il diritto, lavorando con mezzi di sua proprietà, di realizzare una posizione d'autogoverno, come sancito dalia Costituzione, nei rapporti socio-economici socialisti, di disporre dei risultati ottenuti con il suo lavoro, di soddisfare le proprie necessità personali e sociali e di conseguire, proporzionalmente al contributo da lui offerto, una propria sicurezza sociale, secondo i principi di reciprocità e solidarietà.

In base al lavoro individuale, i coltivatori diretti hanno in linea di principio la stessa posizione e fondamentalmente gli stessi diritti degli operai nelle organizzazioni del lavoro associato. Corrispondenti diritti e doveri hanno i coltivatori diretti anche per quanto riguarda l'associazione del lavoro e dei mezzi nonché nei rapporti di scambio e nei rapporti creditizi.

Art. 62

Gli agricoltori possono associare il proprio lavoro ed i propri mezzi di lavoro in cooperative e in altri tipi di associazione degli agricoltori, oppure possono associare lavoro e mezzi con organizzazioni del lavoro associato.

La cooperativa agricola ha, in linea di principio, la posizione, i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'organizzazione del lavoro associato.

Sui mezzi che associano nella cooperativa agricola, gli agricoltori possono mantenere il diritto di proprietà oppure stabilire il diritto al rimborso del valore di questi mezzi, definendo altri diritti in base olla loro associazione, conformemente all'accordo d'autogoverno su tale associazione e allo statuto della cooperativa.

Dal reddito conseguito dalla cooperativa agricola nella sua gestione, agli agricoltori che nella cooperativa associano il proprio lavoro e mezzi spetta la parte del reddito proporzionale al contributo dato alla realizzazione di questo reddito con il lavoro e con l'associazione dei mezzi, ossia per la collaborazione avuta con la cooperativa. La parte del reddito che la cooperativa realizza oltre a questo importo viene registrata come proprietà sociale nei fondi della cooperativa agricola ed utilizzata per il potenziamento e l'incremento delle sue attività.

Art. 63

Associando liberamente e su una base di parità il proprio lavoro e i propri mezzi con gli operai nel lavoro associato svolto con mezzi sociali, gli agricoltori incrementano la base materiale e sociale generale e, su tale base, soddisfano maggiormente le proprie necessità personali e quelle sociali e sviluppano le proprie capacità lavorative e di altro genere.

Gli agricoltori che associano il proprio lavoro ed i propri mezzi di lavoro, direttamente o tramite le cooperative agricole o altre forme di associazione degli agricoltori, con un'organizzazione del lavoro associato e che con essa collaborano durevolmente, gestiscono a parità di diritti con gli operai di tale organizzazione gli affari collettivi, decidono in comune in merito al reddito realizzato collettivamente e partecipano alla sua ripartizione proporzionalmente al contributo dato per il conseguimento di questo reddito. secondo quanto stabilito dal contratto d'autogoverno.

6. IL LAVORO INDIVIDUALE AUTONOMO SVOLTO CON MEZZI IN PROPRIETÀ PRIVATA

Art. 64

Si garantisce la libertà del lavoro individuale autonomo con mezzi di lavoro in proprietà privata quando Io svolgimento di attività con lavoro individuale corrisponde al criterio, alla base materiale e alle possibilità del lavoro individuale e quando non è in contraddizione con il principio del conseguimento del reddito in base al lavoro e in base alle altre norme dell'ordinamento sociale socialista.

Per legge si definiscono le condizioni per lo svolgimento di attività con lavoro individuale autonomo avalendosi di mezzi di lavoro in proprietà privata e i diritti sui mezzi e sugli ambienti di lavoro usati per lo svolgimento di attività con lavoro individuale autonomo.

Quando gli interessi sociali lo richiedono, con decreto legge si possono stabilire le attività che i cittadini non possono svolgere con il lavoro individuale autonomo valendosi di mezzi di lavoro propri.

Art. 65

I lavoratori che svolgono autonomamente un'attività con iJ lavoro individuale valendosi di mezzi di lavoro in proprietà privata possono costituire una cooperativa e, in base ai principi di eguaglianza, associare in essa il proprio lavoro e i mezzi di lavoro, disponendo anche collettivamente del reddito realizzato dalla cooperativa.

La cooperativa fondata da lavoratori che autonomamente svolgono attività con lavoro individuale valendosi di mezzi in proprietà privata, ha la collocazione, i diritti, gli obblighi e le responsabilità pari a quelle di una cooperativa agricola e i suoi membri la collocazione, i diritti, gli obblighi e le responsabilità pori a quelle dei membri di una cooperativa agricola.

Art. 66

I lavoratori che svolgono autonomamente un'attività con il lavoro individuale valendosi di mezzi in proprietà privata possono, conformemente al contratto e alla legge, associare il proprio lavoro ed i propri mezzi di lavoro con organizzazioni del lavoro associato in molteplici forme di cooperazione e in vari modi di collaborazione d'affari. Nel quadro della collaborazione questi lavoratori partecipano alla gestione di affari comuni, decidono in comune in merito al reddito realizzato collettivamente e partecipano alla sua ripartizione proporzionalmente al contributo dato al conseguimento di tale reddito.

Art. 67

II lavoratore che svolge autonomamente un'attività con il lavoro individuale valendosi di mezzi in proprietà privata può, su base d'autogoverno, associare il proprio lavoro ed i propri mezzi con il lavoro di un'altra persona nell'ambito di un'organizzazione del lavoro associato creata con contratto.

Il lavoratore che nell'organizzazione del lavoro associato creata con contratto ha associato il proprio lavoro e mezzi con altre persone, ha il diritto, come gerente-titolare, di dirigere la gestione dell'organizzazione contrattuale e, assieme agli operai, di decidere della sua attività e dello sviluppo della medesima.

A! gerente-titolare e agli operai dell'organizzazione del lavoro associato creata con contratto appartengono, a seconda degli effetti del loro lavoro, i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni personali e collettivi, ed al gerente ancora una parte del reddito sulla base dei mezzi che ha associato e conformemente ai principi vigenti per l'associazione del lavoro e dei mezzi sociali nelle organizzazioni del lavoro associato.

La parte del reddito, realizzata nell'organizzazione del lavoro associato creata su contratto, che risulta eccedente dopo la ripartizione dei mezzi per il soddisfacimento dei bisogni personali e collettivi degli operai e del gerente, dopo l'assegnazione dell'aliquota dovuta al gerente per i mezzi che ha associato, è di proprietà sociale. Gli operai, assieme al gerente, sulla base del proprio lavoro, dispongono di tale parte del reddito e la manipolano come mezzi sociali.

Le condizioni ed il metodo per la costituzione e la gestione di un'organizzazione contrattuale e i suoi diritti, obblighi e responsabilità si definiscono per legge, mentre i diritti reciproci, gli obblighi e le responsabilità del gerente e degli operai si stabiliscono con contratto conformemente alla legge. Pure con contratto si stabiliscono il modo e le condizioni di associazione dei mezzi nonché il modo e le condizioni per il ritiro ossia la rifusione dei mezzi che il gerente ha portato nell'organizzazione contrattuale.

Al gerente-titolare dell'organizzazione del lavoro associato creata con contratto si garantisce il diritto di proprietà sui mezzi che ha associato in tale organizzazione. Con il ritiro, ossia con la rifusione di questi mezzi, cessano per il gerente quei diritti che, in qualità di gerente, aveva nell'organizzazione.

Art. 68 :

La legge stabilisce in quali attività, conformemente alla loro natura e alle necessità sociali, ed a quali condizioni il lavoratore che svolge autonomamente un'attività con il lavoro individuale valendosi dei mezzi in proprietà privata può, straordinariamente :

ed entro determinati limiti, utilizzare il lavoro supplementare di altre persone tramite la loro associazione, senza procedere alla costituzione di un'organizzazione del lavoro associato creata su contratto.

II contratto di assunzione viene stipulato fra questo lavoratore e gli operai che assume, conforme- ' mente al contratto collettivo stipulato dall'organizzazione sindacale e dalla corrispondente camera per ''' l'economia, oppure da altra corrispondente associazione la quale rappresenti i lavoratori che svolgono ' autonomamente un'attività col lavoro individuale va- '• lendosi di mezzi in proprietà privata. Con tale contratto collettivo si garantisce a questi operai, parimenti a quanto riconosciuto agli operai del lavoro :

associato, il diritto ai mezzi per il soddisfacimento dei loro consumi personali e collettivi e altri diritti, che garantiscano la loro sicurezza materiale e sociale.

Per legge si può stabilire che una parte del reddito risultante dal plus-lavoro degli operai occupati presso un lavoratore che svolge attività autonoma con il lavoro individuale, valendosi di mezzi in proprietà privata, sia proprietà sociale e venga impiegata per le esigenze dello sviluppo.

7. LA PIANIFICAZIONE SOCIALE

Art. 69

Gli operai nelle organizzazioni di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato, nelle comunid'interesse autogestite, nelle comunità locali e nelle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno nelle quali gestiscono gli affari ed i mezzi inerenti alla riproduzione .sociale, hanno il diritto e il dovere — facendo leva sulle conoscenze scientifiche e sulle susseguenti valutazioni delle possibilità di sviluppo, come pure tenendo conto delle leggi economiche — di promulgare autonomamente i piani ed i programmi di lavoro e di sviluppo delle rispettive organizzazioni, di coordinare detti piani e programmi reciprocamente e con quelli sociali emanati dalle comunità socio-politiche, garantendo in tal modo l'armonizzazione dei rapporti nel contesto della riproduzione sociale e indirizzando lo sviluppo materiale e sociale complessivo verso gli interessi ed i fini collettivi stabiliti basandosi sulla prassi dell'autogoverno.

Art. 70

I piani ed i programmi di lavoro e di sviluppo delle organizzazioni di base del lavoro associato, nonché i piani ed i programmi delle organizzazioni del lavoro associato delle quali le prime fanno parte, vengono emanati e realizzati nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di interdipendenza reciproca che — conformemente al relativo accordo d'autogoverno - scaturiscono dall'associarsi di lavoro e mezzi in tali organizzazioni, garantendo agli operai delle organizzazioni di base del lavoro associato il diritto di decidere della promulgazione dei piani e programmi medesimi.

Le organizzazioni di base e le altre organizzazioni del lavoro associato, riunite in comunità d'interesse autogestite o in altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, emanano e realizzano i propri piani ed i propri programmi di lavoro e di sviluppo in armonia con gli interessi ed i fini collettivi, ovvero in armonia con i piani ed i programmi comuni, concordemente fissati nell'ambito di dette organizzazioni e comunità d'autogoverno.

Le organizzazioni del lavoro associato, le comunità d'interesse autogestite e le restanti organizzazioni e comunità d'autogoverno, coordinano i rispettivi piani e programmi di lavoro e di sviluppo anche con i piani e programmi di altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, con le quali condividono determinati interessi e fini collettivi emergenti dalla loro collaborazione e dalla loro interdipendenza reciproca nel contesto della riproduzione sociale;

fini e interessi comuni che vengono definiti tramite accordo d'autogoverno.

Gli impegni reciproci, concordemente stabiliti dalle organizzazioni di base e dalle altre organizzazioni del lavoro associato, nonché dalle restanti organizzazioni e comunità d'autogoverno allo scopo di realizzare un piano comune, non si possono modificare o sciogliere su iniziativa unilaterale durante tutto l'arco di tempo contemplato dal piano stesso.

Art. 71

Sulla base di un accordo circa gli interessi ed i fini collettivi dello sviluppo economico e sociale di un Comune, di una comunità urbana o regionale, di una Provincia Autonoma, di una Repubblica e della Federazione, sulla base dei piani e progrommi di lavoro e di sviluppo delle organizzazioni del lavoro associato, delle comunità d'interesse autogestite e delle restanti organizzazioni e comunità d'autogoverno, come pure sulla base di una valutazione collettiva circa le possibilità e le condizioni di sviluppo, vengono promulgati i piani sociali delle comunità socio-politiche.

Con i piani sociali delle comunità socio-politiche si stabiliscono una politica di sviluppo comune, le direttrici ed i limiti entro i quali procedere alla emanazione di provvedimenti di politica economica e di misure amministrativo-organizzative con le quali garantire le condizioni per l'attuazione dei piani stessi.

Art. 72

Attraverso i piani di lavoro e di sviluppo delie organizzazioni del lavoro associato e delle restanti organizzazioni o comunità d'autogoverno, nonché per mezzo dei piani sociali delle comunità socio-politiche, si possono programmare gli investimenti e gli altri compiti od intenti verso la cui realizzazione è possibile procedere unicamente allorché risultino assicurate — nel modo previsto dalle norme di legge — le condizioni materiali o d'altro genere indispensabili per la loro attuazione.

Lo svolgimento di compiti particolari volti a realizzare gli scopi delineati nei piani sociali, può indicarsi quale dovere di una data organizzazione del lavoro associato o di altre organizzazioni o comunità d'autogoverno soltanto dietro il consenso della corrispondente organizzazione o comunità. Se lo svolgimento di tali compiti viene indicato come obbligo collettivo di più organizzazioni o comunità — oppure quale obbligo degli organi di una comunità socio-politica - dette organizzazioni, comunità od organi fissano concordemente i diritti ed i doveri reciproci e la responsabilità individuale e collettiva derivante dall'espletamento dell'obbligo predetto.

Qualora con il piano sociale — sulla base degli interessi e dei fini dello sviluppo collettivamente stabiliti - si dichiari che lo svolgimento di determinati compiti è indispensabile agli effetti della riproduzione sociale, e ove tramite accordo fra organizzazioni del lavoro associato, oppure fra altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, non sia stato possibile creare i mezzi e le restanti condizioni per il loro svolgimento, con provvedimento di legge — conformemente a quanto contemplato dalla Costituzione — è possibile sancire l'obbligo di associare mezzi da adibire a tali compiti e prescrivere altre misure volte a consentirne l'adempimento.

Art. 73

I provvedimenti di legge, le restanti disposizioni e gli atti generali con i quali si creano nuovi obblighi di finanziamento nel quadro dei bilanci preventivi e dei fondi amministrati dalle comunità socio-politiche, non possono venire emanati senza che l'organo preposto alla loro promulgazione abbia precedentemente accertato che i mezzi necessari a far fronte ai nuovi obblighi siano stati assicurati.

Art. 74

I lavoratori nelle organizzazioni del lavoro associato e quelli delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, nonché i loro organi, sono responsabili dell'attuazione dei piani di lavoro e di sviluppo delle proprie organizzazioni o comunità, del raggiungimento dei fini generali e dell'attuazione dei compiti precisati dai piani sociali delle comunità sociopolitiche;

a questo scopo hanno quindi il dovere di intraprendere le misure e le azioni necessario.

Gli organi delle comunità socio-politiche sono responsabili affinché, attraverso disposizioni e provvedimenti emanati mirando alla realizzazione dei piani sociali, vengano assicurate le condizioni globali per uno sviluppo quanto più armonico ed equilibrato;

sono inoltre responsabili affinché dette disposizioni o provvedimenti armonizzino in maniera quanto più esauriente gli interessi particolari e l'operato autonomo delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni o comunità d'autogoverno con gli interessi collettivi e gli obiettivi dello sviluppo deriniti per mezzo dei piani sociali.

8. IL SISTEMA SOCIALE D'INFORMAZIONE, LA CONTABILITÀ SOCIALE, L'EVIDENZA E LA STATISTICA

Art. 75

Tramite il sistema d'informazione sociale si garantisce un lavoro di evidenza adeguato, la rilevazione,

l'elaborazione e la presentazione dei dati e dei fatti importanti per seguire, pianificare ed orientare lo svi luppo sociale, nonché la disponibilità delle informa zioni concernenti i dati ed i fatti medesimi.

Le attività nel campo de! sistema sociale d'informazione si dichiarano di particolare interesse sociale.

Art. 76

Gli operai delle organizzazioni del lavoro associato e i lavoratori delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, gli organi delle organizzazioni o comunità medesime nonché gli organi delle comunità socio-politiche, hanno il dovere di organizzare lo svolgimento di un lavoro di contabilità e di evidenza che registri i dati di fatto che rivestono importanza per il lavoro e le deliberazioni in seno a tali organizzazioni o comunità.

Le organizzazioni del lavoro associato, le altre organizzazioni o comunità d'autogoverno e comunità socio-politiche hanno il dovere di fornire alle organizzazioni preposte al lavoro di contabilità sociale, di evidenza e di registrazione statistica i dati che rivestono importanza per armonizzare i rapporti nella sfera della riproduzione sociale e per orientare lo sviluppo, nonché per attuare il diritto - attribuito ai lavoratori delle organizzazioni o comunità d'autogoverno — di essere informati dei fenomeni e dei rapporti di interesse collettivo o generale.

Art. 77

I lavori di evidenza e quelli informative-analitici in relazione alla disponibilità dei mezzi sociali, la verifica dei dati attinenti alla disponibilità dei mezzi medesimi, la verifica della legittimità del modo in cui si dispone dei mezzi sociali ed il controllo dell'adempimento degli obblighi spettanti alle organizzazioni del lavoro associato, alle altre organizzazioni o comunità d'autogoverno ed alle comunità socio-politiche, nonché gli altri lavori di contabilità sociale indicati dalle disposizioni di legge, vengono svolti dal Servizio di contabilità sociale. Detto Servizio svolge anche compiti concernenti l'effettuazione di pagamenti entro i confini del Paese.

Il Servizio di contabilità sociale fornisce alle organizzazioni del lavoro associato ed alle altre persone giuridiche sociali, i dati attraverso i quali i lavoratori e gli organi di controllo operaio d'autogoverno vengono posti a conoscenza della situazione materiale e della gestione finanziaria e materiale nella propria e nelle altre organizzazioni o comunità.

Il Servizio di contabilità sociale è autonomo nello svolgimento del proprio lavoro.

Il Servizio di contabilità sociale opera conformemente alle norme di legge ed alle altre disposizioni ed è responsabile, nell'ambito dei propri diritti e doveri, della loro applicazione.

9. I RAPPORTI GIURIDICO-PATRIMONIALI

Art. 78

Ai cittadini si garantisce il diritto alla proprietà di cose che servono al loro fabbisogno personale o comunque a soddisfare le loro individuali necessità culturali o d'altro genere.

I cittadini possono esercitare il diritto di proprietà su edifici d'abitazione o appartamenti che servono a soddisfare le loro necessità familiari. Gli edifici d'abitazione, gli alloggi come gli altri oggetti o beni che servono a sopperire al fabbisogno personale e sui quali si esercita il diritto di proprietà, possono venire usati per ottenerne un reddito solo nel modo ed alle condizioni prescritte dalla legge.

Art. 79

Tramite norme di legge si fissano le condizioni ed i limiti entro i quali associazioni di cittadini o altre persone giuridiche private possono esercitare il diritto di proprietà su immobili od altri beni che servono a soddisfare gli interessi collettivi dei loro componenti o membri ed a conseguire gli scopi per i quali esse sono state istituite;

tramite norme di legge si fissano anche le condizioni alle quali esse possono disporre di detti beni.

Art. 80

Ai coltivatori diretti si garantisce l'esercizio del diritto di proprietà su terreni coltivabili sino a una superficie massima di dieci ettari per nucleo familiare.

Con disposizione di legge è possibile stabilire che nelle zone montane la superficie massima di terreno coltivabile sulla quale gli agricoltori possono esercitare diritto di proprietà sia superiore ai dieci ettari per nucleo familiare.

Tramite provvedimento di legge si stabilisce entro quali limiti ed a quali condizioni gli agricoltori possono esercitare il diritto di proprietà su altri terreni;

nello stesso modo si stabiliscono anche le condizioni ed i limiti entro i quali altri cittadini possono godere de! diritto di proprietà su terreni coltivabili o d'altro genere.

Condizioni e limiti entro i quali sia possibile conseguire diritto di proprietà su boschi o appezzamenti boschivi vengono stabiliti dalla legge.

Art. 81

Non si può esercitare il diritto di proprietà sui fondi urbani o su agglomerati a carattere urbano, ne sulle aree che il Comune, secondo le condizioni e la procedura stabilite dalla legge, destina all'edilizia abitativa o alla costruzione di fabbricati di una data complessità.

le condizioni, il modo ed il momento della cessazione del diritto di proprietà su un'area sulla quale - prima dell'emanazione della corrispondente delibera comunale — tale diritto veniva esercitato, nonché l'indennizzo per l'esproprio dell'area medesima, vengono fissati dalla legge. Le modalità e le condizioni inerenti all'uso dell'area soggetta a esproprio vengono stabilite dai Comune conformemente alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 82

Gli immobili sui quali esiste diritto di proprietà possono venire espropriati dietro giusto indennizzo oppure detto diritto di proprietà può venire limitato qualora ciò sia necessario ai fini di un interesse generale stabilito dalle norme di legge.

La legge definisce le basi ed i criteri per la fissazione di un equo indennizzo. Determinando tali basi e detti criteri, e attraverso la loro applicazione, non si devono peggiorare sostanzialmente le condizioni di vita e di lavoro delle quali il proprietario dell'immobile sottoposto ad esproprio godeva grazie allo sfruttamento dell'immobile stesso.

Per equo indennizzo non si intende un indennizzo che includa anche un incremento di valore dell'immobile che, direttamente o indirettamente, sia ad esso derivato, dall'impiego di mezzi sociali.

Art. 83

I cittadini e le persone giuridiche private esercitano il diritto di proprietà in armonia con la natura ed in armonia con l'impiego al quale risultano adibiti gli immobili o gli altri beni di loro proprietà e conformemente agli interessi sociali stabiliti dalla legge.

Le modaliinerenti alle transazioni aventi per oggetto terreni o immobili sui quali esiste diritto di proprietà vengono definite con disposizioni di legge.

Art. 84

II diritto di proprietà sulle cose di particolare significato culturale può venire limitato ove ciò sia richiesto dall'interesse generale.

10. I BENI DI INTERESSE GENERALE

Art. 85

II suolo, i boschi, le acque, i corsi d'acqua, it mare e il litorale, le risorse minerarie e le altre ricchezze naturali, i beni di uso collettivo, gli immobili

e le altre cose di particolare significato culturale e storico, godono - in quanto beni di interesse generale - una speciale tutela e vanno valorizzati rispettando le condizioni e le modalità stabilite dalla legge.

Art. 86

II suolo, i boschi, le acque e i corsi d'acqua, il mare ed il litorale, le risorse minerarie e le altre ricchezze naturali si possono sfruttare rispettando le condizioni generali precisate dalla legge;

condizioni con le quali si garantiscono il loro sfruttamento razionale e gli altri interessi generali.

Il modo di amministrare e di sfruttare i boschi, le aree boschive ed i giacimenti minerari viene indicato dalla legge.

11. LA DIFESA E IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE NATURALE DELL’UOMO

Art. 87

I lavoratori ed i cittadini, le organizzazioni del lavoro associato, le comunità socio-politiche, le comunità locali e le restanti organizzazioni e comunità d'autogoverno, hanno il diritto ed il dovere di creare le condizioni necessario per la difesa ed il miglioramento dei valori naturali o creati dal lavoro che fanno parte dell'ambiente;

hanno il diritto ed il dovere di impedire e di eliminare gli effetti nocivi che — attraverso l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque, dei corsi d'acqua, del mare, con i rumori o in altro modo — rappresentano una minaccia per tali vaIori e costituiscono un pericolo per la vita e per la salute delle persone.

Titolo II FONDAMENTI DEL SISTEMA SOCIO-POLITICO

1. LA COLLOCAZIONE DEI LAVORATORI NEL SISTEMA SOCIO-POLITICO

Art. 88

La classe operaia e tutti i lavoratori sono il soggetto del potere e dell'amministrazione degli altri affari pubblici.

La classe operaia e tutti i lavoratori esercitano il potere ed amministrano gli altri affari pubblici riuniti in organizzazioni del lavoro associato, in altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, nonché in organizzazioni classiste, socio-politiche e sociali.

Art. 89

I lavoratori esercitano il potere ed amministrano gli affari pubblici attraverso l'attività decisionale esplicantesi durante i comizi, i referendum o attraverso altre forme volte ad esprimere l'opinione individuale nelle organizzazioni di base del lavoro associato e nelle comunità locali, nelle comunità di interesse autogestite e nelle restanti organizzazioni o comunità d'autogoverno, attraverso i propri delegati membri degli organi di gestione di dette organizzazioni o comunità, tramite gli accordi d'autogoverno e le intese sociali, attraverso delegazioni o delegati partecipanti al lavoro delle assemblee delle comunità socio-politiche, nonché indirizzando e verificando il lavoro svolto dagli organi responsabili di fronte alle assemblee.

Art. 90

I lavoratori si organizzano — secondo i principi dell'autogoverno — in organizzazioni del lavoro associato, in comunità locali, in comunità d'interesse autogestite e in altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, stabilendo quali interessi collettivi e quali diritti e doveri in esse realizzano.

Con la Costituzione e con gli statuti delle comunità socio-politiche si precisano gli interessi collettivi, le funzioni del potere e quelle inerenti all'amministrazione degli altri affari pubblici;

interessi e funzioni che i lavoratori, i popoli e i gruppi nazionali realizzano ed esplicano nell'ambito delle comunità sociopolitiche.

Art. 91

La gestione delle organizzazioni del lavoro associato, delle comunità locali, delle comunità d'interesse autogestite e delle altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, nonché il loro assetto organizzativo, devono risultare tali che in ogni singola fase del processo lavorativo ed in ciascun reparto dell'organizzazione o comunità, sia consentito ai lavoratori di decidere delle questioni concernenti il proprio lavoro e altri interessi, di esercitare i propri diritti d'autogoverno e di realizzare i propri interessi collettivi, di verificare l'attuazione delle decisioni prese e di controllare il lavoro di tutti gli organi e servizi delle suddette organizzazioni o comunità.

Art. 92

Le funzioni del potere e del governo degli affari pubblici nell'ambito delle comunità socio-politiche vengono espletate dalle Assemblee e dagli organi responsabili nei confronti di quest'ultime.

La funzione giudiziaria viene svolta dai tribunali ordinari, quali organi del potere statale, e dagli organi giudiziari d'autogoverno.

La tutela della costituzionalità viene demandata alle corti costituzionali.

Art. 93

Le Assemblee delle comunità socio-politiche e gli organi responsabili di fronte alle stesse Assemblee, svolgono le proprie funzioni sulla base e nell'ambito di quanto sancito dalla Costituzione ovvero entro i limiti di quanto previsto dagli statuti e dalle norme di legge.

Nei confronti delle organizzazioni del lavoro associato e delle restanti organizzazioni o comunità d'autogoverno, gli organi statali possono esercitare solamente i diritti stabiliti dalla Costituzione.

Art. 94

Nessuno può svolgere funzioni d'autogoverno, pubbliche, altre funzioni sociali nonché pubblici incarichi qualora dette funzioni o incarichi - conforme mente a quanto sancito dalla Costituzione, dagli statuti e dalle norme di legge - non gli siano stati affidati dai lavoratori o dalle Assemblee delle comunità socio-politiche.

Art. 95

Tutti gli organi, le organizzazioni e gli altri fattori che costituiscono il soggetto delle funzioni d'autogoverno, pubbliche o di altre funzioni sociali, espletano dette funzioni sulla base ed entro i limiti di quanto fissato dalla Costituzione, dalle norme di legge, dalle autorizzazioni loro conferite, e sono responsabili del loro svolgimento.

Tutti i fattori che costituiscono il soggetto delle funzioni d'autogoverno, pubbliche o di altre funzioni sociali, nello svolgimento delle medesime sono sottoposti a controllo sociale.

Chiunque pervenga — tramite elezione o nomina — alla funzione di soggetto nell'autogoverno, nell'espletamento di cariche pubbliche o sociali, è personalmente responsabile del loro svolgimento e può venire esonerato o destituito. Egli ha inoltre il diritto di rassegnare le dimissioni e di motivarle.

Con disposizioni di legge e con atti d'autogoverno si definiscono le condizioni ed il genere di responsabilità cui sono tenuti i soggetti, investiti di funzioni d'autogoverno, pubbliche o sociali;

nella stessa maniera si indicano il modo e la procedura volti a concretare o a tradurre in pratica le responsabilità attribuite a tali soggetti.

130

Art. 96

L'operaio incaricato — tramite elezione o nomina — di svolgere funzioni d'autogoverno, pubbliche o sociali — l'espletamento delle quali richiede la cessazione temporanea del suo lavoro nell'organizzazione del lavoro associato o comunità di lavoro - al termine della funzione che è stato chiamato a svolgere ha il diritto di rientrare nella stessa organizzazione del lavoro associato, ovvero comunità di lavoro, e di venire collocato al posto che occupava in precedenza o ad un altro posto di lavoro corrispondente alle sue capacità ed alla sua qualifica.

Art. 97

II lavoro degli organi statali e degli organi d'autogoverno nelle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni o comunità autogestite, nonché degli organi delle organizzazioni socio-politiche e associazioni, è di carattere pubblico.

Il modo in cui assicurare la pubblicità di tale lavoro viene definito tramite norme di legge o tramite atti d'autogoverno.

Tramite norme di legge e per mezzo degli atti d'autogoverno vengono indicati anche gli affari e le informazioni da ritenersi segrete e che non si possono pubblicare.

L'attuazione dei principi inerenti alla pubblicità del lavoro non può risultare contrapposta agli interessi della sicurezza e della difesa del Paese, ne contraddire gli altri interessi sociali stabiliti dalla legge.

2. L'AUTOGESTIONE NELLE ORGANIZZAZIONI DEL LAVORO ASSOCIATO

Art. 98

L'autogoverno nelle organizzazioni di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato viene attuato dall'operaio — a parità di diritti e in rapporti di responsabilità reciproca con gli altri lavoratori della stessa organizzazione — tramite l'attività decisionale esplicantesi nel corso dei comizi dei lavoratori, tramite i referendum e attraverso altre forme atte ad esprimere l'opinione individuale, per mezzo dei delegati ai consigli operai - delegati che egli, insieme con gli altri lavoratori dell'organizzazione, elegge o destituisce - nonché attraverso la verifica dell'attuazione delle decisioni prese e la verifica del lavoro svolto dagli organi e dai servizi di dette organizzazioni.

Per l'attuazione dei suoi diritti d'autogoverno l'operaio ha il diritto di venire regolarmente informato della gestione e della situazione materiale-finanziaria della sua organizzazione, della realizzazione e della ripartizione del reddito, dell'utilizzazione o dello sfruttamento dei mezzi dell'organizzazione, nonché delle altre questioni importanti ai sensi dell'attività decisionale e del lavoro di controllo nell'ambito dell'organizzazione medesima.

Art. 99

Nelle organizzazioni di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato si istituisce il consiglio operaio quale organo di gestione preposto al lavoro ed all'amministrazione dell'organizzazione, ovvero, in sua vece, un organo di gestione ad esso equiparato per funzione e ruolo.

Nelle organizzazioni di base con esiguo numero di lavoratori non si procede all'istituzione del consiglio operaio.

Determinate funzioni esecutive nell'ambito dell'organizzazione di base e nelle altre organizzazioni del lavoro associato si possono demandare agli organi esecutivi del consiglio operaio.

Le organizzazioni del lavoro associato le quali, pure associando mezzi e lavoro non provvedono a fondare un'organizzazione a sé stante, possono istituire un organo comune incaricato di svolgere mansioni di interesse collettivo.

Art. 100

Nello svolgimento del proprio compito consistente nel dirigere il lavoro e la gestione dell'organizzazione del lavoro associato, il consiglio operaio redige la proposta relativa allo statuto ed emana altri atti generali, stabilisce le misure volte all'attuazione di una determinata politica di gestione ed alla realizzazione dei piani e programmi di lavoro e di sviluppo, elegge, nomina ed esonera o destituisce gli organi esecutivi o direttivi, ossia i componenti dei medesimi, ha cura di mantenere informati gli operai ed esplica altre funzioni indicate dall'accordo d'autogoverno, dallo statuto e dagli altri atti d'autogoverno dell'organizzazione.

Le decisioni del consiglio operaio dell'organizzazione di lavoro, o dell'organizzazione composita del lavoro associato, che si riferiscono all'attuazione dei diritti inalienabili dei lavoratori nelle organizzazioni di base del lavoro associato, vengono emanate — dietro approvazione espressa da ciascuna di tali organizzazioni - nel modo stabilito tramite l'accordo di associazione d'autogoverno.

Art. 101

II consiglio operaio dell'organizzazione di base del lavoro associato è composto dai delegati dei lavoratori di tutti i reparti fra i quali risulta suddiviso il processo lavorativo dell'organizzazione.

La composizione del consiglio operaio dell'organizzazione di base del lavoro associato deve risultare adeguata alla struttura sociale della collettività di lavoro dell'organizzazione di base del lavoro associato.

I! consiglio operaio dell'organizzazione di lavoro e dell'organizzazione del lavoro associato composita, è formato dai delegati dei lavoratori nelle organizzazioni di base del lavoro associato, eletti direttamente, secondo il metodo e la procedura indicati nell'accordo di associazione d'autogoverno. Nel consiglio operaio dell'organizzazione di lavoro deve risultare rappresentata ciascuna organizzazione di base del lavoro associato.

( delegati agiscono conformemente alle direttive dei lavoratori, ovvero del consiglio operaio dell'organizzazione di base del lavoro associato che li ha nominali, e di fronte a loro sono responsabili del proprio operato.

Con lo statuto dell'organizzazione di base e delle oltre organizzazioni del lavoro associato, nonché tramite ['accordo di associazione d'autogoverno, si definiscono i diritti e i doveri dei delegati e la loro responsabilità nei confronti dei lavoratori ovvero degli organi di gestione di tali organizzazioni.

Art. 102

Le modalità inerenti alle elezioni, le modalità e le condizioni relative alla destituzione o all'esonero del consiglio operaio e dell'organo esecutivo dell'organizzazione del lavoro associato, vengono stabilite tramite l'accordo di associazione d'autogoverno, con lo statuto dell'organizzazione stessa e attraverso disposizioni di legge.

I membri del consiglio operaio, rispettivamente i membri dell'organo esecutivo, non possono venire eletti per un intervallo di tempo superiore ai due anni.

Nessuno può venire eletto per due volte di seguito nello stesso consiglio operaio o nel rispettivo organo esecutivo.

Del consiglio operaio non può fare parte l'operaio che in qualità di organo dirigente autonomo o quale membro dell'organo direttivo collegiale, è tenuto a rispondere dinanzi al consiglio operaio medesimo;

non può farne parte nemmeno l'operaio che svolge autonomamente altre funzioni direttive indicate dallo statuto o da disposizioni di legge

Art. 103

In ciascuna organizzazione del lavoro associato esiste un organo direttivo che guida la gestione dell'organizzazione del lavoro associato medesima, organizza e coordina il processo lavorativo che in essa si svolge ed esegue le decisioni emanate dal consiglio operaio e dal suo organo esecutivo.

L'organizzazione del lavoro associato viene rappresentata dal suo organo direttivo autonomo, ovvero dal presidente dell'organo direttivo collegiale, se con lo statuto o con altro atto d'autogoverno dell'organizzazione non si dispone diversamente.

L'organo direttivo è autonomo nello svolgimento del proprio lavoro e ne risponde dinanzi ai lavoratori e dinanzi al consiglio operaio dell'organizzazione del lavoro associato.

L'organo direttivo autonomo, ovvero il presidente dell'organo direttivo collegiale, è tenuto a rispondere dinanzi alla comunità sociale della legalità del lavoro svolto e dell'adempienza agli obblighi prescritti dalla legge per l'organizzazione del lavoro associato. L'organo direttivo autonomo, ovvero il presidente dell'organo direttivo collegiale, ha il diritto ed il dovere — conformemente alle prescrizioni di legge — di impedire l'applicazione degli atti emanati dai consiglio operaio o dagli altri organi dell'organizzazione del lavoro associato, qualora ritenga che gli atti medesimi contravvengano alle disposizioni di legge, informandone anche l'organo competente della comunità socio-politica.

Art. 104

L'organo direttivo autonomo e i membri dell'organo direttivo collegiale delle organizzazioni del lavoro associato, vengono eletti ed esonerati dalle loro funzioni dietro decisione del consiglio operaio.

L'organo direttivo autonomo viene nominato sulla base di concorso pubblico e dietro proposta della commissione apposita. Nelle organizzazioni di base del lavoro associato indicate dalla legge e nelle altre organizzazioni del lavoro associato, la commissione per i concorsi è composta dal numero di rappresentanti delle organizzazioni del lavoro associato e dei sindacati stabilito dalle norme di legge, nonché dai rappresentanti della comunità sociale nominati od eletti conformemente alle disposizioni legislative.

Le condizioni e le modalità inerenti alla costituzione dell'organo direttivo collegiale e alla nomina dei membri di tale organo, si possono stabilire con norma di legge.

li mandato dell'organo direttivo autonomo e dei membri dell'organo collegiale direttivo ha una durata massima di quattro anni. Allo scadere del mandato essi possono venire riconfermati alle stesse funzioni nel modo previsto dalla legge.

La legge stabilisce le condizioni alle quali l'organo direttivo può venire esonerato dall'incarico prima della scadenza del suo mandato. Lo proposta relativa all'esonero dell'organo direttivo può venire formulata anche dall'Assemblea comunale, dalle altre organizzazioni socio-politiche e dai sindacati.

Tramite norme di legge si possono prescrivere condizioni e modalità particolari in relazione alla nomina, all'esonero, e in relazione ai diritti e ai doveri dell'organo direttivo nelle organizzazioni del lavoro associato che svolgono attività o incarichi di particolare interesse sociale.

Art. 105

L'accordo o contratto d'autogoverno relativo all'associarsi in organizzazione di lavoro, ovvero in organizzazione composita del lavoro associato, include clausole vertenti:

sugli affari collettivi, sulla coordinazione del processo lavorativo, sull'armonizzazione di piani e programmi di lavoro e di sviluppo, sull'associazione di mezzi e sull'impiego dei medesimi;

sulla scelta, la composizione e le competenze degli organi di gestione collettivi e dei rispettivi organi esecutivi. sugli organi direttivi dell'organizzazione di lavoro, ovvero dell'organizzazione composita, e sulle responsabilità di tali organi;

sui diritti, i doveri e le responsabilità della comunità di lavoro che svolge compiti di particolare interesse sociale per le organizzazioni associate;

sui rapporti reciproci delle organizzazioni di base e delle altre organizzazioni del lavoro associato, sui loro diritti, doveri e responsabilità in campo giuridico;

sulla procedura in caso di scissione di determinate organizzazioni di base o di organizzazioni di lavoro dal nucleo dell'organizzazione composita. Il patto d'autogoverno enumera anche altre clausole importanti per il lavoro e la gestione in comune delle organizzazioni associate e per l'attuazione dei diritti d'autogoverno dei loro operai.

L'accordo d'autogoverno relativo all'associazione in organizzazione di lavoro, ovvero in organizzazione del lavoro associato composita, si considera stipulato allorché viene approvato dalla maggioranza di tutti i lavoratori in ciascuna delle organizzazioni di base del lavoro associato.

Art. 106

L'organizzazione del lavoro associato ha un suo statuto. Lo statuto dell'organizzazione di base del lavoro associato viene promulgato, su proposta del consiglio operaio, dai lavoratori dell'organizzazione di base del lavoro associato dopo essere stato approvato a maggioranza di voti da tutti gli operai.

Lo statuto dell'organizzazione di lavoro, ovvero dell'organizzazione del lavoro associato composita, su proposta del rispettivo consiglio operaio, viene promulgato dai lavoratori delle organizzazioni di base associate dando la loro approvazione espressa con la maggioranza di voti di tutti gli operai di ciascuna di tali organizzazioni.

Lo statuto e gli altri atti d'autogoverno delle organizzazioni del lavoro associato non possono risultare in contraddizione con l'accordo di associazione d'autogoverno.

Art. 107

Per esercitare e tutelare i propri diritti d'autogoverno, gli operai delle organizzazioni di base e delle altre organizzazioni del lavoro associato hanno il diritto ed il dovere di effettuare il controllo operaio d'autogoverno, sia in modo diretto, sia tramite gli

organi di gestione dell'organizzazione, e per mezzo di un organo apposito preposto al controllo operaio d'autogoverno.

L'organo di controllo operaio d'autogoverno sovrintende:

all'applicazione dello statuto e degli altri atti d'autogoverno dell'organizzazione, all'applicazione degli accordi d'autogoverno e delle intese sociali, all'attuazione delle decisioni degli operai, degli organi di gestione, degli organi esecutivi dirigenti dell'organizzazione, nonché alla concordanza degli atti e delle decisioni sopraddette rispetto ai diritti d'autogoverno, ai doveri e agli interessi dei lavoratori;

all'attuazione dei doveri lavorativi e d'autogoverno degli operai, degli organi e dei servizi dell'organizzazione;

all'utilizzazione dei mezzi sociali in modo responsabile e socialmente ed economicamente giustificato, nonché al loro impiego adeguato;

all'applicazione dei principi inerenti alla ripartizione a seconda dell'effetto del lavoro durante la distribuzione del reddito e nel suddividere i mezzi destinati ai redditi individuali;

alla realizzazione ed alla tutela dei diritti degli operai nel quadro dei rapporti reciproci durante il lavoro;

all'informazione dei lavoratori circa le questioni importanti per l'attività decisionale, per l'attività di controllo nell'ambito dell'organizzazione, nonché in merito alla realizzazione degli altri diritti d'autogoverno, dei doveri e degli interessi dei lavoratori.

L'organo di controllo d'autogoverno operaio ha il diritto e il dovere di mettere al corrente dei fenomeni riscontrati e del proprio parere gli operai, gli organi ed i servizi dell'organizzazione presso i quali detti fenomeni sono stati riscontrati, e gli organi appositi che all'interno dell'organizzazione medesima hanno il diritto ed il dovere di eliminare i fenomeni stessi;

l'organo di controllo d'autogoverno operaio ha inoltre il dovere di collaborare con gli organi preposti al controllo ed alla sorveglianza sociale.

La composizione, l'elezione e l'esonero degli organi addetti al controllo operaio d'autogoverno, come pure i loro diritti, i loro doveri e le loro responsabilità, vanno precisati — conformemente alle norme di legge — con lo statuto e con gli altri atti d'autogoverno dell'organizzazione.

Art. 108

Ciascun operaio è personalmente responsabile dello svolgimento scrupoloso delle funzioni d'autogoverno I membri del consiglio operaio dell'organizzazione del lavoro associato si assumono la responsabilità personale e materiale delle decisioni che, contrariamente ai richiami dell'organo competente, essi hanno emanato travalicando i limiti delle competenze loro conferite. I delegati al consiglio operaio dell'organizzazione di lavoro e dell'organizzazione del lavoro associato composita, sono responsabili di fronte agli operai e dinanzi al consiglio operaio dell'organizzazione di base nella quale sono stati eletti.

I membri dell'organo esecutivo collegiale, l'organo direttivo autonomo ed i componenti l'organo direttivo collegiale, rispondono del proprio operato davanti al consiglio operaio che li ha eletti, o nominati, e davanti agli operai dell'organizzazione del lavoro associato nella quale espletano le proprie funzioni. Essi sono personalmente responsabili delle proprie decisioni e dell'attuazione delle decisioni prese dal consiglio operaio e dai lavoratori, nonché di informare con esattezza, tempestività ed esaurientemente il consiglio operaio stesso ed i lavoratori. Essi sono responsabili materialmente dei danni verificatisi attraverso l'applicazione delle decisioni emanate su loro proposta nel caso in cui, formulando le proposte medesime, abbiano occultato dati di fatto oppure abbiano fornito informazioni false al consiglio operaio o ai lavoratori.

L'organo direttivo, nell'ambito dei propri diritti e doveri, è responsabile dei risultati ottenuti dalla gestione dell'organizzazione, nonché dell'organizzazione e della coordinazione del processo lavorativo.

La responsabilità dei membri dell'organo collegiale esecutivo, dell'organo direttivo autonomo e dei membri dell'organo direttivo collegiale viene stabilita proporzionalmente all'influenza da essi esercitata nel corso dell'emanazione o dell'attuazione delle decisioni.

La responsabilità materiale o d'altro genere, nonché le condizioni di responsabilità, vengono precisate con norme di legge e con atto d'autogoverno dell'organizzazione del lavoro associato.

Art. 109

Le disposizioni inerenti all'attuazione dell'autogoverno nelle organizzazioni del lavoro associato vanno applicate anche nei confronti degli operai delle comunità di lavoro istituite per lo svolgimento di compiti di interesse collettivo per più organizzazioni del lavoro associato, conformemente alla natura di detti compiti e agli interessi collettivi per i quali dette comunità sono state fondate.

3. L'AUTOGOVERNO NELLE COMUNITÀ D'INTERESSE AUTOGESTITE

Art. 110

Con l'accordo di autogoverno sulla fondazione delle comunità d'interesse autogestite, e con il loro statuto, si precisano i compiti di interesse collettivo per i membri di tali comunità, il modo in cui decidere in merito a detti compiti, gli incarichi e le responsabilità delle assemblee e degli altri organi delle comunità d'interesse, nonché le altre questioni di interesse comune per i lavoratori, per le organizzazioni d'autogoverno e per le comunità riunite in comunità di interesse.

Lo statuto della comunità d'interesse viene promulgato in conformità con l'accordo d'autogoverno sulla sua fondazione.

La legge può stabilire che l'accordo d'autogoverno concernente lo fondazione, o lo statuto, della comunità d'interesse autogestita svolgente attività di particolare interesse sociale venga omologato dall'organo preposto della comunità socio-politica.

Art. 111

L'attività della comunità d'interesse autogestita viene diretta dall'Assemblea. L'Assemblea è formata dai delegati che i 'lavoratori, le organizzazioni del lavoro associato e le altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, in qualità di membri della comunità di interesse, eleggono o destituiscono.

I delegati all'Assemblea seguono le direttive dei membri delle comunità di interesse autogestite che li hanno eletti e di fronte a loro sono responsabili del proprio operato.

Nella comunità d'interesse autogestita fondata dai lavoratori o dalle loro organizzazioni e comunità per sopperire ai propri bisogni o per soddisfare i propri interessi, nonché dagli operai delle organizzazioni del lavoro associato che svolgono la propria attività in settori dove si procede alla fondazione delle comunità di interesse, l'Assemblea va organizzata in modo da assicurare a tutti i suoi componenti un potere decisionale paritario in relozione ai loro diritti, doveri e responsabilità reciproche.

L'Assemblea può demandare determinate funzioni esecutive a propri organi appositi che dinanzi od essa devono rispondere del proprio operato.

Art. 112

Tramite l'accordo d'autogoverno sulla fondazione della comunità di interesse e con gli altri atti generali della medesima, si definiscono la responsabilità diretta degli organi di gestione della comunità di interesse e dei delegati componenti detti organi dinanzi ai membri di tale comunità, il modo inerente all'attuazione de! controllo su'll'operato degli organi di gestione e dei servizi specializzati da parte degli stessi membri della comunità di interesse, il modo di informare i membri della comunidi interesse circa il lavoro svolto da detti organi e servizi nonché in merito alle questioni prese in esame e risolte nell'ambito della comunità stessa.

Art. 113

Quando la Costituzione o lo statuto della comunità socio-politica stabiliscono che i lavoratori, tramite le Assemblee delle comunità di interesse autogestite, partecipano all'attività decisionale relativa a questioni di competenza delle Assemblee delle comunità sociopoìitiche, detti lavoratori si organizzano nell'ambito della comunità d'interesse, ovvero associano le rispettive comunità d'interesse, in modo da poter partecipare all'attività decisionale inerente alle dette questioni in sede d'Assemblea della comunità socio-politica.

4. L'AUTOGOVERNO NELLE COMUNITÀ LOCALI

Art. 114

Onde realizzare determinati interessi o bisogni collettivi, è diritto e dovere dei lavoratori e dei cittadini di una determinata zona abitata, di una frazione della medesima o di più zone abitate fra loro collegate, organizzarsi secondo prassi d'autogoverno in una comunità locale.

Nella comunità locale i lavoratori ed i cittadini deliberano in merito all'attuazione dei loro interessi ed in merito a quanto volto a sopperire, in maniera solidale, alle loro necessità collettive in materia di regolazione delle zone abitate, nel settore abitativo, dei lavori pubblici a carattere comunale, nelle sfere della tutelo sociale e dell'infanzia, dell'educazione, della cultura, della cultura fisica, della tutela dei consumatori o utenti, della difesa e del miglioramento dell'ambiente, della difesa popolare, dell'autodifesa sociale ed in altri campi importanti per l'esistenza ed il lavoro.

Onde realizzare i propri interessi e per poter soddisfare i propri bisogni collettivi, i lavoratori ed i cittadini organizzati in comunità locali — tramite accordo d'autogoverno o in altro modo - si collegano alle organizzazioni del lavoro associato, alle comunità d'interesse autogestite e alle altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, esistenti entro o al di fuori del territorio della comunità locale, le quali abbiano l'interesse o il dovere di soddisfare detti interessi e bisogni.

I lavoratori ed i cittadini della comunità locale prendono parte all'espletamento di incarichi sociali e all'attività decisionale connessa a questioni di interesse collettivo nell'ambito del Comune e delle comunisocio-politiche più ampie

Con lo statuto del Comune si definiscono il modo e la procedura inerenti alla fondazione delle comunità locali.

Con norme di legge si possono decretare i principi concernenti la fondazione delle comunità locali.

Art. 115

Lo statuto della comunità locale viene promulgato dai lavoratori e dai cittadini della comunità locale medesima.

Con lo statuto della comunità locale si precisano i diritti ed i doveri della comunità locale stessa, il suo assetto organizzativo, si designano i suoi organi, si stabiliscono i suoi rapporti con le organizzazioni de! lavoro associato o con le altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, precisando inoltre le altre questioni importanti per il lavoro della comunità locale e per la vita ed il lavoro dei lavoratori e dei cittadini in essa riuniti.

La comunità locale ha proprietà di persona giuridica.

5. IL COMUNE

Art. 116

II Comune è la comunità socio-politica d'autogoverno fondamentale, basata sul potere e sull'autogoverno della classe operaia e di tutti i lavoratori.

Nell'ambito del Comune i lavoratori ed i cittadini creano e assicurano le condizioni per la propria esistenza e per il proprio lavoro, determinano lo sviluppo sociale, realizzano ed armonizzano i propri interessi, sopperiscono ai fabbisogni collettivi, esercitano il potere e amministrano le altre attività sociali.

Le funzioni di potere e la gestione delle altre attività o affari sociali, tranne quelle che, secondo quanto disposto dalla Costituzione, si esplicano nell'ambito di comunità socio-politiche più ampie, si esercitano nell'ambito del Comune.

Realizzando i propri interessi, diritti e doveri collettivi, nell'ambito del Comune i lavoratori ed i cittadini esplicano attività deliberativa riuniti in organizzazioni di base del lavoro associato, in comunità locali, in comunità di interesse autogestite, in altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, sotto altre forme di associazioni d'autogoverno e in organizzazioni socio-politiche, tramite accordi d'autogoverno e intese sociali nonché tramite delegazioni e delegati partecipanti al lavoro dell'Assemblea comunale o degli altri organi d'autogoverno.

Ari. 117

I diritti e i doveri del Comune vengono sanciti dalla Costituzione e dallo statuto comunale.

Nell'ambito del Comune, in particolare

si creano ed incentivano le condizioni materiali, o d'altro genere, necessario per il lavoro, l'esistenza e per sopperire su base d'autogoverno ai bisogni materiali, sociali, culturali ed alle altre necessità collettive dei lavoratori e dei cittadini;

si orienta e armonizza lo sviluppo economico, quello sociale e si regolano i rapporti di interesse immediato per i lavoratori e i cittadini del Comune;

si organizza l'espletamento di compiti di interesse collettivo e di interesse sociale generale, si istituiscono gli organi d'autogoverno e gli organi di potere preposti allo svolgimento dei compiti predetti;

- si assicura direttamente l'adempimento degli obblighi di legge, nel caso che l'adempimento di detti obblighi non rientri nelle competenze degli organi di comunità socio-politiche più ampie, si assicura lo realizzazione e la tutela delle libertà, dei diritti e dei doveri dell'individuo e del cittadino;

si garantisce l'attuazione di un trattamento paritario dei popoli e dei gruppi nazionali;

si tutela la legalità e la sicurezza dell'individuo e del patrimonio;

si regola lo sfruttamento del suolo e dei beni di uso collettivo;

si coordina ed organizza la difesa popolare;

si regolano i rapporti nel settore abitativo e dei lavori pubblici effettuati entro il territorio comunale;

si assicura e regola la difesa ed il miglioramento dell'ambiente;

si organizza ed assicura l'autodifesa sociale e si organizza e assicura il controllo sociale.

Art. 118

Per soddisfare le necessità collettive nell'ambito del Comune gli operai delle organizzazioni di base del lavoro associato e gli altri lavoratori e i cittadini decidono nelle comunità locali, nelle comunità di interesse autogestite, nelle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno nonché nel Comune nel suo complesso, tramite referendum e attraverso altre forme volte ad esprimere la volontà personale, tramite accordi d'autogoverno e intese sociali, se associare i mezzi disponibili e come impiegarli.

Nell'ambito di quanto precisato dalla legge circa le imposte, le tasse e i restanti contributi, i lavoratori del Comune decidono autonomamente come ed in quale misura finanziare le necessità generali collettive nel Comune.

Art. 119

I Comuni collaborano reciprocamente secondo principi di volontarietà e solidarietà, associano mezzi ed istituiscono organi comuni, istituiscono organizzazioni e servizi preposti allo svolgimento di compiti di interesse collettivo o a sopperire a bisogni comuni, e possono inoltre associarsi in comunità cittadine o regionali.

La Costituzione può decretare per i Comuni l'obbligatorietà di associarsi in comunità cittadine o regionali, queste ultime da ritenersi quali comunità socio-politiche particolari alle quali vanno trasmesse determinate mansioni di competenza della rispettiva Repubblica ovvero della Provincia Autonoma o del Comune.

Conformemente a quanto stabilito dalla Costituzione, nelle città i Comuni si associano in comunità cittadine da considerarsi come comunità socio-politiche particolari alle quali i Comuni, nell'interesse collettivo, trasmettono determinati diritti e doveri. A tali comunità si possono demandare determinati compiti di competenza delle Repubbliche o delle Provincie Autonome.

6. GLI ACCORDI D'AUTOGOVERNO E LE INTESE SOCIALI

Art. 120

Tramite accordo d'autogoverno e intesa sociale gli operai e gli altri lavoratori regolano, su base d'autogoverno, i rapporti reciproci, coordinano gli interessi ed i rapporti di importanza sociale più vasta.

Art. 121

Gli operai delle organizzazioni di base e delle altre organizzazioni del lavoro associato, i lavoratori delle comunità locali, delle comunità d'interesse autogestite e delle altre organizzazioni o comunità d'autogoverno - nell'ambito dei propri diritti - tramite accordo d'autogoverno:

- coordinano i propri interessi nell'ambito della ripartizione sociale del lavoro e della riproduzione sociale, associano mezzi e lavoro adeguando i propri rapporti reciproci in relazione a detto associarsi;

- fondano organizzazioni di lavoro o altre organizzazioni del lavoro associato, banche, comunità d'affari o d'altro genere, fissano i criteri fondamentali e le proporzioni concernenti la ripartizione del reddito e la distribuzione dei mezzi destinati al pagamento dei redditi individuali;

- fissano i diritti, gli obblighi e le responsabilità reciproche, stabiliscono le misure inerenti alla loro attuazione e coordinano gli altri rapporti di interesse comune.

A nome degli interessati l'accordo d'autogoverno viene stipulato dagli organi incaricati

.

L'accordo d'autogoverno concernente la realizzazione dei diritti inalienabili degli operai risulta accettato dall'organizzazione di base del lavoro associato, oppure dalle altre organizzazioni o comunità autogestite, qualora esso venga approvato dalla maggioranza degli operai, ovvero dai lavoratori della determinata organizzazione o comunità.

Art. 122

I Sindacati hanno il diritto di promuovere l'iniziativa e di formulare proposte in merito alla stipulazione di accordi d'autogoverno e possono avviare la procedura volta ad un riesame dell'accordo d'autogoverno già stipulato qualora ritengano che detto accordo violi i diritti d'autogoverno degli operai ed i rapporti economico-sociali sanciti dalla Costituzione.

Nel contesto delle modalità procedurali relative alla stipulazione degli accordi d'autogoverno, con i quali si definiscono i rapporti reciproci degli operai nell'ambito dell'attività lavorativa o si stabiliscono i criteri e le proporzioni miranti alla ripartizione del reddito e alla distribuzione dei mezzi per i redditi individuali, è prevista la partecipazione dell'organizzazione sindacale indicata dallo statuto dei Sindacati. Qualora l'organizzazione sindacale non ratifichi l'accordo d'autogoverno, l'organizzazione del lavoro associato ha tuttavia il diritto di applicare tale accordo;

l'organizzazione sindacale in tal caso può dare inizio al relativo procedimento dinanzi al tribunale del lavoro associato.

Art. 123

L'organizzazione del lavoro associato, o altra organizzazione o comunità autogestita, la quale ritiene che attraverso l'accordo d'autogoverno di altre organizzazioni del lavoro associato, o di altre organizzazioni o comunità autogestite, vengano lesi i suoi diritti o vengano danneggiati i suoi interessi legittimi, può dare inizio alla procedura volta ad un riesame dell'accordo d'autogoverno in questione.

Art. 124

Tramite intesa sociale le organizzazioni del lavoro associato, le camere e le altre associazioni generali, le comunità d'interesse autogestite e le altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, gli organi delle comunità socio-politiche, i Sindacati, le altre organizzazioni socio-politiche nonché le organizzazioni sociali, garantiscono ed armonizzano la regolazione su base d'autogoverno dei rapporti socio-economici e degli altri rapporti di più ampio interesse collettivo per gli aderenti all'intesa oppure dei rapporti di interesse sociale generale.

L'intesa sociale, a nome degli interessati, viene stipulata dai loro organi autorizzati.

Art. 125

L'Assemblea della comunità socio-politica favori sce la stipulazione di accordi d'autogoverno e di inte se sociali e può inoltre prescrivere che determinate organizzazioni e comunità d'autogoverno siano obbli gate ad attuare la procedura inerente alla stipula zione dei sopraddetti accordi rispettivamente intese.

Art. 126

L'accordo d'autogoverno rispettivamente l'intesa sociale è vincolante per le parti contraenti o che vi aderiscono.

148

Art. 127

Negli accordi e nelle intese sociali si contemplano altresì i provvedimenti o misure relativi alla loro applicazione, si stabiliscono la responsabilità sociale e materiale delle parti e si prescrivono inoltre le modalità e le condizioni inerenti alla loro modifica.

Tramite accordo d'autogoverno e intesa sociale si può contemplare la prassi dell'arbitrato o altre procedure atte a risolvere le vertenze sorte dall'applicazione degli accordi, rispettivamente intese.

Art. 128

Durante la procedura inerente alla stipulazione degli accordi d'autogoverno e delle intese sociali le parti interessate sono in condizione paritaria.

La procedura relativa alla stipulazione degli accordi e delle intese è pubblica.

7. LA TUTELA SOCIALE DEI DIRITTI D'AUTOGOVERNO E DEL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 129

I diritti d'autogoverno dei lavoratori e la proprietà sociale sono sottoposti a particolare tutela sociale.

La tutela sociale dei diritti d'autogoverno dei lavoratori e della proprietà sociale viene esercitata dalle Assemblee delle comunità socio-politiche e dagli organi responsabili nei loro confronti, dai tribunali, dalle corti costituzionali, dalla procura e dall'avvocatura sociale d'autogoverno.

Le forme ed il modo inerenti all'attuazione della tutela sociale dei diritti d'autogoverno dei lavoratori e della proprietà sociale vengono definiti dalla Costituzione e dalle norme di legge.

Art. 130

Se nell'organizzazione del lavoro associato, o in altra organizzazione o comunità autogestita, vengono sostanzialmente alterati i rapporti d'autogoverno o vengono gravemente lesi gli interessi sociali, se l'organizzazione o la determinata comunità non adempie agli obblighi di legge, l'Assemblea della comunità socio-politica — alle condizioni e nel modo prescritto dalla legge — ha il diritto:

di sciogliere il consiglio operaio o il corrispondente organo di gestione dell'organizzazione del lavo ro associato, di indire nuove elezioni per i membri di detto organo e, nelle organizzazioni del lavoro associato e nelle restanti organizzazioni o comunità autogestite, di sciogliere gli organi esecutivi, di destituire gli organi direttivi e gli operai ricoprenti posti di lavoro direttivi;

di istituire organi provvisori aventi i diritti ed i doveri loro conferiti dalla legge;

- di limitare provvisoriamente l'attuazione di de terminati diritti d'autogoverno attribuiti ai lavoratori ed agli organi di gestione;

- di intraprendere altri provvedimenti stabiliti dalla legge.

Rispettando le disposizioni di legge, l'Assemblea della comunità socio-politica può sospendere l'applicazione di delibere e di altri atti o lo svolgimento di determinate azioni qualora queste risultino lesive per i diritti d'autogoverno dei lavoratori e per i] patrimonio sociale. In tal caso l'Assemblea predetta, so spendendo l'applicazione di tali atti o lo svolgimento di dette azioni, ha l'obbligo di rivolgersi al tribunale competente iniziando il relativo procedimento.

Art. 131

L'avvocato sociale d'autogoverno, in qualità di organo autonomo della comunità sociale, intraprende provvedimenti ed azioni legali, esercita i diritti ed adempie i doveri stabiliti dalla legge, mirando alla tutela dei diritti d'autogoverno dei lavoratori e della proprietà sociale.

L'avvocato sociale d'autogoverno promuove - dinanzi all'Assemblea della comunità socio-politica, dinanzi alla Corte costituzionale o ai tribunali - il procedimento volto a tutelare i diritti d'autogoverno dei lavoratori e del patrimonio sociale;

promuove altresì il procedimento mirante alla revoca o all'annullamento di delibere o altri atti che risultino lesivi per i diritti d'autogoverno dei lavoratori e per la proprietà sociale

L'avvocato sociale d'autogoverno da luogo al procedimento per tutelare i diritti d'autogoverno dei lavoratori e il patrimonio sociale su iniziativa propria o dietro iniziativa degli operai, delle organizzazioni del lavoro associato o delle altre organizzazioni e comunità autogestite, dei Sindacati e delle altre organizzazioni socio-politiche, degli organi statali e dei cittadini

Gli organi statali e gli organi delle organizzazioni e comunità autogestite hanno il dovere di fornire all'avvocato sociale d'autogoverno, dietro sua richiesta, i dati e le informazioni interessanti per lo svolgimento della sua funzione.

8. IL SISTEMA ASSEMBLEARE

Art. 132

L'Assemblea è organo dell'autogoverno sociale ed è il massimo organo di potere nell'ambito dei diritti e doveri della comunità socio-politica.

La creazione, l'organizzazione e le competenze delle Assemblee delle comunità socio-politiche e degli organi ad esse sottoposti, vengono definite dalla Costituzione, ovvero dalle leggi e dagli statuti secondo i principi unitari sanciti dalla presente Costituzione

La composizione, l'organizzazione e le competenze dell'Assemblea della RSFJ e degli organi che le sono sottoposti nell'ambito della Federazione vengono definite da questa Costituzione.

Art. 133

I lavoratori delle organizzazioni e comunità di base autogestite, nonché delle organizzazioni sociopolitiche, costituiscono proprie delegazioni onde attuare direttamente i propri diritti, i propri doveri e le proprie responsabilità e onde prendere parte in modo organizzato alle funzioni svolte dalle Assemblee delle comunità socio-politiche

Nelle organizzazioni e comunità di base autogestite le delegazioni vengono costituite:

1) dai lavoratori delle organizzazioni di base del lavoro associato e delle comunità di lavoro che svolgono attività di interesse collettivo per più organizzazioni di base del lavoro associato;

2) dai lavoratori che svolgono attività agricole, artigianali o simili operando con mezzi di lavoro sui quali vige il diritto di proprietà privata, insieme con gli operai con i quali associano il proprio lavoro e i propri mezzi, organizzati in comunità o in altre forme d'associazione contemplate dalla legge;

3) dai lavoratori delle comunità di lavoro degli organi statali, delle organizzazioni socio-politiche, delle associazioni e delle restanti comunità di lavoro non costituitesi quali organizzazioni del lavoro associato, nonché dai militari e dai civili prestanti servizio nelle Forze Armate della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, secondo il modo fissato dalla Costituzione e dalla legge;

4) dai lavoratori e dai cittadini delle comunità locali

Alla formazione delle delegazioni delle organizzazioni del lavoro associato nel campo dell'educazione ed istruzione gli alunni e gli studenti partecipano alle condizioni e nel modo stabilito dalla legge

La delegazione viene istituita anche dai lavoratori che risultano occupati in permanenza in un reparto dell'organizzazione di base del lavoro associato non dislocato entro il territorio del Comune dove ha sede l'organizzazione predetta

Nell'organizzazione di base del lavoro associato, ossia in una comunità di lavoro con esiguo numero di lavoratori, sono tutti i lavoratori a formare e ad espletare la funzione di delegazione

Nelle organizzazioni socio-politiche la funzione di delegazione viene affidata agli organi che vengono eletti come indicato dagli statuti o da altri atti deliberativi delle organizzazioni medesime.

Art. 134

I componenti la delegazione vengono scelti — direttamente e con votazione segreta — dai lavoratori delle organizzazioni di base e delle comunità autogestite fra i membri dell'organico di dette organizzazioni o comunità.

Le organizzazioni di base e le comunità autogestite prestabiliscono, tramite i propri statuti e conformemente alle disposizioni di legge, il numero dei membri e la struttura delle rispettive delegazioni, designando altresì il modo di eleggere e di destituire le delegazioni stesse

La composizione delle delegazioni deve garantire che siano rappresentati gli operai di tutte le fasi del processo lavorativo;

deve corrispondere altresì alla composizione sociale della organizzazione di base o della comunità autogestita.

I membri della delegazione vengono eletti per quattro anni.

Della delegazione dell'organizzazione di base del lavoro associato non possono essere chiamati a far parte gli operai di detta organizzazione i quali, secondo quanto stabilito dalla presente Costituzione, non possono essere membri del consiglio operaio ovvero di un organo di gestione ad esso equivalente

Nessuno può venire eletto per più di due volte di seguito quale membro della delegazione di una stessa organizzazione o comunità autogestita.

Art. 135

I candidati a membri delle delegazioni delle organizzazioni di base e delle comunità autogestite vengono proposti e convalidati dai lavoratori di tali organizzazioni o comunità all'Alleanza socialista del popolo lavoratore (ASPL), ovvero alle sue organizzazioni ed alle organizzazioni dei Sindacati.

La procedura di candidazione viene messa in atto dalle organizzazioni dell'ASPL, ovvero dalle organizzazioni dei Sindacati

E diritto e dovere delle organizzazioni dell'ASPL e dei Sindacati di assicurare - in collaborazione con le restanti organizzazioni socio-politiche - una procedura di candidazione democratica tale da consentire ai lavoratori di esprimere liberamente il proprio volere nel proporre e designare i candidati

La procedura di candidazione inerente alle delegazioni dei militari in servizio attivo e dei civili al servizio delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia viene attuata dagli organi indicati con legge federale. Con la stessa legge si possono regolare a parte - conformemente ai principi sanciti da questa Costituzione, alla natura di dette attività ed all'assetto organizzativo delle Forze Armate — anche altre questioni relative all'elezione ed al lavoro di tali delegazioni.

Art. 136

Se nel corso della durata del mandato dell'Assemblea della comunità socio-politica viene fondata una nuova organizzazione di base o comunità autogestita, con norma di legge si stabilisce il modo in cui la delegazione di quest'ultima organizzazione o comunità va ad inserirsi nell'espletamento delle funzioni affidate all'Assemblea della comunità socio-politica predetta

Art. 137

Tenendo presenti gli interessi e le direttive delle organizzazioni di base o delle comunità autogestite — rispettando gli interessi delle altre organizzazioni di base e comunità autogestite nonché gli interessi e le necessità sociali generali - la delegazione stabilisce gli atteggiamenti fondamentali relativi all'operare dei delegati in sede d'Assemblea e alla loro attività decisionale

Le delegazioni hanno l'obbligo di mettere al corrente del proprio lavoro e del lavoro dei delegati all'Assemblea le organizzazioni di base e le comunità

154

d'autogoverno, di fronte alle quali rispondono del proprio operato

Ciascuna delegazione collabora con le delegazioni delle altre organizzazioni e comunità autogestite onde pervenire concordemente a soluzioni comuni circa questioni di competenza dell'Assemblea e onde risolvere similmente altri problemi di interesse collettivo.

Art. 138

Una o più delegazioni delle organizzazioni di base o comunità autogestite, unite dal lavoro, da altri interessi collettivi o da interessi comuni nell'ambito della comunità socio-politica, ovvero i delegati di dette organizzazioni o comunità all'Assemblea comunale, scegliendo fra i componenti del proprio organico, designano i delegati alla corrispondente Camera dell'Assemblea della comunità socio-politica secondo quanto stabilito dalla Costituzione, dallo statuto e dalla legge

Il numero dei delegati delle organizzazioni di base o delle comunità autogestite viene stabilito in proporzione al numero dei lavoratori occupati in dette organizzazioni o comunità. Allo scopo di assicurare ai lavoratori di determinati settori nel compo delle attività sociali, oppure di determinati territori, di essere adeguatamente rappresentati, è consentito recedere da tale principio ed osservare anche altri criteri.

Art. 139

Alle Assemblee delle comunità socio-politiche vengono delegati i rappresentanti degli operai, dei lavoratori e dei cittadini facenti parte di organizzazioni socio-politiche associate all'Alleanza socialista del popolo lavoratore (ASPL) oppure direttamente membri dell'ASPL

Nell'ambito dell'ASPL le organizzazioni socio-poìitiche concordano la lista dei candidati a delegati in seno alle Assemblee delle comunità socio-politiche, scegliendoli fra i componenti delle proprie delegazioni.

155

Circa la scelta dei delegati all'Assemblea comunale, direttamente e tramite elezioni generali con voto segreto, esprimono il proprio volere i lavoratori ed i cittadini

Sulla scelta di detti delegati alle Assemblee delle comunità socio-politiche più ampie, esprimono il proprio volere - tramite votazione segreta e sulla base della lista dei candidati - le Camere composte dai delegati rappresentanti le organizzazioni socio-politiche in sede d'Assemblea comunale.

Art. 140

Nessun delegato eletto con mandato quadriennale può far parte per più di due volte di seguito della stessa Assemblea

La funzione di delegato all'Assemblea è incompatibile con l'espletamento di altre funzioni — indicate dalla legge — in seno agli organi della stessa comunità socio-politica.

Art. 141

Nell'assumere atteggiamenti circa questioni delle quali si delibera in sede d'Assemblea i delegati agiscono conformemente alle direttive delle proprie organizzazioni o comunità autogestite, nonché agli atteggiamenti fondamentali delle delegazioni ovvero delle organizzazioni socio-politiche che li hanno eletti a propri rappresentanti, come pure in armonia con gli interessi e le necessità sociali generali e collettive;

nelle scelte e nel voto i delegati sono autonomi

Del lavoro proprio e di quello svolto dall'Assemblea il delegato ha il dovere di informare le delegazioni e le organizzazioni di base o le comunità autogestite, ovvero le organizzazioni socio-politiche che lo hanno eletto a proprio rappresentante e nei confronti delle quali egli risponde del proprio operato.

Art. 142

La delegazione, ogni suo componente ed il dele gato all'Assemblea possono venire destituiti.

156

La destituzione dei membri della delegazione e dei delegati all'Assemblea in linea di principio avviene secondo la procedura e le modalità fissate per l'elezione delle delegazioni e dei delegati

Le delegazioni, i loro membri ed i delegati all'Assemblea hanno il diritto di rassegnare le dimissioni.

Art. 143

L'Assemblea, nell'ambito dei diritti e doveri della comunità socio-politica:

stabilisce la politica e decide in merito ai problemi di fondo importanti ai fini della vita politica, economica, sociale e culturale e del progresso sociale;

promulga il piano sociale, il bilancio, emana disposizioni ed altri atti generali;

prende in esame questioni di interesse collettivo per le organizzazioni del lavoro associato e per le altre organizzazioni o comunità autogestite, coordina i loro rapporti ed i loro interessi;

- promuove l'iniziativa e prende parte alla stipulazione delle intese sociali;

dibatte le questioni inerenti alla difesa popolare, alla sicurezza e all'autodifesa sociale;

prende in esame la situazione e i problemi generali della costituzionalità, della legalità e 'della magistratura, organizzando ed attuando il controllo sociale;

stabilisce le basi organizzative e le competenze degli organi della comunità socio-politica;

istituisce gli organi di amministrazione;

sceglie, nomina ed esonera determinati funzionar! di detti organi e i giudici;

si occupa dell'attuazione della politica fissata, dell'applicazione delle disposizioni e degli altri atti generali;

stabilisce una politica mirante all'applicazione delle disposizioni e degli altri atti generali nonché gli obblighi di organi ed organizzazioni in relazione all'applicazione delle disposizioni ed atti medesimi;

- attua il controllo politico sul lavoro svolto dal proprio organo esecutivo, dagli organi di amministrazione e dagli incaricati di funzioni d'autogoverno, pubbliche o di altre funzioni sociali e che rispondono del proprio operato di fronte all'Assemblea, orientando il lavoro di tali organi tramite le proprie direttive.

Art. 144

L'Assemblea è composta dalla Camera del lavoro associato, che annovera i delegati dei lavoratori delle organizzazioni del lavoro associato e delle restanti organizzazioni e comunità di lavoro autogestite, dalla Camera delle comunità locali, composta a sua volta dai delegati dei lavoratori e dei cittadini delle comunità locali, rispettivamente dalla Camera dei Comuni, costituita dai delegati dei lavoratori e dei cittadini dei Comuni, e dalla Camera socio-politica che risulta a sua volta composta dai delegati dei lavoratori e dei cittadini riuniti in organizzazioni socio-politiche.

Art. 145

Le competenze ed il modo di decidere delie Camere delle Assemblee delle comunità socio-politiche vengono stabiliti dalla Costituzione rispettivamente dallo statuto

Le competenze delle Camere vengono definite in modo da assicurare che la Camera del lavoro associato partecipi all'attività decisionale circa questioni di interesse per gli operai e per gli altri lavoratori nel lavoro sociale;

che la Camera delle comunità locali, ovvero la Camera dei Comuni, partecipi all'attività decisionale su questioni di interesse per i lavoratori ed i cittadini nelle comunità locali o nei Comuni;

ed infine in modo da garantire che la Camera socio-politica prenda parte alle decisioni concernenti questioni connesse all'attuazione dello sviluppo e alla tutela del sistema d'autogoverno socialista sancito dalla Costituzione.

Le Camere dell'Assemblea, limitatamente alle competenze della medesima, decidono su base paritaria, separatamente o durante sedute congiunte di tutte le Camere

Le Assemblee delle comunità d'interesse autogestite nelle sfere dell'educazione e istruzione, della scienza, della cultura, della sanità e della tutela sociale svolgono la propria attività decisionale su piede di parità con le competenti Camere dell'Assemblea della comunità socio-politica quando la loro attività decisionale risuiti incentrata su questioni concernenti detti campi e che rientrano nelle competenze dell'Assemblea della corrispondente comunità socio-politica. Cadesti o altri determinati diritti relativi all'attività deliberativa svolta in sede d'Assemblea della comunità socio-politica, tramite la Costituzione o tramite statuto, possono venire estesi anche alle Assemblee di altre comunità d'interesse autogestite

La delibera per devolvere parte del reddito per far fronte ai bisogni sociali generali e collettivi, riguardante l'impiego e l'ammontare dei mezzi destinati a tali bisogni, non può venire emanata senza l'approvazione della Camera del lavoro associato.

Art. 146

L'Assemblea della comunità socio-politica può indire un referendum onde porsi tempestivamente al corrente del volere dei lavoratori circa determinate questioni che rientrano nelle sue competenze o allo scopo di verificare la validità di una legge, di prescrizioni o di altri atti generali. La decisione presa sulla base dei risultati del referendum ha carattere vincolante.

Art. 147

In ogni Repubblica e in ogni Provincia Autonoma viene costituita una Presidenza della Repubblica o una Presidenza della Provincia Autonoma;

Presidenza che rappresento la Repubblica, rispettivamente la Provincia Autonoma, ed esercita altri diritti e doveri fissati dalla Costituzione.

Art. 148

Nella comunità socio-politica viene costituito, in qualità di organo esecutivo dell'Assemblea, un consiglio esecutivo oppure un corrispondente organo esecutivo collegiale

Il consiglio esecutivo è responsabile di fronte all'Assemblea della situazione nell'ambito della comunità socio-politica, dell'attuazione della politica, delle disposizioni e degli altri atti generali dell'Assemblea, nonché della coordinazione e dell'indirizzo dato al lavoro degli organi d'amministrazione.

Art. 149

L'Assemblea della comunità socio-politica provve de all'istituzione degli organi d'amministrazione

Gli organi amministrativi attuano la politica sta bilita ed applicano le norme di legge, le disposizioni e gli altri atti generali emanati dalle Assemblee e dai consigli esecutivi, eseguono le direttive delle Assem blee, sono responsabili della situazione nei settori per i quali sono stati istituiti, seguono la situazione in determinati settori promuovendone la soluzione, risol vono questioni amministrative, esercitano il controllo amministrativo e svolgono altri lavori d'amministrazio ne, preparano disposizioni e altri atti generali e svolgono altri incarichi professionali per conto dell'Assemblea della comunità socio-politica e del consiglio esecutivo

Nell'ambito delle proprie competenze gli organi dell'amministrazione sono autonomi e rispondono del proprio operato dinanzi all'Assemblea ed al consiglio esecutivo

Con il proprio lavoro gli organi dell'amministra zione assicurano una efficace attuazione dei diritti e degli interessi dei lavoratori e dei cittadini, delle orga nizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità autogestite

Gli organi dell'amministrazione collaborano reci procamente con gli organi d'amministrazione delle al tre comunità socio-politiche, con le organizzazioni del lavoro associato e con le altre organizzazioni e comu nità autogestite in merito a questioni di interesse per dette organizzazioni o comunità, assicurando un'infor mazione reciproca.

Art. 150

I rapporti reciproci degli organi di amministrazione di singole comunità socio-politiche si fondano sui diritti e doveri sanciti dalla Costituzione, dallo statuto delle comunità socio-politiche o dalle disposizioni di legge, Dalla Costituzione e dalla legge vengono definiti i diritti e i doveri degli organi d'amministrazione repubblicani o provinciali in merito al rispetto delle leggi, delle restanti disposizioni e degli atti generali, in merito al controllo dell'applicazione delle disposizioni e atti medesimi, nonché i loro diritti e doveri nei confronti degli organi d'amministrazione comunali nell'attuare le disposizioni e gli atti generali in parola.

Art. 151

I funzionari scelti e nominati vengono eletti rispettivamente nominati per un periodo di quattro anni

I membri della presidenza delle comunità sociopolitiche ed i presidenti dei consigli esecutivi possono venire eletti non più di due volte di seguito

I membri dei consigli esecutivi, i funzionar! preposti alla dirczione degli organi d'amministrazione, i restanti funzionar! e gli incaricati di funzioni d'autogoverno, pubbliche o di altre funzioni sociali - e per i quali ciò è previsto dalla Costituzione o dalla legge possono venire eletti o nominati due volte di seguito;

eccezionalmente, e secondo procedura particolare contemplata dalla Costituzione, possono venire rieletti per un ulteriore periodo di mandato.

Art. 152

Tramite norma di legge, o con delibera dell'Assemblea comunale conforme alle disposizioni di legge, alle organizzazioni del lavoro associato e alle restanti organizzazioni o comunità autogestite, alle organizzazioni sociali, alle associazioni di cittadini e alle altre organizzazioni si può demandare l'incarico di regolare con atti propri — limitatamente al rispettivo campo d'attività — determinati rapporti di interesse più ampio, di deliberare in casi singoli circa determinati diritti e doveri e di svolgere altri incarichi pubblici

Con norma di legge, o con delibera dell'Assemblea comunale conforme alle disposizioni di legge, si può stabilire il modo di svolgere gli incarichi pubblici affidati a singole organizzazioni o comunità;

si possono inoltre precisare i diritti dell'Assemblea e degli altri organi della comunità socio-politica in merito all'emanazione di direttive vincolanti dette organizzazioni o comunità nonché inerenti al controllo da esercitare sullo svolgimento degli incarichi pubblici ad esse affidati.

Titolo III

LIBERTÀ, DIRITTI E DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Art. 153

Le libertà e i diritti dell'individuo e del cittadino, sanciti da questa Costituzione, si realizzano nella soli darietà reciproca degli uomini e nell'adempimento dei doveri e delle responsabilità di ognuno nei confronti di tutti e viceversa.

Le libertà dell'individuo e del cittadino sono limitate solo dalle equivalenti libertà e diritti degli altri e dagli interessi della comunità socialista stabiliti dalla Costituzione.

Ciascuno ha il dovere di rispettare le libertà e i diritti degli altri e ne è responsabile.

Art. 154

I cittadini sono uguali nei diritti e nei doveri, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dalla fede religiosa, dal grado di istruzione e dalla condizione sociale

Tutti sono uguali di fronte alla legge.

Art. 155

Inviolabile e inalienabile è il diritto del lavoratore e del cittadino all'autogoverno;

diritto con il quale si garantisce ad ognuno la possibilità di decidere dei propri interessi personali e collettivi nelle organizzazioni del lavoro associato, nelle comunità locali, nelle comunità d'interesse autogestite, nelle altre organizzazioni o comunità d'autogoverno, nelle comunità socio-politiche e in tutte le altre forme dell'associarsi e del collegarsi reciproco su base d'autogoverno

Ciascuno è responsabile dell'attività decisionale d'autogoverno e dell'attuazione delle decisioni prese.

Art. 156

II cittadino che ha compiuto i 18 anni di età ha il diritto di eleggere e di venire eletto membro della delegazione nell'ambito dell'organizzazione di base e nella comunità autogestita, e di venire eletto delegato all'Assemblea della comunità socio-politica

L'operaio nell'organizzazione del lavoro associato ed il lavoratore presente in tutte le forme di associazione di lavoro, di mezzi e di interessi, a prescindere dall'età, ha il diritto di eleggere e di venire eletto quale membro della delegazione partecipante al lavoro delle Assemblee delle comunità socio-politiche, nonché di eleggere i delegati alle Assemblee di dette comunità

L'operaio nell'organizzazione del lavoro associato ed il lavoratore presente in tutte le forme di associazione di lavoro, di mezzi e di interessi, indipendentemente dall'età, ha il diritto di eleggere e di venire eletto e di partecipare così al lavoro dell'organo di gestione dell'organizzazione In qualità di membro del medesimo o come delegato.

Art. 157

II cittadino ha il diritto di presentare mozioni e proposte ai corpi rappresentativi ed agli organi delle comunità socio-politiche nonché altri organi od organizzazioni competenti;

ha inoltre il diritto di ottenere risposta dai medesimi e di intraprendere iniziative politiche o altre iniziative di interesse generale.

Art. 158

Ciascuno è in dovere di svolgere, scrupolosamente e nell'interesse della società socialista autogestita, la funzione d'autogoverno, pubblica o altra funzione sociale che gli è stata affidata.

Art. 159

Si garantisce il diritto al lavoro

I diritti acquisiti in base al lavoro sono inalienabili.

Tutti coloro che gestiscono o dispongono di mezzi sociali, come pure le comunità socio-politiche, hanno il dovere di creare condizioni vieppiù migliori per l'attuazione del diritto al lavoro

La comunità sociale crea le condizioni per l'abilitazione dei cittadini che non sono completamente abili al lavoro e le condizioni per una loro occupazione adeguata

Si garantisce, alle condizioni stabilite dalla legge, il diritto all'assicurazione materiale in caso di disoccupazione provvisoria

Contrariamente al suo volere, l'operaio può subire la cessazione de! proprio rapporto di lavoro solo alle condizioni e nel modo stabiliti dalla legge

Coloro che si rifiutano di lavorare, pur essendone in grado, non godono dei diritti e della tutela derivati dal lavoro.

Art. 160

Si garantisce la libertà del lavoro

Ognuno sceglie liberamente la propria professione e il proprio impiego

Ad ogni cittadino sono accessibili, a parità di condizioni, ogni posto di lavoro ed ogni carica nella società

È proibito il lavoro forzato.

Art. 161

II lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che garantiscano la sua integrità fisica, morale e la sua sicurezza.

Art. 162

L'operaio ha diritto ad un orario di lavoro definito, L'orario di lavoro degli operai non può superare le 42 ore settimanali. Con provvedimento di legge, per determinate attività ed in determinati casi, si può stabilire che l'orario di lavoro — per un periodo di tempo limitato - superi le 42 ore settimanali qualora ciò si renda necessario data la natura del lavoro o per circostanze particolari

Tramite norma di legge si possono stabilire le condizioni per la riduzione dell'orario di lavoro

L'operaio ha diritto al riposo giornaliero e settimanale nonché a ferie annuali retribuite della durata minima di 18 giorni.

L'operaio ha diritto alla tutela sanitaria, alla tutela in genere e alla sicurezza personale sul lavoro

I giovani, le donne e gli invalidi godono di una speciale tutela sul lavoro.

Art. 163

II diritto dell'operaio all'assicurazione sociale viene garantito attraverso l'assicurazione obbligatoria secondo i principi di reciprocità, di solidarietà e 'sulla base del lavoro accumulato nelle comunità d'interesse autogestite, sulla base dei contributi detratti dal reddito individuale e dai contributi devoluti dal reddito delle organizzazioni del lavoro associato, ovvero dai contributi versati dalle altre organizzazioni o comunità nelle quali l'operaio lavora. Tale assicurazione, con formemente alle disposizioni di legge, garantisce al l'operaio il diritto alla tutela sanitaria e gli altri diritti in caso di malattia, in caso di maternità, di diminu zione o perdita della capacità lavorativa, di disoccu pazione e di vecchiaia nonché il diritto ad altre forme di assicurazione sociale;

per i membri della sua fami glia garantisce il diritto alla tutela sanitaria, alla pen sione di famiglia ed altri diritti nel campo dell'assicu razione sociale.

I diritti d'assicurazione sociale per i lavoratori ed i cittadini non inclusi nell'assicurazione sociale obbli gatoria vanno regolati, in conformità con le norme di legge, secondo i principi di reciprocità e solidarietà.

Art. 164

Al cittadino si garantisce il diritto di fruire del decreto di alloggio nell'abitazione di proprietà socia le;

decreto che, alle condizioni fissate dalla legge, gli consente di usufruire in permanenza dell'abitazione di proprietà sociale onde soddisfare le sue necessità personali e familiari in campo abitativo.

Il diritto dei cittadini a usufruire di un'abitazione sulla quale esiste diritto di proprietà privata viene regolato dalla legge.

Art. 165

L'istruzione elementare della durata minima di otto anni è obbligatoria.

Le condizioni materiali e d'altro genere per la fondazione ed il lavoro degli istituti scolastici e degli altri enti preposti all'istruzione del cittadino onde migliorarne le attività vengono assicurate, sulla base dei principi di solidarietà e reciprocità, dai lavoratori, dalle organizzazioni de! lavoro associato e dalle restanti organizzazioni e comunità autogestite, nonché — conformemente alla legge — dalle comunità sociopolitiche tramite le comunità d'interesse autogestite

I cittadini - a parità di condizioni, secondo quanto stabilito dalla legge - hanno il diritto di conseguire una determinata istruzione e una preparazione professionale a tutti i livelli d'istruzione, in tutti i tipi di scuola o di altri enti educativi.

Art. 166

Si garantisce la libertà di pensiero e di scelta.

Art. 167

Si garantisce la libertà di stampa, delle altre forme d'informazione e espressione pubblica, la libertà d'associazione, la libertà di parola e di pronunciarsi in pubblico, la libertà di raduno e di altre forme di assembramento pubblico

I cittadini hanno diritto di esprimere e pubblicare le proprie opinioni tramite i mezzi d'informazione

I cittadini, le organizzazioni e le associazioni di cittadini possono, alle condizioni fissate dalla legge, essere editori di stampa e diffondere informazioni tramite altri mezzi di comunicazione.

Art. 168

AI cittadino si garantisce il diritto di essere informato degli avvenimenti nel Paese e nel mondo, che .rivestono importanza per la sua esistenza e per il suo iavoro, nonché delle questioni di interesse per la collettività

La stampa, la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione e diffusione sono in dovere di informare il pubblico esattamente ed obiettivamente e di render note le opinioni e le informazioni degli organi, delle organizzazioni e dei cittadini che rivestono interesse per il pubblico

Si garantisce il diritto alla rettifica dell'informazione pubblicata, con la quale siano stati lesi i diritti o gli interessi di persone, di organi od organizzazioni.

Art. 169

La creazione scientifica e la creazione artistica sono libere

Gli autori di opere scientifiche od artistiche, di scoperte scientifiche e di invenzioni tecniche, sulle proprie creazioni esercitano diritti morali e materiali. I diritti esercitati dagli autori sulle proprie creazioni non possono contrapporsi agli interessi della società circa l'applicazione di dette scoperte scientifiche o invenzioni tecniche

L'entità, la durata, la limitazione, la cessazione e la tutela dei diritti attribuiti agli autori circa le loro opere, nonché i diritti delle organizzazioni del lavoro associato nelle quali le opere medesime hanno tro vato creazione in virtù dell'associarsi di lavoro e di mezzi, vengono stabiliti dalla legge.

Art. 170

Al cittadino si garantiscono la libertà di esternare la propria appartenenza etnica, rispettivamente nazionale, la libertà di esprimere la propria cultura nazionale e la libertà d'uso della propria lingua nelle forme parlata e scritta

Il cittadino non è tenuto a dichiarare a quale popolo, rispettivamente gruppo nazionale, appartenga;

ne è tenuto ad optare per l'appartenenza ad uno dei popoli o ad uno dei gruppi nazionali

È anticostituzionale e punibile ogni propagazione o attuazione di discriminazioni nazionali, come pure ogni istigazione all'odio o all'intolleranza nazionale, razziale o religiosa.

Art. 171

Gli appartenenti ai gruppi etnici, conformemente a quanto sancito dalla Costituzione e dalla legge, hanno diritto all'uso della propria lingua nelle forme parlata e scritta durante l'esercizio dei propri diritti e doveri nonché nel corso dei procedimenti dinanzi agli organi statali e alle organizzazioni che espletano pubblici incarichi.

168

Gli appartenenti ai popoli ed ai gruppi nazionali della Jugoslavia, entro il territorio di ciascuna Repubblica o Provincia Autonoma, hanno diritto - come stabilito dalle norme di legge — all'istruzione nella propria lingua.

Art. 172

La difesa del Paese è diritto inviolabile e inalienabile ed il più alto dovere e onore di ogni cittadino.

Art. 173

È diritto e dovere del cittadino partecipare all'autodifesa sociale.

Art. 174

La professione di una fede è libera ed è questione privata dell'individuo

Le comunità religiose sono separate dallo stato e sono libere nello svolgimento delle proprie funzioni e riti religiosi

Le comunità religiose possono fondare solamente scuole religiose per la preparazione dei sacerdoti

È anticostituzionale abusare della religione e delle attività religiose per fini politici

La comunità sociale può aiutare materialmente le comunità religiose

Entro i limiti fissati dalla legge, le comunità religiose possono esercitare diritto di proprietà su beni immobili.

Art. 175

La vita dell'uomo è inalienabile

La pena di morte è comminabile solo eccezionalmente, e si può infliggere solo per le più gravi forme di reato.

Art. 176

Si garantiscono l'inviolabilità della personalità umana, della vita personale e familiare e gli altri diritti della persona

E vietata e punibile ogni estorsione di confessioni o dichiarazioni.

Art. 177

La libertà dell'individuo è inalienabile

Nessuno può venire privato della libertà, tranne che nei casi e secondo la procedura fissati dalla legge.

La privazione della libertà può protrarsi soltanto fino a quando le condizioni di legge lo consentono

La privazione illegale della libertà è punibile.

Art. 178

La persona per la quale esiste il fondato sospetto che abbia commesso un reato può essere sottoposta a detenzione e trattenuta in stato di reclusione pre ventiva solamente quando ciò risulti necessario ai fini del procedimento penale o per la sicurezza delle per sone. Lo stato di reclusione viene decretato su dispo sizione del tribunale, e solo eccezionalmente - secon do le condizioni stabilite dalla legge — su disposizione di altri organi legalmente autorizzati, per una durata massima di tre giorni

All'atto dell'incarcerazione, o al più tardi entro 24 ore dall'atto medesimo, alla persona privata della libertà deve essere consegnato il relativo mandato scritto con la motivazione dell'arresto. Contro tale mandato la persona privata della libertà ha diritto di inoltrare ricorso, che deve essere evaso dal tribu nale nel giro di 48 ore.

La durata dell'incarcerazione deve ridursi al più breve tempo possibile.

Su decisione di un tribunale di primo grado la carcerazione preventiva può durare al massimo tré mesi. Su decisione del Tribunale supremo tale termine può prolungarsi di altri tré mesi. Se entro la scadenza di detto periodo non si provvede a formulare l'atto d'accusa, l'imputato viene rimesso in libertà.

Art. 179

Si garantisce il rispetto della personalità e della dignità umana durante il procedimento penale e durante ogni altro procedimento, durante il periodo di limitazione o privazione della libertà e durante l'espiazione della condanna.

Art. 180

A ciascuno è garantita una uguale difesa dei propri diritti durante il procedimento dinanzi al tribunale, agli organi statali e dinanzi agli altri organi ed organizzazioni che decidono dei suoi diritti, dei suoi doveri e dei suoi interessi

A ciascuno è garantito il diritto al ricorso o ad altro strumento giuridico contro le sentenze dei tribunali e contro le decisioni degli organi statali e degli altri organi od organizzazioni con le quali si dispone dei suoi diritti o dei suoi interessi sanciti dalla legge

L'assistenza giuridica viene garantita per mezzo dell'avvocatura, quest'ultima considerata quale servizio sociale autonomo, o tramite altre forme di assistenza giuridica.

Art. 181

Nessuno può essere punito per un'azione che prima di venire compiuta non sia stata contemplata dalla legge, o da disposizioni fondate su norme di legge, come azione perseguibile, e per la quale non sia stata prevista condanna.

I reati e le sanzioni penali possono venire definiti soltanto dalla legge

Le sanzioni penali vengono comminate da! tribunale competente secondo la procedura stabilita dalla legge

Nessuno può essere ritenuto colpevole di un reato fino a quando lo stesso non sia stato accertato con sentenza di tribunale passata in giudicato.

La persona che sia stata ingiustamente condannata per un reato, oppure che sia stata privata della libertà senza fondati motivi, ha diritto alla riabilitazione, all'indennizzo del danno patito tramite i mezzi sociali, nonché alle altre spettanze previste dalla legge.

Art. 182

Si garantisce il diritto alla difesa

Nessuno che sia perseguibile dal tribunale, o da altro organo autorizzato a condurre un procedimento, può venire condannato se prima non sia stato interro gato in base alla legge o non gli sia stata offerta la possibilità di difendersi

L'imputato ha diritto al patrocinio di un difensore al quale, conformemente olle disposizioni di legge, viene consentita la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dell'imputato. Con norme di legge si stabi liscono i casi in cui l'imputato deve avere un difen sore.

Art. 183

Ai cittadini si garantisce la libertà di movimento e di domicilio

La restrizione alla libertà di movimento e di residenza può essere prevista dalla legge, e ciò unicamente per consentire lo svolgimento di procedimenti giudiziarii per impedire il diffondersi di malattie infettive, per tutelare l'ordine pubblico o nel caso che ciò si renda necessario negli interessi della difesa del Paese.

Art. 184

II domicilio è inviolabile

Nessuno, se non sulla base di un mandato emesso a norma di legge, può penetrare nell'abitazione altrui o in altri locali, ne sottoporre i medesimi a perquisizione senza il benestare della persona tenutaria

All'atto della perquisizione ha diritto di presenziare la persona il cui domicilio e i cui locali vengono sottoposti a perquisizione, oppure un membro della sua famiglia o un suo rappresentante

La perquisizione può avere luogo solo alla presenza di due testimoni

Secondo le condizioni indicate dalle norme di legge, a un pubblico ufficiale è consentito di penetrare nell'abitazione o nei locali altrui pure essendo sprovvisto di un mandato emesso dall'organo competente ed effettuare la perquisizione facendo a meno della presenza di testimoni qualora ciò risulti indispensabile per la cattura immediata dell'autore di un reato o per la sicurezza delle persone e del patrimonio, oppure ove risulti evidente che, in modo diverso, non sarebbe possibile accedere alle prove necessario per il procedimento penale

Ogni penetrazione illegale nel domicilio o nei locali altrui, e la loro perquisizione, è proibita e perseguibile.

Art. 185

II segreto epistolare e degli altri strumenti di comunicazione è inviolabile

Unicamente tramite disposizione di legge è decretabile che, sullo base della decisione di un organo competente, si possa recedere dal principio dell'inviolabilità del segreto epistolare e degli altri strumenti di comunicazione nel caso in cui ciò risulti necessario ai fini del procedimento penale o della sicurezza del Paese.

Art. 186

Ciascuno ha diritto alla tutela della salute

Con disposizioni di legge si stabilisce in quali casi i cittadini sprovvisti di assicurazione abbiano diritto alla tutela sanitaria fruendo dei mezzi sociali.

Art. 187

Ai combattenti della guerra popolare di liberazione, agli invalidi di guerra, ai membri delle famiglie dei combattenti caduti si garantiscono diritti attraverso i quali si consegue la loro sicurezza sociale e diritti speciali stabiliti dalla legge

Agli invalidi di guerra si garantiscono la riabilitazione al lavoro, i diritti d'invalidità e altre forme di tutela.

Art. 188

La madre e il bambino godono di una particolare tutela sociale.

Sotto particolare tutela sociale risultano posti i minorenni ai quali non provvedono i genitori, e altre persone non in grado di aver cura di sé e di difendere i propri interessi e diritti.

Art. 189

I cittadini inabili al lavoro e che non possiedono mezzi di sostentamento, hanno diritto all'assistenza della comunità sociale.

Art. 190

La famiglia gode della protezione della società.

Il matrimonio, e i rapporti giuridici nel matrimonio e nella famiglia, sono regolati dalla legge.

Si contrae validamente il matrimonio mediante il libero consenso delle persone che lo stipulano davanti al competente organo.

I genitori hanno il diritto e il dovere di occuparsi dell'allevamento e dell'educazione dei figli. I figli han no il dovere di occuparsi dei loro genitori che hanno bisogno di assistenza.

I figli nati fuori del matrimonio godono degli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio.

Art. 191

L'uomo ha diritto di decidere liberamente della nascita dei figli. Tale diritto può essere limitato solo per proteggere la salute.

Art, 192

L'uomo ha diritto a un ambiente vitale sano. La comunità sociale assicura le condizioni per tradurre in atto tale diritto.

Art. 193

Chiunque faccia uso del suolo, dell'acqua o di altri beni naturali deve farlo in modo da assicurar® le condizioni per il lavoro e la vita dell'uomo in un ambiente sano.

Ognuno ha il dovere di proteggere la natura e i suoi beni, le bellezze e le rarità naturali e i monumenti culturali.

i

Art. 194

Si garantisce il diritto all'eredità. L'eredità è regolata dalla legge.

Nessuno può conservare per eredità la proprietà di beni immobili e di mezzi di lavoro in quantità superiore a quella stabilita dallo Costituzione o dalla , legge.

Le legge può limitare l'eredità del patrimonio di persone che abbiano usufruito dell'assistenza o di altro aiuto della comunità sociale.

\ Art. 195

A parità di condizioni, e proporzionalmente alla proprie possibilità materiali, ognuno ha il dovere di

contribuire al soddisfacimento dei bisogni sociali generali.

Art. 196

È dovere di ognuno porgere aiuto agli altri nel pericolo e partecipare solidarmente con gli altri alla rimozione del generale pericolo.

Art. 197

I-;- Ognuno ha il dovere di osservare la Costituzione ! :

e la legge.

':. La legge stabilisce le condizioni in cui l'omissione dei doveri fissati dalla Costituzione è punibile,

Art. 198

È anticostituzionale e punibile qualsiasi arbitrio che violi o limiti il diritto dell'uomo, a prescindere da chi lo compie.

Nessuno può ricorrere alla costrizione, ne limitare il diritto di un altro, eccezion fatta nei casi e con la procedura fissata dalla legge.

Art. 199

Ognuno ha il diritto di essere risarcito dei danni che, nell'esercizio di un servizio o altra attività di un organo dello stato o di altra organizzazione che esplica affari di pubblico interesse, gli vengono arrecati dall'operato illegale o scorretto della persona o del l'organo che svolge tale servizio o attività

Deve risarcire il danno la comunità socio-politica, rispettivamente l'organizzazione, in cui si svolge l'attività o il servizio. La parte lesa ha diritto, in conformità alla legge, di esigere anche il risarcimento diretto dalla persona che gli ha arrecato il danno.

Art. 200

Il cittadino della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia all'estero gode dell'assistenza della Re pubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Il cittadino della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non può essere privato della cittadinanza, espulso dal Paese o estradato

Il cittadino della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia che è assente dal Paese ed ha altra cittadinanza, solo eccezionalmente, in base alla legge federale, può essere privato della cittadinanza della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, qualora con la sua attività arrechi danno agli interessi internazionali ed altri della Jugoslavia o qualora rifiuti di compiere i doveri di cittadino.

Art. 201

Gli stranieri in Jugoslavia godono delle libertà e dei diritti dell'uomo stabiliti da questa Costituzione ed hanno gli altri diritti e doveri che sono stabiliti dalla legge e da accordo internazionale.

Art. 202

Si garantisce il diritto d'asilo ai cittadini stranieri, ed alle persone prive di cittadinanza, che sono perseguitate per il loro impegno in favore di concezioni e movimenti democratici, della liberazione sociale e nazionale, della libertà e dei diritti della personalità umana o della libertà della creazione scientifica o artistica

Art. 203

Le libertà e i diritti garantiti da questa Costituzione non possono essere soppressi o limitati

Nessuno deve servirsi delle libertà e dei diritti stabiliti da questa Costituzione per minare i fondamenti dell'ordinamento socialista d'autogoverno democratico stabilito dalla stessa, minacciare l'indipendenza del Paese, violare le libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino garantiti da questa Costituzione, minacciare la pace e la collaborazione internazionale, alimentare odio o insofferenza nazionale, razziale o religiosa, istigare ad atti criminosi, ne si può far uso di tali libertà in maniera da offendere la morale pubblica. È la legge a stabilire in quali casi e in quali circostanze, l'uso della libertà in senso contrario a questa Costituzione comporta la limitazione o il divieto dell'esercizio di tali libertà

Queste libertà e questi diritti si attuano e i doveri si compiono conformemente a questa Costituzione. Si può prescrivere unicamente con legge il modo di attuare singole libertà e diritti ma questo soltanto nei casi previsti da questo Costituzione o quando ciò si renda indispensabile per la loro attuazione. • Si assicura la tutela giudiziaria delle libertà e dei diritti garantiti da questa Costituzione.

Titolo IV LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E LEGISLATIVA

Art. 204

Per attuare i rapporti socio-economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla legge e per tutelare le libertà e i diritti dell'uomo e del cittadino, l'autogoverno, la proprietà sociale, i diritti d'autogoverno e d'altro genere delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'auto governo e delle comunisocio-politiche, si garantisce la difesa della legittimità costituzionale e legislativa.

Art. 205

La cura della legittimità costituzionale e legislativa è compito dei tribunali, degli organi delle comunità socio-politiche, delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno e dei titolari delle funzioni d'autogoverno, pubbliche e di altre funzioni sociali.

Le corti costituzionali assicurano la difesa della legittimità costituzionale e legislativa conformemente alla Costituzione.

È diritto e dovere dei lavoratori e dei cittadini di promuovere l'iniziativa per tutelare la legittimità costituzionale e legislativa.

Art. 206

La Costituzione repubblicana e la Costituzione provinciale non può essere in contrasto con la Costituzione della RSFJ.

Tutte le leggi e le altre disposizioni e atti generali degli organi delle comunità socio-politiche e gli atti generali d'autogoverno delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno devono essere conformi alla Costituzione della RSFJ.

Art. 207

Tutte le disposizioni e gli altri atti generali degli

organi federali devono essere conformi alle leggi federali.

La legge repubblicana e provinciale e le altre disposizioni ed atti generali degli organi delle comunità politico-sociali, nonché gli atti generali d'autoverno, non possono essere in contrasto con la legge federale. Se la legge repubblicana o provinciale è in contrasto con la legge federale, verrà applicata provvisoriamente, fino alla sentenza della Corte costituzionale, la legge repubblicana o provinciale;

ma se del l'esecuzione della legge federale sono responsabili gli organi federali, si applicherà le legge federale Se l'organo che decide per le singole materie ritiene che la legge, altra disposizione o atto generale d'autogoverno non sia conforme alla legge federale rispettivamente che sia in contrasto con la legge federale, ha il dovere di promuovere procedimento presso la Corte costituzionale.

Art. 208

Le leggi e le altre disposizioni e atti generala delle comunità socio-politiche sono pubblicati prima di entrare in vigore

Gli atti generali di autogoverno non possono essere applicati se prima non sono pubblicati in maniera adeguata.

Art. 209

Le leggi federali e le altre disposizioni ed atti generali federali entrano in vigore al più presto entro otto giorni dalla data della pubblicazione

Solamente per ragioni particolarmente giustificate si può stabilire che la legge, la disposizione o altro atto generale della Federazione entri in vigore entro un termine più breve di otto giorni dalla data della pubblicazione o nel giorno stesso della pubblicazione.

Art. 210

Gli accordi internazionali si applicano dal giorno dell'entrata in vigore, qualora non si stabilisca altrimenti con l'atto di ratifica o con l'accordo autorizzato da parte dell'organo competente

I tribunali applicano direttamente gli accordi internazionali pubblicati.

Art. 211

Le leggi e le altre disposizioni ed atti generali degli organi delle comunisocio-politiche non possono avere effetto retroattivo.

Soltanto con legge si può stabilire che singole sue disposizioni, qualora lo esiga l'interesse generale, abbiano effetto retroattivo.

Gli atti punibili sono stabiliti e le punizioni per tali atti sono fissate in base alla legge o disposizione in vigore nel momento in cui l'atto è stato compiuto, eccezion fatta nel caso che la nuova legge sia più blonda per l'autore dell'atto.

Art. 212

Tutti i singoli atti e le misure degli organi del l'amministrazione e degli altri organi dello stato che esplicano funzioni esecutive ed amministrative e i singoli atti delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, che esse promulgano nell'esercizio di pubblici poteri, devono poggiare sulla legge o altra disposizione legalmente promulgata.

Art. 213

Gli organi statali, le organizzazioni del lavoro associato e le altre organizzazioni e comunità di autogoverno che esercitano pubbliche funzioni, possono, in singole materie, decidere dei diritti e doveri o, in base alla legge, ricorrere a misure coercitive solamente con la procedura fissata dall-a legge, in cui a ciascuno è data lo possibilità di difendere i suoi diritti e interessi, di ricorrere contro l'atto promulgato o di usufruire di altro strumento legale previsto dalla legge.

Gli organi dell'amministrazione possono imporre, a singole organizzazioni e comunità d'autogoverno, doveri relativi alla loro attività, soltanto se ne sono espressamente autorizzati dalla legge e con la procedura stabilita dalla legge.

180

Art. 214

L'ignoranza della lingua nella quale si svolge il procedimento non deve essere di ostacolo alla difesa e alla attuazione dei diritti e dei giustificati" interessi dei cittadini e delle organizzazioni

Si garantisce a chiunque il diritto di usare ila propria lingua nel procedimento davanti al tribunale o ad altri organi dello stato, organizzazioni del lavoro associato e altre organizzazioni e comunità d'autogoverno che, nell'esercizio di pubblici poteri, sono chiamate a decidere in merito ai diritti ed ai doveri dei cittadini, e, in tale procedura, di essere messo a conoscenza dei fatti nella propria lingua.

Art. 215

Contro le decisioni e altri singoli atti degli organi della magistratura, dell'amministrazione o di altri organi dello stato e contro analoghi atti delle organizzazioni e comunità d'autogoverno che esercitano pubblichi poteri, promulgati in prima istanza, si può fare ricorso al competente organo

Eccezionalmente, in singoli casi, si può escludere con legge il diritto di appello se la tutela dei diritti e della legalità è assicurata in altro modo.

Art. 216

Della legalità dei singoli atti risolutivi con i quali gli organi dello stato o le organizzazioni e comunità d'autogoverno che esercitano pubblici poteri regolano diritti e doveri, decide il tribunale mediante contenzioso amministrativo, se per la determinata materia la legge non prevede altra tutela giuridica

Solo per legge, in determinate specie di affari amministrativi, si può eccezionalmente escludere il contenzioso amministrativo.

Titolo V

LA MAGISTRATURA E LA PUBBLICA ACCUSA

Art. 217

La funzione della giustizia, nel sistema unitario del potere e dell'autogoverno della classe operaia e di tutti i lavoratori, è esercitata dai tribunali ordinari in quanto organi del potere statale e dai tribunali d'autogoverno

Art. 218

I tribunali tutelano le libertà e i diritti dei cittadini, la posizione d'autogoverno dei lavoratori e delle organizzazioni e comunità d'autogoverno ed assicura no la legittimità costituzionale e legislativa.

Art. 219

Nell'esercizio dell'amministrazione della giustizia i tribunali sono indipendenti e giudicano in base alla Costituzione, alle leggi ed agli atti generali d'auto governo.

Art. 220

I tribunali ordinar! si istituiscono per legge

La competenza, la composizione e l'orgqnizzazione dei tribunali ordinar!, nonché la procedura da seguire, sono stabiliti dalla legge

Art. 221

I tribunali ordinari decidono nelle cause concernenti rapporti personali, diritti e doveri fondamentali dei cittadini, diritti e doveri delle comunità politicosociali;

infliggono condanne ed altre misure agli autori di reati e di altri atti punibili a termine di legge;

decidono in merito alla legalidei singoli atti degli organi dello stato e delle organizzazioni che esercitano pubbliche funzioni;

risolvono le contese concernenti rapporti patrimoniali e di lavoro, se la soluzione di tali contrasti non è affidata a tribunali di autogoverno, e altri rapporti quando ciò sia previsto dalla legge.

182

I reati di militari e determinati reati di altre persone che riguardano la difesa nazionale e la sicurezza del Paese, nonché altre questioni giuridiche concernenti il servizio nell'Armata popolare jugoslava, sono giudicati dai tribunali militari.

Art. 222

I tribunali ordinari seguono e studiano i rapporti sociali ed i fenomeni che interessano l'esercizio delle loro funzioni e inoltrano alle Assemblee delle corrispondenti comunità socio-politiche, agli organi dello stato e alle organizzazioni e comunità d'autogoverno proposte per prevenire fenomeni socialmente pericolosi e dannosi e per consolidare la legalità, le responsabilità sociali e la morale socialista

Nella loro giurisdizione i tribunali ordinari hanno il diritto ed il dovere di informare l'Assemblea della corrispondente comunità socio-politica in merito all'applicazione della legge e all'attività dei tribunali, e i tribunali militari di informare la Presidenza della RSFJ, rispettivamente il Presidente della Repubblica, in quanto Comandante supremo.

Art. 223

I tribunali di autogoverno si istituiscono con atto o accordo d'autogoverno delle parti, in conformità con la Costituzione e la legge. Per determinate controversie i tribunali d'autogoverno possono essere istituiti anche per legge

La competenza, l'organico e l'organizzazione del tribunale d'autogoverno e la procedura che deve seguire sono regolamentate dalla legge, rispettivamente dall'atto costitutivo del tribunale, in conformità con la legge.

Art. 224

I tribunali d'autogoverno risolvono, secondo quanto definito dalla Costituzione e dalla legge, cause concernenti rapporti socio-economici, vari rapporti

di autogoverno e altre questioni, loro affidate dai lavoratori delle organizzazioni del lavoro associato, delle comunità d'interesse e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, cause insomma scaturite dai mutui rapporti che regolano tra loro o che derivano dai diritti di cui dispongono liberamente quando la legge non stabilisca che determinate specie di contese vanno risolte dai tribunali ordinar!

I cittadini possono, di comune accordo, affidare la soluzione di singoli contrasti, concernenti i diritti di cui godono liberamente, a consigli di conciliazione, a giurie erette o ad altri tribunali d'autogoverno, se la legge non stabilisce altrimenti.

Art. 225

I tribunali d'autogoverno vengono istituiti come tribunali del lavoro associato, di arbitraggio, consigli di conciliazione, tribunali eletti o come altre forme di tribunali di autogoverno.

Art. 226

II tribunale del lavoro associato giudica sull'esistenza di condizioni per costituire delle organizzazioni di base del lavoro associato e delle organizzazioni di lavoro nonché sulle richieste di tutela del diritto al lavoro con i mezzi sociali, degli altri diritti d'autogoverno e del patrimonio sociale, risolvendo altresì i contrasti concernenti la costituzione o la scissione delle organizzazioni di base del lavoro associato;

la fusione, la consociazione e la separazione delle organizzazioni del lavoro associato;

la stipulazione e l'applicazione degli accordi d'autogoverno sull'associazione e sui mutui rapporti nel lavoro associato nonché altre specie di contrasti contemplati dalla legge e relativi ai rapporti socio-economici e altri rapporti d'autogoverno

La legge federale stabilisce i principi per l'istituzione, le competenze e l'organico dei tribunali del lavoro associato e per la procedura che devono seguire.

184

Art. 227

II dibattimento davanti al tribunale è pubblico

Ai fini di proteggere segreti, tutelare la morale, gli interessi dei minorenni o di salvaguardare altri particolari interessi della comunità sociale, la legge stabilisce in quali casi si può escludere il pubblico dal dibattimento.

Art. 228

II tribunale giudica in consiglio

La legge può stabilire che di determinate cose giudichi il giudice singolo.

Art. 229

Con le modalità stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo del tribunale, al processo partecipano giudici nonché lavoratori e cittadini in veste di giudici, giudici a latere e giurati

La legge può stabilire che in determinati tribunali, e per determinate materie, al processo partecipino soltanto giudici.

Art. 230

I giudici e i cittadini che partecipano al giudizio del tribunale ordinario sono eletti e revocati dall'Assemblea della corrispondente comunità politicosociale

I giudici dei tribunali ordinar! sono eletti e revocati con le modalità, alle condizioni e con la procedura che assicuri capacità professionale e qualità politico-morali per l'esercizio della magistratura e per l'indipendenza del giudice in giudizio

I giudici, e i cittadini che partecipano al giudizio al tribunale ordinario, sono eletti per un determinato periodo di tempo e possono essere rieletti

I giudici, i cittadini e i lavoratori che partecipano al giudizio nel tribunale d'autogoverno, sono eletti, nominati e revocati con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 231

Nessuno, che prende parte al giudizio, può essere richiamato a responsabilità per l'opinione espressa ai fini della formulazione della sentenza del tribunale, e nel procedimento promosso per reato compiuto nell'esercizio della funzione di giudice non può essere incarcerato senza il consenso della competente Assemblea della comunità socio-politica.

Art. 232

il giudice non può svolgere un servizio o un lavoro incompatibile con la funzione giudiziaria.

Art. 233

In merito all'appello o ad altro strumento giuri dico avverso la sentenza del tribunale può decidere soltanto il tribunale competente.

Con la legge rispettivamente con l'atto costitutivo del tribunale d'autogoverno si stabilisce quando e a quali condizioni è consentito ricorrere contro le sue sentenze.

La legge stabilisce a quali condizioni la sentenza del tribunale d'autogoverno può essere impugnata anche davanti a un tribunale ordinario, e regola l'esecuzione di tali sentenze.

| Art. 234

Le sentenze dei;

tribunali sono valide ed esecutive in tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.'

\ Art. 235

La pubblica accusale un organo statale indipendente che persegue gli autori di reati e di altri atti punibili a termini della legge, adotta le misure stabilite dalla legge e ricorre agli strumenti giuridici a tutela della legittimità costituzionale e legislativa.

La pubblica accusa esercita la sua funzione in conformità alla Costituzione e alla legge e in armonia con la politica fissata dagli atti generali delle Assemblee delle comunità socio-politiche

La pubblica accusa ha il diritto e il dovere di informare l'Assemblea della corrispondente comunità socio-politica circa .l'applicazione della legge e del suo lavoro

Art. 236

L'accusa militare persegue gli autori di reati che sono di competenza dei tribunali militari, adotta le misure stabilite a tutela degli interessi della comunità sociale e ricorre agli strumenti giuridici a tutela della legittimità costituzionale e legislativa con le modalità stabilite dalla legge federale.

Titolo VI

LA DIFESA POPOLARE

Art. 237

È diritto inviolabile ed inalienabile dei popoli e dei gruppi nazionali della Jugoslavia, dei lavoratori e dei cittadini di preservare e difendere l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordinamento sociale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sancito dalla Costituzione della RSFJ.

Art. 238

Nessuno ha il diritto di riconoscere o firmare la capitolazione e riconoscere l'occupazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia o di una sua parte. Nessuno ha il diritto di impedire, ai cittadini della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, di combattere contro il nemico che ha aggredito il Paese. Tali atti sono anticostituzionali e sono puniti come tradimento del Paese

Il tradimento del Paese è il più grave reato contro il popolo ed è punito come crimine grave.

Art. 239

I diritti e i doveri della Federazione e dei suoi organi, nel campo della difesa popolare, sono fissati da questa Costituzione

È diritto e dovere dei Comuni, delle Provincie Autonome, delle Repubbliche e delle altre comunità socio-politiche di regolare e organizzare, ciascuna nel proprio territorio e in armonia con il sistema della difesa popolare, la difesa popolare stessa e di dirigere la difesa territoriale, la difesa civile, gli altri preparativi per la difesa del Paese e, in caso di aggressione al Paese, di organizzare la resistenza globale del popolo e di dirigerla

Le organizzazioni del lavoro associato e le altre organizzazioni e comunità d'autogoverno, esercitano il diritto e il dovere della difesa del Paese in armonia con la legge, con i piani e con le decisioni delle comunità socio-politiche, assicurano i mezzi per la difesa popolare ed eseguono gli altri compiti di interesse per la difesa in argomento. Queste organizzazioni e comunità sono responsabili dell'esecuzione di tali compiti.

Art. 240

Le Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia difendono l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordinamento sociale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia stabilito da questa Costituzione

Le Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia costituiscono un'entità unica e constano dell'Armata popolare jugoslava, in quanto forza armata comune di tutti i popoli e gruppi nazionali e di tutti i lavoratori e cittadini, e della difesa territoriale, in quanto più ampia forma di resistenza globale armata organizzata

Ogni cittadino che, con le armi o in altro modo, partecipa alla resistenza contro l'aggressore, è appartetenente alIe Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Art. 241

L'obbligo del servizio militare dei cittadini è generale

Art. 242

In merito all'organico del quadro di comando e alla nomina dei comandi superiori e dei posti direttivi nell'Armata popolare jugoslava, si applica il principio della rappresentanza, proporzionale il più possibile, delle Repubbliche e delle Provincie Autonome.

Art. 243

In conformità alla Costituzione della RSFJ, nelle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si assicura l'eguaglianza delle lingue parlate e scritte dei popoli e dei gruppi nazionali della Jugoslavia

Nel comando e nell'istruzione, nell'Armata popolare jugoslava, in armonia con la legge federale, si può usare una delle lingue dei popoli della Jugoslavia e, nelle sue parti, le lingue dei popoli e dei gruppi nazionali.

PARTE TERZA

RAPPORTI NELLA FEDERAZIONE E DIRITTI E DOVERI DELLA FEDERAZIONE

Titolo I

1 RAPPORTI NELLA FEDERAZIONE

Art. 244

Nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, i popoli e i gruppi nazionali, i lavoratori e i cittadini realizzano ed assicurano la sovranità, l'eguaglianza, la libertà nazionale, l'indipendenza, l'integrità territoriale, la sicurezza, l'autodifesa sociale, la difesa del Paese, la posizione internazionale e le relazioni del Paese con gli altri stati e le organizzazioni internazionali, il sistema dei rapporti socio-economici socialisti d'autogoverno, le basi unitarie del sistema politico, i fondamenti delle libertà democratiche e dei diritti dell'uomo e del cittadino, la solidarietà e la sicurezza sociale dei lavoratori e dei cittadini e l'unità del mercato jugoslavo, concordando il comune sviluppo economico e sociale e gli altri loro comuni interessi

Tali comuni interessi si attuano:

- tramite gli organi federali, con la paritaria partecipazione e responsabilità, in detti organi, delle Repubbliche e delle Provincie Autonome nel determinare e realizzare la politica della Federazione;

tramite gli organi federali, sulla base di deliberazioni o del consenso delle Repubbliche e delle Provincie Autonome;

con la collaborazione diretta e l'intesa delle Repubbliche, delle Provincie Autonome, dei Comuni e delle altre comunità socio-politiche;

con l'accordo d'autogoverno, la contrattazione sociale e l'associazione delle organizzazioni del lavo ro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno;

con l'azione delle organizzazioni socio-economiche e di altre organizzazioni sociali ed associazioni dei cittadini;

- con l'opera libera e multiforme dei cittadini

Con la Costituzione della RSFJ viene fissato quali diritti e doveri, nell'attuazione degli interessi comuni, la Federazione esercita per mezzo degli organi federali, e quali le Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie sia tramite le loro delegazioni all'Assemblea della RSFJ sia decidendo direttamente, nel modo stabilito da questa Costituzione.

Art. 245

Nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia popoli e gruppi nazionali sono pari nei diritti.

Art. 246

Sul territorio della Jugoslavia, ne'la loro forma scritta e parlata, le lingue dei popoli e dei gruppi nazionali sono paritarie. Nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sono di uso ufficiale le lingue dei popoli, mentre le lingue dei gruppi nazionali sono in uso in conformità a questa Costituzione e alla legge federale

Con legge e con statuto della comunità politicosociale, con atti d'autogoverno delle organizzazioni del lavoro associato, di altre organizzazioni e comunità d'autogoverno si garantisce l'attuazione della pariteticità, nella loro forma scritta e parlata, delle lingue dei popoli e dei gruppi nazionali nell'uso ufficiale nei territori in cui vivono singoli gruppi nazionali, stabilendo anche il modo e le condizioni per introdurre detta pariteticità.

Art. 247

Per l'attuazione del diritto di esprimere la pro pria nazionalità e cultura, a ogni gruppo nazionale viene garantito di poter fare libero uso della propri-a lingua e scrittura, di sviluppare la propria cultura e, a questo scopo, di costituire organizzazioni e di godere degli altri diritti stabiliti dalla Costituzione.

Art. 248

Oltre ai diritti assicurati loro dalla Costituzione nelle altre comunità politico-sociali, i gruppi nazionali attuano i diritti sovrani anche nel Comune, in quanto comunità politico-sociale fondamentale di autogo verno.

Art. 249

Per i cittadini della Jugoslavia c'è la cittadinanza unica della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Ogni cittadino di una Repubblica è al tempo stesso cittadino della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Il cittadino di una Repubblica gode nel territorio di un'altra Repubblica dei medesimi diritti e doveri di quei cittadini.

Art. 250

Decreti, documenti e singoli atti rilasciati dagli organi statali o dalle competenti organizzazioni in uno Repubblica o Provincia Autonoma, hanno il medesimo valore anche nelle a'tre Repubbliche o Provincie Autonome.

Art. 251

I lavoratori, i popoli e i gruppi nazionali della Jugoslavia attuano i loro comuni interessi economici sui mercato unitario jugoslavo

Sul mercato unitario jugoslavo i lavoratori e le organizzazioni del lavoro associato godono dei medesimi diritti nell'esercizio dell'attività e nella realizzazione del reddito, sulla base dell'azione delle leggi del mercato, dell'indirizzo economico-sociale e dello sviluppo economico, nonché della regolazione dei rapporti di mercato

Le comunità politico-sociali hanno la responsabilità di assicurare l'unità del mercato jugoslavo

Premessa l'apertura de' mercato jugoslavo, e a! fine di attuare i comuni interessi, sulla base di rapporti economici di eguaglianza, le organizzazioni del lavoro associato e le comunità politico-sociali promuovono e sviluppano la collaborazione economica con l'estero, in armonia con la politica stabilita e con le disposizioni.

È anticostituzionale qualsiasi atto e qualsiasi azione che inorimi l'unità del mercato jugoslavo.

Art. 252

Costituisce la base dell'unità del mercato jugoslavo:

il libero corso e l'associazione del lavoro e dei mezzi di riproduzione, il libero scambio delle merci, dei servizi, delle conquiste scientifiche e delle esperienze tecniche in tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

la moneta unica, il sistema monetario e valutario unitario e le basi unitarie del sistema creditizio, la comune politica monetaria e valutaria e le basi comuni della politica creditizia;

il sistema unitario e la comune politica dei rapporti economici con l'estero, il sistema doganale unitario e la comune politica doganale;

la libera costituzione e consorzio delle organizzazioni del lavoro associato e il libero svolgimento della loro attività su tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslava;

il libero accesso al mercato, l'accordarsi su base d'autogoverno, l'intesa sociale per l'incremento della produzione e del commercio e per l'integrazione del lavoro associato;

l'indirizzo dello sviluppo economico e sociale e i' coordinamento dei rapporti sul mercato mediante la pianificazione sociale sulla base dell'autogoverno

Con legge si possono stabilire le condizioni in cui si svolge lo scambio di merci e servizi nel commercio interno

Il movimento delle merci e dei servizi che sono in circolazione in tutto il territorio della RSFJ può essere 'imitato soltanto in forza di una legge federale

Con legge federale si stabiliscono le condizioni dello scambio di merci e servizi e le condizioni d'esercizio delle organizzazioni del lavoro associato nei rap porti con l'estero

Art. 253

L'occupazione è libera in tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia alle medesime condizioni valide nel luogo di occupazione

I diritti in base al lavoro, dai quali derivano il diritto all'assicurazione sociale e gli altri diritti simili, sono riconosciuti in tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, a prescindere dal la comunità politico-sociale in cui sono stati acquisiti

Le condizioni alle quali i cittadini possono recarsi all'estero per occuparsi e svolgervi attività economi che e d'altro genere, possono essere fissate con legge federale

I diritti, i doveri e gli impegni dei cittadini che svolgono attività all'estero, o vi sono occupati, sono stabiliti dalla legge.

Art. 254

Le organizzazioni del lavoro associato, le loro comunità ed associazioni operano liberamente, ed a parità di diritti, in tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in conformità alle disposizioni vigenti nei luoghi in cui operano

Sono anticostituzionali disposizioni ed altri atti ed azioni con le quali le organizzazioni del lavoro associato o i lavoratori provenienti da altre Repubbliche e Provincie Autonome, e con questo anche le altre Repubbliche e Provincie, vengono posti in stato di ineguaglianza.

Art. 255

È proibita l'unione di organizzazioni del lavoro associato e qualsiasi altra attività ed azione di organizzazioni e organi statali intese a impedire il libero corso e l'associazione del lavoro e dei mezzi e il libero scambio di merci e servizi, oppure a creare posizioni monopolistiche sul mercato unitario iugoslavo per conseguire vantaggi materiali e d'altro genere che non si fondano sul lavoro, creando rapporti di ineguaglianza nell'attività economica e turbando gli altri rapporti economici e sociali sanciti dalla Costituzione.

Art. 256

Qualora gli atti degli organi della Federazione, con i quali si stabilisce e si attua la comune politica economica, turbino l'eguaglianza delle organizzazioni del lavoro associato nel conseguire reddito e nel disporre dei risultati del lavoro, oppure turbino l'eguaglianza delle Repubbliche e delle Provincie Autonome sul mercato unitario jugoslavo, parallelamente alla determinazione della comune politica economica, rispettivamente all'adozione delle misure per tradurla in atto, si stabilisce e si assicura anche una compensazione quale parte integrante delle misure della comune politica economica per il corrispondente periodo pianificato.

Art. 257

11 piano sociale della Jugoslavia poggia sull'accordo dei lavoratori, delle organizzazioni del lavoro associato, delle comunità d'interesse autogovernate e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno e sull'accordo delle Repubbliche e delle Provincie Autonome in merito alla politica economica di comune interesse

Con il piano sociale della Jugoslavia, sulla base dei piani e dei programmi di lavoro e di sviluppo, delle possibilità in comune accertate, delle condizioni di sviluppo delle Repubbliche e delle Provincie Autonome e dello sviluppo di tutta la comunità sociale, prendendo anche in considerazione i rapporti economici e gli impegni internazionali della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, si fissa la comune politica economica e, in armonia con essa, si indirizza la riproduzione sociale sulle basi dei rapporti sociali ed economici socialisti di autogoverno

Con il piano sociale della Jugoslavia si stabiliscono anche gli indirizzi e i limiti per l'adozione delle misure di politica economica e di altro genere che, in conformità ai diritti e ai doveri fissati dalla Costituzione, vengono promulgate dagli organi della Federazione, rispettivamente dagli organi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, per assicurare le condizioni in cui realizzare i comuni interessi concordati del lavoro associato, rispettivamente i comuni interessi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome sul mercato unitario jugoslavo.

Art. 258

Si costituisce uno speciale fondo della Federazione per l'accreditamento di un rapido sviluppo delle Repubbliche e delle Provincie Autonome insufficientemente sviluppate

Con legge federale si stabilisce quali sono le Repubbliche e le Provincie scarsamente sviluppate, le fonti costanti dei mezzi del fondo, le condizioni particolari di accreditamento con questi mezzi e il modo di amministrare il fondo

Per le necessità del fondo per l'accreditamento di un rapido sviluppo delle Repubbliche e delle Provincie Autonome insufficientemente sviluppate, gli organi della Federazione possono indire prestiti forzosi

Alla Repubblica e Provincia Autonoma che, con i propri mezzi, non può finanziare i suoi servizi sociali e altri, la Federazione assicura i mezzi necessari alle condizioni stabilite dalla legge federale.

Art. 259

II sistema monetario e le basi del sistema creditizio sono unitarie

Il movimento dei pagamenti si svolge in base a principi unitari

Chiunque dispone di mezzi sociali effettua i paga menti, le altre operazioni del movimento dei paga menti e deposita i mezzi monetar! con le modalità fissate dalla legge federale.

Art. 260

La Banca nazionale della Jugoslavia, le banche nazionali delle Repubbliche e le banche nazionali delle Provincie Autonome sono enti di un sistema monetario unitario che conducono la comune politica di emissione stabilita dall'Assemblea della RSFJ.

La Banca nazionale della Jugoslavia emette carta moneta e moneta coniata. In conformità alla comune politica di emissione, la Banca nazionale della Jugoslavia regola la quantità del denaro in circolazione e, assieme alle banche nazionali delle Repubbliche e alle banche nazionali delle Provincie Autonome, adotta le misure per attuare tale politica.

La banca nazionale della Repubblica, rispettivamente la banca nazionale della Provincia Autonoma, nel quadro della comune politica di emissione, adotta anche altre misure necessarie alla condotta della politica creditizia della Repubblica e della Provincia Autonoma.

Le misure intese a perseguire la comune politica di emissione non devono ridurre nessuno in situazione di disuguaglianza nell'esercizio dell'attività e nel conseguimento del reddito.

Art. 261

La Banca nazionale della Jugoslavia, le banche nazionali delle Repubbliche e le banche nazionali delle Provincie Autonome, nel quadro dei loro diritti e doveri, sono responsabili della stabilità della valuta, della solvibilità dei pagamenti nel Paese e nei con-

fronti dell'estero e della comune condotta della politico monetario-creditizia stabilita

La Banca nazionale della Jugoslavia, le banche nazionali delle Repubbliche e le banche nazionali delle Provincie Autonome applicano autonomamente le misure stabilite dalla legge federale per l'attuazione delle finalità e dei compiti della politica monetaria, creditizia e valutaria. La banche d'affari, e le altre organizzazioni finanziarie, hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dalla Banca nazionale della Jugoslavia, dalle banche nazionali delle Repubbliche e dalle banche nazionali delle Provincie Autonome, al fine di attuare tale politica.

Art. 262

La Banca nazionale della Jugoslavia, le banche nazionali delle Repubbliche e le banche nazionali delle Provincie Autonome accettano in deposito i mezzi delle comunità politico-sociali e possono, in nome e per conto loro, eseguire anche altre operazioni bancarie, se questo è stabilito dalla Costituzione.

La Banca nazionale della Jugoslavia accetta in deposito i mezzi della Federazione, esegue le operazioni di credito e le altre operazioni bancarie per i bisogni dell'Armata popolare jugoslava e per gli altri bisogni della difesa popolare fissati dalla legge federale, nonché altre operazioni di credito e bancarie per conto della Federazione, stabilite dalla legge

La Banca nazionale della Jugoslavia, le banche nazionali delle Repubbliche e le banche nazionali delle Provincie Autonome non possono occuparsi delle attività proprie alle banche d'affari.

Art. 263

Lo status della Banca nazionale della Jugoslavia, e l'esercizio monetario unitario delle banche nazionali delle Repubbliche e delle banche nazionali delle Provincie Autonome, sono regolati con legge federale

Gli affari della Banca nazionale della Jugoslavia, riguardanti l'attuazione della comune politica di emissione, monetaria, creditizia e valutaria, sono amministrati dal Consiglio dei governatori. Nell'amministrazione di questi affari, il Consiglio dei governatori prende decisioni, adotta misure ed è responsabile della loro applicazione

Il Consiglio dei governatori è costituito dal governatore della Banca nazionale della Jugoslavia, dai governatori delle banche nazionali delle Repubbliche e dai governatori delle banche nazionali delle Provincie Autonome.

Art. 264

II sistema, le fonti e le categorie delle imposte, delle tasse e delle altre imposizioni sono regolati dalla legge, Mediante legge federale si stabiliscono le categorie di entrate derivanti dalle imposte sui prodotti e sui servizi, che sono in circolazione in tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, e si fissano le modalità e l'entità di tali imposizioni, ad eccezione dei prodotti e dei servizi per i quali le modalità e l'entità dell'imposta, in base alla legge federale, sono fissate dalle altre comunità socio-politiche Con legge federale si possono esentare dal pagamento delle imposte e di altre imposizioni sui mezzi, opere ed impianti che servono esclusivamente alle necessità della difesa popolare e della sicurezza dello stato

Art. 265

Le Repubbliche e le Provincie Autonome collaborano nel campo della politica fiscale e, mediante accordi mutui, concordano le basi della politica fiscale e il sistema fiscale, qualora lo esiga la necessità di assicurare l'unità e la stabilità del mercato jugoslavo

Gli organi della Federazione, al fine di prevenire ed eliminare turbamenti del mercato, hanno il diritto e il dovere di proporre alle Repubbliche e alle Provincie Autonome di ridurre o di aumentare, in base a mutuo accordo, le imposte e i contributi stabiliti dalle comunità politico-sociali, di rinviare temporaneamente il consumo di parte delle entrate delle comunità politico-sociali e di fissare le comuni basi della politica fiscale delle Repubbliche e delle Provincie Autonome. L'assenza di accordo non impedisce che le Repubbliche e le Provincie Autonome, nell'ambito dei loro diritti e doveri, promulghino disposizioni ed altri atti nel campo della politica delle imposte e del sistema fiscale.

Art. 266

Le imposte e i contributi, che si pagano dal reddito delle organizzazioni di base del lavoro associato, sono versati in conformità alle disposizioni e in favore della comunità politico-sociale nel cui territorio l'organizzazione di base esercita stabilmente l'attività, rispettivamente, in base a decisione, in favore della comunid'interesse d'autogoverno che assicura al l'organizzazione di base del lavoro associato, o agli operai di questa organizzazione, il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi, rispettivamente l'uso dei servizi per i quali si pagano i contributi alla comunità d'interesse di autogoverno

I mezzi dalle entrate delle banche che vengono assegnati alle organizzazioni di base del lavoro associato e alle altre persone giuridiche sociali, sono gravati d'imposta quali entrate di tali persone, secondo le disposizioni e a favore delle comunità politico-sociali cui va pagata l'imposta dal reddito delle persone in argomento

Le imposte e i contributi dai redditi individuali, rispettivamente dai redditi degli operai e dei cittadini, oltre alle imposte sul patrimonio e sulle entrate dal patrimonio in conformità alla legge federale, si versano, in base alle disposizioni, anche a favore della comunità politico-sociale nel cui territorio l'operaio, rispettivamente il cittadino, vive, oppure, sempre in base a decisione, anche in favore della comunità d'interesse d'autogoverno che assicura all'operaio o al cittadino il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi, rispettivamente l'uso dei servizi per i quali detti contributi si pagano.

Art. 267

Quando sia necessario, per prevenire o rimuovere forti turbamenti dell'economia, o quando lo esigano gli interessi della difesa popolare o altre necessità straordinarie del Paese, mediante legge federale si possono imporre:

limiti entro cui le comunità politico-sociali possono fissare le loro entrate dal reddito delle organizzazioni del lavoro associato e dalla circolazione dei prodotti e dei servizi;

- obblighi per le organizzazioni del lavoro associato, comunità d'interesse d'autogoverno e altre organizzazioni e comunità, nonché comunità politico-sociali, di formare mezzi sociali di riserva;

- divieti temporanei di disporre di parte dei mezzi sociali per il consumo o di parte dei mezzi sociali per il finanziamento della riproduzione allargata alle organizzazioni del lavoro associato, alle comunità d'interesse di autogoverno e alle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno e delle comunità politico-sociali;

- modalità di impiego delle eccedenze delle entrate di bilancio delle comunità politico-sociali e delle eccedenze delle entrate delle comunità d'interesse di autogoverno che provengono dagli obblighi stabiliti dalla legge.

Art. 268

Nel realizzare i diritti e i doveri stabiliti da questa Costituzione, gli organi federali stabiliscono la politica e promulgano leggi ed altre disposizioni ed atti generali federali.

Nei settori regolati dalla legge federale, le Repubbliche e le Provincie Autonome possono emanare leggi nell'ambito dei loro diritti e doveri

Se per le materie regolate dalla legge federale, tale legge non è stata emanata, le Repubbliche, rispettivamente le Provincie Autonome, possono promulgare leggi proprie, se ciò è di interesse per l'esercizio dei loro diritti e doveri.

Art. 269

Le leggi federali, e le altre disposizioni ed atti generali, sono emanate e pubblicate sull'organo ufficiale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in testi autentici, nelle lingue dei popoli della Jugoslavia fissate dalle Costituzioni repubblicane

Le leggi federali e le altre disposizioni ed atti generali si pubblicano, in testo autentico, nell'organo ufficiale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, anche nelle lingue dei gruppi nazionali albanese e ungherese.

Art. 270

Le leggi federali e le altre disposizioni ed atti generali sono obbligatori in tutto il territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, se in essi non è stabilito che si applicano in una regione più limitata.

Art. 271

Gli accordi internazionali, che comportano l'ema nazione di nuove o la modifica delle vigenti leggi repubblicane o provinciali, o che comportano particolari impegni per una o più Repubbliche o Provincie Autonome, si stipulano col consenso dei competenti organi repubblicani o provinciali. La procedura della stipulazione e dell'esecuzione di tali accordi internazionali viene stabilita con legge federale, col con senso .delle Assemblee delle Repubbliche o delle Provincie Autonome.

Le Repubbliche e le Provincie Autonome attuano la collaborazione con organi ed organizzazioni di altri stati e con organizzazioni internazionali, nel quadro della politica estera stabilita della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e degli accordi internazionali.

I Comuni, le organizzazioni del lavoro associato e le altre organizzazioni e comunid'autogoverno realizzano la collaborazione con i corrispondenti organi ed organizzazioni straniere, con le organizzazioni internazionali e con le unità territoriali di stati esteri, nel quadro della vigente politica estera della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e dei trattati internazionali

Nelle comunicazioni internazionali si applica il principio della pariteticità delle lingue dei popoli della Jugoslavia e, in armonia con questo, anche il principio della pariteticità delle lingue dei popoli e dei gruppi nazionali

Quando i trattati internazionali sono stipulati nelle lingue delle parti contraenti, si useranno pariteticamente le lingue dei popoli della Jugoslavia.

Art. 272

Nella traduzione in atto dei diritti e dei doveri della Federazione e nell'ambito delle loro competenze, gli organi federali sono responsabili della situazione nei corrispondenti settori della vita sociale;

della promozione di proposte per la politica e per le leggi federali, per altre disposizioni ed atti generali;

dell'esecuzione delle leggi federali e delle altre disposizioni ed atti generali;

del controllo dell'attuazione della politica e dell'esecuzione di queste disposizioni ed atti

Art. 273

Gli organi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome applicano le leggi, le disposizioni e gli atti generali federali e sono responsabili della loro attuazione, qualora da questa Costituzione non sia stabilito che queste leggi, altre disposizioni ed atti generali siano applicati direttamente dagli organi federali, rispondendone dell'applicazione

Gli organi repubblicani e provinciali emanano disposizioni per l'applicazione delle leggi federali e delle altre disposizioni ed atti generali, della cui applicazione sono responsabili. In questi campi gli organi federali possono, se ne sono espressamente autorizzati dalla legge federale e nei limiti stabiliti da questa legge, emanare disposizioni sulle misure tecniche e sulla condotta dell'evidenza, nonché altre disposizioni per l'applicazione delle leggi federali e con le quali, nell'interesse di tutto il Paese, si assicura l'applicazione unitaria di dette leggi

Nell'ambito delle responsabilità degli organi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome per l'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni ed atti generali della Federazione, i rapporti fra gli organi federali e gli organi delle Repubbliche e delle Provincie, in merito alla applicazione di dette leggi e altre disposizioni ed atti generali, poggiano sulla reciproca collaborazione, informazione e accordo

Se gli organi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome non applicano le leggi e le altre disposizioni ed atti generali federali, della cui applicazione sono responsabili, il Consiglio esecutivo federale ne avvertiil Consiglio esecutivo della Repubblica, rispettivamente della Provincia Autonoma, ed esigerà che adotti adeguate misure per applicare le leggi e le altre disposizioni ed atti generali federali.

Art. 274

Gli organi federali rispondono dell'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni ed atti generali federali nei campi in cui, in base alle norme di questa Costituzione, la Federazione assicura l'applicazione delle leggi, delle altre disposizioni ed atti generali tramite gli organi federali Queste leggi, altre disposizioni ed atti generali federali sono direttamente applicati dagli organi federali, mentre gli organi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome lo fanno quando lo stabilisca la legge federale

Quando gli organi federali applicano direttamente leggi e altre disposizioni ed atti generali federali, possono esseie autorizzati dalla legge federale a costituire organi ed unità organizzative territoriali, con il compito di eseguire determinati affali amministrativi di competenza degli organi federali nei campi delle relazioni internazionali, della difesa popolare, delle dogane, dell'ispezione valutaria e commerciale, del controllo del movimento delle merci e dei servizi in transito ai confini statali, del controllo delle misure e dei metalli preziosi, della sicurezza della navigazione aerea e delle comunicazioni radio

Gli organi federali, nell'ambito delle competenze fissate da questa Costituzione, promulgano le disposizioni per applicare le leggi e le altre disposizioni ed atti generali della cui attuazione sono responsabili. In questi campi, gli organi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome possono promulgare disposizioni per l'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni ed atti generali federali soltanto se ne sono espressamente autorizzati dalla legge federale

Nei casi in cui questa Costituzione stabilisce che gli organi federali regolano i rapporti in materia di difesa popolare, sicurezza dello stato e rapporti internazionali, gli organi federali promulgano disposizioni per l'applicazione delle leggi federali, se la legge federale non stabilisce che dette disposizioni siano promulgate dagli organi delle Repubbliche, rispettivamente delle Provincie Autonome.

Art. 275

Quando gli organi dell'amministrazione delle Repubbliche e delle Provincie Autonome applicano direttamente le leggi e le altre disposizioni ed atti generali federali, della cui esecuzione sono responsabili gli organi federali dell'amministrazione, gli organi fedelali possono essere autorizzati dalla legge:

a impartire, ai competenti organi repubblicani e provinciali, istruzioni vincolanti per l'espletamento degli affari di cui sono autorizzati da legge e altre disposizioni ed atti generali della Federazione;

a esercitare affari ispettivi con le competenze stabilite dalla legge federale;

- nei casi in cui l'organo dell'amministrazione della Repubblica o della Provincia Autonoma non esegua un determinato lavoro amministrativo, e la mancata esecuzione di esso possa provocare gravi e dannose conseguenze, a eseguire tale lavoro informandone il Consiglio esecutivo federale, il quale ne informerà il Consiglio esecutivo della Repubblica o della Provincia Autonoma, al fine di rimuovere di comune accordo le cause per cui si è reso necessario che tale lavoro amministrativo fosse eseguito dagli organi del l'amministrazione federale

Gli organi repubblicani e provinciali dell'amministrazione hanno il dovere, in conformità alla legge federale, di informare gli organi federali dell'amministrazione dell'applicazione della legge federale, delle altre disposizioni ed atti generali e degli accordi internazionali della cui applicazione sono responsabili gli organi federali dell'amministrazione.

Art. 276

II Consiglio esecutivo della Repubblica, rispettivamente della Provincia Autonoma, può promuovere davanti al Consiglio esecutivo federale la questione dell'applicazione della legge, di altra disposizione o atto generale federale, promulgato dalla Camera delle Repubbliche e delle Provincie dell'Assemblea della RSFJ, qualora ritenga che l'organo federale dell'amministrazione non applichi tale legge, disposizione o atto generale o che non lo applichi in conformità alla politica stabilita.

Art. 277

Qualora fra gli organi dell'amministrazione federale e gli organi dell'amministrazione delle Repubbliche o delle Provincie Autonome insorgano contrasti in merito 'al dovere dell'organo dell'amministrazione della Repubblica o della Provincia Autonoma di applicare la legge federale, altra disposizione o atto generale, il Consiglio esecutivo federale, o il Consiglio esecutivo della Repubblica o della Provincia Autonoma, ne informerà l'Assemblea della RSFJ

L'Assemblea della RSFJ deciderà sulla questione controversa e sul dovere di applicare la legge, altra disposizione o atto generale federale.

Art. 278

Gli organi federali dell'amministrazione comunicano con gli organi comunali dell'amministrazione tramite gli organi repubblicani o provinciali dell'amministrazione.

Negli affari che riguardano l'obbligo militare e la mobilitazione militare di uomini e mezzi materiali e negli affari concernenti la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini jugoslavi all'estero, gli organi dell'amministrazione federale, in conformità alla legge federale, possono comunicare anche direttamente con gli organi comunali dell'amministrazione.

Art. 279

Tutte le entrate e le uscite della Federazione sono stabilite nel bilancio preventivo federale

Le entrate della Federazione sono costituite dalle dogane, dagli altri cespiti d'entrata stabiliti dalla legge federale e dai contributi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, contributi fissati in armonia con il principio dell'eguaglianza e della comune responsabilità delle Repubbliche e delle Provincie Autonome per il finanziamento della Federazione. Con legge federale si può stabilire che le entrate delle dogane non affluiscano nel bilancio della Federazione e che siano impiegate per i bisogni dell'economia

L'importo complessivo delle uscite del bilancio della Federazione viene fissato con il consenso delle Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, in armonia con la comune politica economica dell'anno al quale il bilancio preventivo si riferisce. Nell'ambito delle uscite complessive del bilancio preventivo della Federazione, vengono assicurati i mezzi per il finanziamento delle funzioni e degli impegni della Federazione stabiliti dalla Costituzione, dalla legge e da altri atti generali federali e i mezzi per le necessario riserve della Federazione. I mezzi per il finanziamento della difesa popolare vengono assicurati nel bilancio federale in base al piano a medio termine di sviluppo, edificazione ed equipaggiamento dell'Armata popolare iugoslava e in base al piano a medio termine dei compiti degli organi della Federazione ne! campo della difesa popolare, fissati in conformità al piano sociale della Jugoslavia

Le leggi e le altre disposizioni ed atti generali dell'Assemblea della RSFJ e degli altri organi della Federazione, che stabiliscono gli impegni del bilancio preventivo della Federazione, non possono essere promulgati fino a quando la Camera dell'Assemblea competente a promulgare il bilancio, non accerti che siano assicurati i mezzi per far fronte a tali impegni

La Federazione può costituire fondi o accendere crediti ed altri impegni fuori dal quadro delle uscite totali previste nel bilancio della Federazione solamente quando ne sia autorizzata da questa Costituzione o quando la costituzione dei fondi, rispettivamente l'accensione di tali impegni, abbia il consenso delle Repubbliche e delle Provincie Autonome

Per i bisogni della difesa popolare e della sicurezza dello stato, che insorgano per circostanze straordinarie, l'Assemblea della RSFJ può, su proposta della Presidenza della RSFJ, fissare autonomamente i cespiti di entrate, rispettivamente accendere crediti ed altri impegni per assicurare tali bisogni, se tali bisogni non possono essere assicurati dal bilancio o dalle riserve di bilancio della Federazione.

Titolo II

1 DIRITI ED 1 DOVERI DELLA FEDERAZIONE

Art. 280

La Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è rappresentata dagli organi federali stabiliti da questa Costituzione.

Art. 281

La Federazione, per tramite degli organi federali;

1) garantisce l'indipendenza e l'integrità territoriale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e ne tutela la sovranità nei rapporti internazionali;

decide in merito alla guerra e alla pace;

2) garantisce il sistema dei rapporti socio-economici d'autogoverno e l'unitarietà del sistema poli tico;

3) regola i diritti fondamentali dei prestatori d'o pera nel lavoro associato, garantendone la posizione, definita da questa Costituzione, nei rapporti socio economici e d'autogoverno;

regola, inoltre, i diritti fondamentali e i doveri delle organizzazioni del lavoro associato, delle comunità dei servizi sociali d'auto governo, delle altre organizzazioni e comunità d'auto governo, delle comunità socio-politiche per quanto riguarda i mezzi del patrimonio sociale;

regola i diritti fondamentali dei lavoratori, garantendone la sicurezza sociale e la solidarietà;

definisce i principi relativi alla posizione, diritti e doveri dell'avvocato sociale d'autogoverno;

4) regola i principi dei rapporti d'obbligatorietà (obblighi generici) e gli altri rapporti contrattuati e obbligazionali in materia di commercio e prestazione di servizi;

regola i rapporti giuridico-patrimoniali fondamentali, i rapporti di massima che garantiscono l'unitarietà del mercato iugoslavo;

i rapporti giuridico-patrimoniali fondamentali e gli altri rapporti giuridici di carattere materiale nei settori marineria, navigazione nelle acque interne e nei cieli;

regola i diritti d'autore;

5) regola gli elementi del sistema di programmazione sociale e fissa il piano sociale della Jugoslavia;

definisce la piattaforma dei preparativi che l'economia e i servizi sociali devono compiere per poter funzionare in guerra;

regola i' sistema monetario;

fissa i mezzi legali di pagamento e la politica di emissione, garantendone l'attuazione;

fissa il sistema di pagamento per l'interno e per l'estero, la formazione delle riserve monetarie e in valuta, ne stabilisce la disponibilità nei casi in cui ciò investa gli interessi di tutto il Paese;

definisce le basi del sistema creditizio e bancario, gli aspetti creditizi ed altri aspetti relativi agli investimenti nazionali all'estero e stranieri in Jugoslavia, ed emana disposizioni per l'esecuzione delle leggi federali nei settori in questione, quando sia la legislazione federale a stabilire che ciò è nel l'interesse di tutto il Paese;

fissa le basi del sistema assicurativo, relativamente alla proprietà ed alle persone;

regola e garantisce il sistema d'interventi con cui prevenire quegli scompensi che siano lesivi del l'unitarietà del mercato jugoslavo;

disciplina il sistema di controllo sociale dei prezzi e garantisce il diretto controllo dei prezzi delle merci e dei servizi d'interesse preminente per il Paese;

regola e assicura le riserve merci della Federazione per fronteggiare il fabbisogno del Paese in caso di guerra o nell'eventualità di altre circostanze eccezionali, per garantire la stabilità del mercato qualora su di esso sia esercitato perturbamento;

disciplina ed assicura gli interventi preventivi contro la formazione di monopoli e la concorrenza sleale;

dispone ed attua provvedimenti restrittivi del mercato e della libera circolazione delle merci e della prestazione dei servizi d'interesse preminente per tutto il Paese, in caso di calamità naturali o di carenza dei beni indispensabili al fabbisogno dell'economia e alla vita dei cittadini, qualora ciò sia richiesto dagli interessi della difesa nazionale;

regola il sistema della gestione valutaria e dell'import-export commerciale, e disciplina tutte le altre transazioni economiche con l'estero, garantendo l'applicazione della legislazione federale in questi settori;

regola il sistema daziario, i dazi doganali e i provvedimenti in materia di franchigie, garantendone l'attuazione;

definisce le condizioni per l'apertura e per l'attività delle zone franche;

regola e garantisce i crediti per sollecitare lo sviluppo delle Repubbliche e delle Provincie Autonome depresse;

regola ed assicura le entrate che, in base a questa Costituzione, spettano alla Federazione;

definisce gli elementi fondamentali del sistema d'informazione sociale, la collocazione e i principi del funzionamento del Servizio di contabilità sociale;

regolamenta la piattaforma della collocazione giuridica e della gestione delle organizzazioni del lavoro associato e di quelle consorziate nel quadro della globalità economica della Jugoslavia;

regola l'adesione dell'organizzazione del lavoro associato e dei loro consorzi alla Camera dell'economia della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

regola e rende obbligatoria l'adesione delle organizzazioni del lavoro associato ad un gruppo comunitario qualora ciò sia richiesto dall'unitarietà tecnologica del sistema nei singoli settori e qualora ciò sia d'interesse preminente per il Paese;

stabilisce le condizioni in base alle quali i cittadini possono recarsi all'estero per svolgere attività economiche e d'altro genere e per impiegarsi, e garantisce la tutela dei cittadini della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia che lavorano all'estero;

6) stabilisce gli elementi basilari del sistema di difesa popolare e attende alla sua attuazione;

fissa i diritti e i doveri fondamentali dei lavoratori e dei cittadini, delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno delle organizzazioni socio-politiche e sociali, nel settore difesa popolare;

fissa i diritti e i doveri fondamentali delle comunità socio-politiche ai fini dell'attuazione del sistema di difesa popolare;

fissa gli speciali diritti e doveri delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'autogoverno per quanto riguarda la priorità della produzione e la prestazione di servizi per le esigenze della difesa popolare e per la produzione di armi e di equipaggiamento militare;

disciplina la concertazione dei piani urbanistici regolatori e degli investimenti abitativi adeguandoli alle esigenze della difesa del Paese;

fissa le linee direttrici dei piani e dei provvedimenti preventivi per'la difesa del Paese;

proclama la mobilitazione;

istituisce la direzione e il comando delle Forze Armate della Repubblica Socialista di Jugoslavia ed esercita il comando supremo delle Forze Armate;

istituisce ed organizza l'Armata popolare jugoslava, la guida e la comanda;

disciplina l'amministrazione e la gestione dei mezzi sociali utilizzati dall'Armata popolare jugoslava per le sue necessità;

istituisce la ferma militare obbligatoria e la tutela dei familiari dei coscritti;

disciplina la materia relativa allo status e alle altre questioni concernenti le persone e i militari in servizio nell'Armata popolare jugoslava;

regolamenta gli speciali diritti e doveri dei militari in merito al loro servizio nelle Forze Armate;

istituisce e promuove le scuole militari e il lavoro di ricerca scientifico per le esigenze delle Forze Armate;

istituisce ed organizza i tribunali e la procura militari;

regola e garantisce l'assicurazione sociale e la tutela dei militari ovvero degli assicurati militari e delle loro famiglie;

disciplina e garantisce i diritti fondamentali dei combattenti, degli invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti;

7) fissa la politica estera della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e ne cura l'attuazione;

intrattiene relazioni politiche, economiche, ecc. con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali;

promuove ed incentiva la collaborazione con i Paesi emergenti;

assicura i mezzi per incrementare le relazioni economiche con gli Stati in questione e per rendere operante la solidarietà con i Movimenti di liberazione;

stipula, ratifica e garantisce l'esecuzione dei trattati internazionali;

garantisce l'esecuzione degli obblighi internazionali contratti dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

tutela i cittadini della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, difende i loro interessi e quelli delle persone giuridiche jugoslave all'estero;

regola l'attuazione dei rapporti internazionali;

definisce la struttura e fissa l'attività dei servizi affari esteri della Federazione;

8) stabilisce gli elementi di fondo del sistema di difesa dell'ordine costituito in base a questo statuto (sicurezza statale);

promuove l'attività del servizio di sicurezza statale, che deve operare per consentire agli organi federali di esercitare 'la loro responsabilità, così come vengono fissate da questa Costituzione;

coordina gli atti degli organi chiamati a svolgere le funzioni che riguardano la sicurezza dello Stato;

9) disciplina l'appartenenza nazionale alla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

fissa i dati fondamentali da iscrivere nei registri dello Stato civile e nelle carte d'identità;

fissa le feste nazionali ed istituisce le onorificenze della Repubblica Socia lista Federativa di Jugoslavia;

fissa l'inno della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

disciplina l'uso dei sigilli, dello stemma e della bandiera della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

10) disciplina:

il controllo del movimento merci e servizi attraverso le frontiere statali e il regime dei passaggi della frontiera statale;

disciplina lo status, il soggiorno e la tutela degli stranieri in Jugoslavia;

la difesa della vita e della salute contro le malattie infettive che minacciano tutto il Paese;

disciplina la vendita dei medicinali;

la protezione degli animali dalle epidemie e quella del mondo vegetale dalle malattie e dai parassiti, qualora minaccino tutto il Paese;

disciplina la vendita dei mezzi per la difesa degli animali e delle piante e dispone i provvedimenti di controllo all'atto del trasporto di animali e piante oltre la frontiera statale;

disciplina l'importazione, la diffusione e la vendita della stampa straniera e degli altri mezzi di pubblica informazione e comunicazione, garantendo l'applicazione, in questo campo, delle disposizioni federali, qualora la legislazione RSFJ stabilisca che ciò è nell'interesse di tutto il Paese;

fissa il regime nella zona costiera quando ciò rivesta interesse ai fini dei rapporti internazionali della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, della difesa, della sicurezza del Paese e dell'unitarietà del mercato iugoslavo;

stabilisce le modalità per l'esercizio dei diritti che la Jugoslavia ha nella fascia epicontinentale, e in mare aperto;

disciplina il controllo de! traffico passeggeri attraverso il confine di Stato;

definisce la posizione giuridica delle persone giuridiche straniere in Jugoslavia;

definisce la posizione giuridica dei rappresentanti degli Stati esteri, delle organizzazioni straniere ed internazionali;

disciplina la mate ria concernente le rappresentanze e le succursali delle organizzazioni economiche straniere e di altre organizzazioni;

promuove la difesa e lo sviluppo dell'ambiente naturale dell'uomo, qualora ciò sia nell'interesse di tutto il Paese e della comunità internazionale;

disciplina il commercio e il trasporto delle materie esplosive, radioattive, o materie affini e quello dei liquidi infiammabili e dei gas, qualora ciò sia nell'interesse di tutto il Paese;

regola il commercio dei ve- leni e la produzione e la vendita delle droghe;

definisce gli elementi di base del regime delle acque che interessano due o più Repubbliche o Provincie Autonome;

disciplina la posizione degli enti d'informazione stranieri e dei rappresentanti di mezzi omonimi;

dispone in merito alla limitazione o al divieto del libero uso della stampa e delle altre forme di pubblica informazione e comunicazione, qualora attentino alle basi dell'ordinamento democratico e socialista, san cito da questa Costituzione, o minaccino l'indipendenza del Paese, la pace o la collaborazione internazionale paritaria;

fissa gli elementi dei dati cartografici che interessano la sicurezza e la difesa del Paese e che sono determinanti ai fini dell'uso delle opere cartografiche;

definisce la posizione e le attribuzioni della Croce rossa iugoslava e delle altre organizzazioni che conformemente alla legislazione federale ed ai trattati internazionali, esercitano pubblici poteri;

provvede alla rilevazione ed alla manutenzione dei cimiteri e delle tombe dei componenti le arma te alleate e gli altri eserciti stranieri, che si trovino nel territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

11) disciplina e garantisce la sicurezza della navigazione aerea, definisce gli elementi fondamentali della sicurezza degli altri settori del traffico;

disciplina la materia relativa alle linee di navigazione nelle acque il cui regime sottosta a disposizioni internazionali o interstatali, e garantisce l'applicazione delle disposizioni federali che la riguardano nei casi in cui la legislazione RSFJ stabilisca che ciò investe gli interessi del Paese;

disciplina la materia relativa al sistema delle comunicazioni di preminente interesse per la sicurezza del Paese e per l'unitarietà tecnologica del sistema in questione;

disciplina le comunicazioni internazionali e quelle via radio, garantendo l'applicazione delle disposizioni federali in materia, qualora la Costituzione federale stabilisca che ciò è nell'interesse di tutto il Paese;

12) stabilisce le condizioni generali ed i principi per l'emanazione delle sentenze per i reati penali e per le infrazioni di carattere economico, stabilisce il sistema delle sanzioni, le condizioni della loro estinzione e del loro ripristino, stabilisce inoltre le istruzioni di carattere generale per l'applicazione di provvedimenti a carattere educativo e per la punizione dei minori (parte generale del Codice penale e della Legge sulle infrazioni economiche);

definisce i reati contro le basi dell'ordinamento sociale socialista d'autogoverno della Jugoslavia e contro la sicurezza del Paese, contro l'umanità e i diritti internazionali, contro il prestigio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, gli organi ed i rappresentanti di essa;

contro il prestigio degli Stati e delle organizzazioni straniere, contro la figura dei loro capi ovvero dei loro rappresentanti, contro le funzioni ufficiali di funzionar! degli organi federali, contro le Forze Armate;

definisce i reati e le infrazioni economiche con cui si attenta all'unitarietà del mercato jugoslavo e si violano le disposizioni federali;

fissa responsabilità e sanzioni per le infrazioni che contravvengono alle disposizioni federali;

definisce la procedura a livello di organi federali;

definisce la procedura amministrativa generale;

fissa la procedura penale e tutti gli altri procedimenti giudiziari, salvo i casi di procedura speciale relativi ai settori in cui i rapporti sociali vengono regolati, con proprie disposizioni, dalle Repubbliche ovvero dalle Provincie;

dispone in merito all'amnistia e alla grazia per i reati contemplati nella legge federale;

13) regola il sistema delle unità di misura e assicura il controllo dei pesi e dei metalli preziosi;

disciplina la tutela delle invenzioni, delle innovazioni tecniche, dei marchi, dei marchi di qualità, delle etichette sui prodotti d'origine, sui campioni, sui modelli e sugli standard, sulle normative tecniche e sulle norme di qualità dei prodotti e dei servizi, garantisce l'esecuzione delle disposizioni federali nei settori in questione, qualora la legge federale stabilisca che ciò è nell'interesse di tutto il Paese;

14) regolo e promuove la raccolta, l'evidenza e la trattazione di dati statistici e d'altro genere sulla situazione nei vari campi della vita sociale;

sulla situazione e sul movimento della popolazione, sui fenomeni economici e d'altro genere, e di altri dati che rivestono interesse per tutto il Paese;

15) regola la composizione delle vertenze tra la legge repubblicana e provinciale e quelle delle altre Repubbliche e delle Provincie Autonome (norme di collisione);

regola inoltre la composizione dei conflitti di competenza tra gli organi repubblicani, ovvero provinciali, nella circoscrizione delle varie Repubbliche, regola la composizione dei conflitti tra la legge e le disposizioni vigenti in altri Paesi;

16) regola e garantisce:

l'organizzazione, le competenze e il metodo di lavoro degli organi federali;

regola anche i rapporti materiali e d'altro genere de gli organi in questione;

attende e garantisce le elezioni per gli organi federali;

i diritti e i doveri degli organi federali per quanto riguarda i mezzi del patrimonio sociale da essi utilizzati;

regola e assicura la posizione, l'organizzazione e le modalità di lavoro de gli istituti e delle scuole aperti dalla Federazione per l'espletamento di funzioni che rivestono interesse ai fini del funzionamento della Federazione;

regola e garantisce i rapporti degli organi federali verso gli istituti e le scuole in questione;

disciplina e garantisce diritti, doveri e responsabilità dei lavoratori in mate ria di lavoro e in base al lavoro prestato negli organi federali e negli istituti e nelle scuole aperti dalla Federazione;

17) tutela la costituzionalità e la legalità sancite da questo statuto, in conformità alla Costituzione;

18) esercita gli altri diritti e i doveri fissati da questa Costituzione

I diritti e i doveri degli organi federali, quando ciò sia fissato da questa Costituzione, vengono esercitati mediante decreti ovvero previo accordo tra gli organi repubblicani e provinciali, secondo le modalità fissate da questa Costituzione.

PARTE QUARTA

ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Titolo I

L'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

1. LA POSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI

Art. 282

L'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è organo dell'autogoverno sociale ed è il massimo organo del potere nell'ambito dei diritti e dei doveri della Federazione

L'Assemblea della RSFJ esercita i propri diritti e doveri conformemente e nell'ambito di questa Costituzione e della legislazione federale.

Art. 283

L'Assemblea della RSFJ:

1) delibera in merito al cambiamento della Costituzione della RSFJ;

2) esamina e fissa le linee della politica interna ed estera della RSFJ;

emana le leggi federali, altre disposizioni ed atti generali;

3) emana il piano sociale della Jugoslavia, il bilancio preventivo e il resoconto consuntivo della Federazione;

4) decide in merito al cambiamento delle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ;

5) decide in merito olla guerra e alla pace;

ratifica i trattati internazionali in materia di cooperazione militare e politica, e quegli accordi internazionali che richiedono l'emanazione di nuove leggi, ovvero la modifica di quelle vigenti;

o) fissa la politica per l'esecuzione delle leggi federali, delle altre disposizioni e degli atti generali nonché degli obblighi degli organi federali relativi

all'attuazione delle disposizioni e degli atti in questione;

7) elegge il Presidente della Repubblica e proclama l'elezione della Presidenza della RSFJ;

8) elegge ed esonera il presidente e i membri del Consiglio esecutivo federale;

9) elegge ed esonera il presidente e i giudici della Corte costituzionale e della Corte federale;

nomina ed esonera l'Avvocato sociale d'autogoverno della Federazione;

nomina ed esonera i segretari federali, il procuratore federale e gli altri funzionari degli organi federali e di quelli collegiali fissati da questa Costituzione e dalle leggi federali;

10) esercita il controllo politico sul lavoro del Consiglio esecutivo federale e sugli organi dell'amministrazione federale;

attua il servizio di sorveglianza sociale;

11) espleta inoltre le altre funzioni fissate da questa Costituzione.

2. LE CAMERE E LE LORO COMPETENZE

Art. 284

I diritti e i doveri dell'Assemblea della RSFJ vengono esercitati dalla Camera federale e dalla Camera delle Repubbliche e Provincie, in conformità alle norme di questa Costituzione.

La Camera federale è composta dai delegati del le organizzazioni e delle comunità d'autogoverno, e da quelli delle organizzazioni socio-politiche delle Re pubbliche e delle Provincie Autonome

La Camera delle Repubbliche e delle Provincia è composta dalle delegazioni delle Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie Autonome.

Art. 285

La Camera federale:

1) delibera in merito al cambiamento della Costituzione della RSFJ;

2) fissa le linee della politica interna ed estera della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

3) promulga le leggi federali, ad eccezione di quelle che vengono emanate dalla Camera delle Re pubbliche e delle Provincie;

fornisce l'interpretazione autentica delle leggi federali da essa emanate;

4) fissa la politica esecutiva delle leggi federali, delle altre disposizioni e degli atti generali, nonché degli obblighi degli organi federati relativi all'attuazione delle disposizioni e degli atti in questione;

5) approva il bilancio preventivo e il resoconto consuntivo della Federazione;

6) decide in merito al cambiamento delle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

7) decide in merito alla guerra e alla pace;

8) ratifica i trattati internazionali in materia di cooperazione politica e militare e quegli accordi internazionali che richiedono l'emanazione di nuove leggi, ovvero la modifica di quelle vigenti da essa emanate;

9) fissa i principi dell'organizzazione degli organi federali e le loro attribuzioni;

10) nell'ambito delle proprie competenze, prende in esame le relazioni del Consiglio esecutivo federale e degli organi dell'amministrazione federale, esercita il controllo politico sul lavoro degli organi in questione e, con le direttrici che traccia, ne indirizza l'attivi;

11) prende in esame i pareri e le proposte dello Corte costituzionale iugoslava in merito alla tutela della costituzionalità e della legalità, in detta sede;

12) prende in esame le relazioni del Tribunale federale e del Procuratore federale sul tema applicazione delle leggi federali, sui problemi generali della magistratura, sul lavoro del Tribunale federale e del Procuratore federale;

13) prende in esame le relazioni, i pareri e le proposte dell'Avvocato sociale d'autogoverno della Federazione;

14) proclama l'amnistia per i reati stabiliti dalla legge federale;

15) verifica i mandati e delibera in merito alle questioni riguardanti mandati e immunità dei delegati in sede camerale;

16) apporta il regolamento sul proprio lavoro;

17) espleta anche altre funzioni di competenza dell'Assemblea della RSFJ, che non rientrino nelle attribuzioni della Camera delle Repubbliche e delle Provincie o che essa non sia chiamata a svolgere paritariamente alla Camera in questione.

Art. 286

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie garantisce la concertazione delle posizioni delle Assemblee delle Repubbliche e di quelle delle Provincie Autonome nei settori in cui emana leggi federali ed altri atti generali, previo accordo con dette Assemblee.

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie, previo accordo con le Assemblee delle Repubbliche e con le Assemblee delle Provincia Autonome:

1) emana il piano sociale della Jugoslavia;

2) fissa la politica ed emana le leggi federali che definiscono i rapporti in materia di:

sistema monetario ed emissione di denaro, sistema valutario, import-export, rapporti di credito ed economici con l'estero, formazione delle riserve monetarie e in valuta e disponibilità di esse, nei casi in cui ciò rivesta interesse per tutto il Paese;

protezione doganale e franchigia;

controllo sociale dei prezzi di prodotti e servizi:

apertura di crediti per incentivare lo sviluppo delle Repubbliche e delle Provincie Autonome depresse;

verifica le entrate delle comunità socio-politiche realizzate mediante la tassazione dei prodotti e dei servizi in commercio;

fissa il sistema e le fonti dei mezzi per il finanziamento della Federazione;

la scelta dei provvedimenti restrittivi del mercato e del libero commercio di merci e servizi, nonché le misure relative all'ammontare compensativo ed alle loro modalità d'applicazione;

stabilisce in merito all'adesione delle organizzazioni del lavoro associato operanti nel settore economico e delle loro associazioni alla Camera dell'economia nell'ambito della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, e stabilisce l'obbligatorietà di consociazione delle organizzazioni del lavoro associato;

fornisce l'interpretazione autentica delle leggi federali che essa emana;

3) fissa il volume complessivo delle uscite di bilancio della Federazione per ogni singolo anno;

4) delibera in merito all'istituzione di fondi e all'assunzione di obblighi da parte della Federazione, salvo il caso in cui, conformemente alle norme di questa Costituzione, siano gli organi federali ad esserne competenti;

5) ratifica trattati internazionali che richiedono l'emanazione di nuove leggi ovvero lo modifica di quelle vigenti da essa emanate;

6) emana il regolamento sul proprio lavoro

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie, in sede autonoma :

1) emana provvedimenti provvisori, con forza di legge, quando ciò sia previsto da questa Costituzione;

2) su proposta della Presidenza della RSFJ, fissa le fonti ed il volume dei mezzi, e delibera in merito all'assunzione di obblighi creditizi e di altri impegni, per le necessità della difesa popolare e della sicurezza dello Stato, determinate da circostanze di carattere eccezionale;

3) nell'ambito delle proprie competenze, prende in esame le relazioni del Consiglio esecutivo federale e degli organi dell'amministrazione federale;

esercita il controllo politico sul lavoro degli organi in questione e con le direttrici da essa tracciate, ne indi rizza l'attività;

4) fissa la politica esecutiva delle leggi federali, delle altre disposizioni e degli atti generali, da essa emanati, nonché gli obblighi degli organi federali relativi all'attuazione delle disposizioni e degli atti in questione;

5) verifica i mandati e delibera in merito alle questioni relative all'immunità ed ai mandati dei delegati alla Camera.

Art. 287

La Camera federale e la Camera delle Repubbliche e delle Provincie possono emanare deliberazioni, dichiarazioni, risoluzioni e raccomandazioni, nel quadro delle loro competenze.

Art. 288

La Camera federale e 'a Camera delle Repubbliche e delle Provincia, paritariamente:

1) eleggono ed esonerano il presidente e il vice presidente, ovvero i vicepresidenti dell’Assemblea del la RSFJ;

2) eleggono ed esonerano il presidente e i membri del Consiglio esecutivo federale;

nominano ed esonerano i segretari federali e gli altri funzionari e membri degli organi collegiali degli organi federali quando ciò sia stabilito da questa Costituzione e dal la legislazione federale;

3) eleggono ed esonerano il presidente e i giudici della Corte costituzionale e della Corte federale della RSFJ;

nominano ed esonerano l'Avvocato sociale d'autogoverno della Federazione;

nominano ed esonerano il Procuratore federale;

4) eleggono ed esonerano i membri del Consiglio della Federazione;

5) ratificano i trattati internazionali che richiedono l'emanazione di nuove leggi repubblicane e provinciali, ovvero la modifica di quelle vigenti;

6) deliberano in merito alla proroga del mandato dei delegati all'Assemblea della RSFJ;

7) emanano il regolamento sul lavoro collegiale delle Camere dell'Assemblea della RSFJ e dei loro organi operativi comuni, e deliberano in merito all'organizzazione e al lavoro dei servizi dell'Assemblea della RSFJ.

Art. 289

La proposta relativa all'elezione, nomina od esonero dei funzionar! federali viene considerata operante se approvata da entrambe le Camere. Nel caso che la proposta presentata non venga approvata da una delle Camere, il relatore autorizzato avanza una nuova proposta.

Art. 290

La legge di ratifica di un trattato internazionale, la delibera sulla proroga del mandato ai delegati, il regolamento sul lavoro collegiale delle Camere dell'Assemblea della RSFJ, e la delibera sul''organizzazione e sul lavoro dei servizi dell'Assemblea della RSFJ vengono considerati emanati se approvati, nello stesso testo, da entrambe le Camere. Se la legge di ratifica, la delibera o il regolamento non vengono approvati nell'identico testo dalle due Camere, l'atto controverso viene tolto dall'ordine del giorno delle Camere e può essere riproposto all'ordine del giorno nelle due sedute susseguenti delle Camere

Se l'atto controverso non viene approvato neanche in questo caso, la delibera sulla proroga del mandato delegatario si riterrà non accolta ;

l'emanazione della legge di ratifica di un trattato internazionale viene prorogata di 3 mesi e, fino all'adozione del regelamento sul lavoro collegiale delle Camere dell''Assemblea della RSFJ. viene applicato il regolamento nel testo approvato dalla Camera federale.

3. LA STRUTTURA E LA PROCEDURA PER L'ELEZ1ONE DELLE CAMERE

Art. 291

La Camera federale si compone di 30 delegati delle organizzazioni e delle comunità d'autogoverno, nonché delle organizzazioni socio-politiche, di ogni Repubblica e di 20 delegati rappresentanti "e singole Provincie Autonome

È l'Alleanza socialista del popolo lavoratore che porta avanti la procedura relativa alla scelta dei candidati

Le candidature dei delegati alla Camera federale vengono proposte dalle delegazioni delle organizzazioni e delle comunità di base d'autogoverno, in base a scelta effettuata tra i componenti le delegazioni delle organizzazioni e delle comunità in questione, e dalle organizzazioni socio-politiche, nel quadro delle proprie delegazioni, nell'ambito dell'Alleanza socialista del popolo lavoratore. La lista dei candidati e dei delegati alla Camera federale viene fissata dalla conferenza per le candidature dell'Alleanza socialista del popolo lavoratore della Repubblica ovvero della Provincia Autonoma

I delegati alla Camera federale vengono eletti a suffragio segreto in base alla lista dei candidati dell'Assemblea comunale della circoscrizione repubblicana, ovvero della Provincia Autonoma

L'elezione e la revoca della nomina dei delegati olla Camera federale vengono stabilite in base alla legislazione federale

L'iter elettorale per la scelta del delegato alla Camera federale, in sostituzione del delegato il cui mondato sia scaduto prima del termine previsto, viene stabilito dalla legge federale.

Art. 292

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie si compone di 20 delegati eletti dall'Assemblea di ogni Repubblica e da 8 delegati eletti dall'Assemblea di ogni Provincia Autonoma.

La delegazione alla Camera delle Repubbliche e delle Provincie viene eletta, e la sua nomina revocata, da tutte le Camere dell'Assemblea repubblicana rispettivamente dell'Assemblea della Provincia Autonoma, riunite in seduta congiunta, e con voto segreto

I delegati eletti alla Camera delle Repubbliche e delle Provincie mantengono il mandato nelle Assemblee in cui sono stati eletti.

4. LE MODALITÀ DI LAVORO E DI ESERCIZIO DECISIONALE IN SEDE CAMERALE

Art. 293

Ogni delegato, ed ogni organo operativo della Camera federale, ha diritto di proporre leggi federali ed altre disposizioni ed atti generali, nell'ambito delle competenze della Camera stessa.

Art. 294

Le deliberazioni della Camera federale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e se sono adottate a maggioranza dei delegati presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale

Quando all'ordine del giorno della Camera federale sia iscritto un disegno di legge, di un'altra disposizione o di atto generale, ovvero un'altra questione di interesse preminente per una Repubblica, per una Provincia Autonoma e per l'eguaglianza dei popoli e dei gruppi nazionali, su richiesta della maggioranza dei delegati di una Repubblica, o di una Provincia Autonoma, il dibattito e l'iter decisionale, relativi alla legge o in merito agli altri atti o al tema fissato dal regolamento sul lavoro della Camera federale, segui ranno una procedura speciale.

Art. 295

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie delibera nelle sedute in cui sono rappresentate tutte le delegazioni delle Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, e quando sia presente la maggioranza dei delegati alla Camera. Sulle questioni in cui si delibera previo accordo delle Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, la Camera vota per delegazioni. La delibera si considera adottata qualora sia stata votata da tutte le delegazioni alla Camera.

La Camera legifera in materia di provvedimenti provvisori con la maggioranza di due terzi dei voti di tutti i delegati olla Camera.

Sulle altre questioni di propria competenza e su quelle in cui delibera, di diritto, con la Camera federale, la Camera delle Repubbliche e delle Provincia decide a maggioranza di voti dei delegati presenti.

Art. 296

Nell'assumere atteggiamenti e nel definire le proprie scelte circa le questioni su cui si delibera in sede di Camera delle Repubbliche e delle Provincie, la de legazione dell'Assemblea repubblicana ovvero dell'Assemblea provinciale, sostiene le posizioni dell'Assemblea stessa.s

La delegazione dell'Assemblea della Repubblica, ovvero dell'Assemblea della Provincia Autonoma, ragguaglia la propria Assemblea in merito al 'lavoro della Camera delle Repubbliche e delle Provincie, l'informa della propria attività in merito alle questioni discusse dalla Camera e in merito alle posizioni assunte dalle altre delegazioni, e partecipa alle prese di posizione dell'Assemblea della Repubblica, ovvero dell'Assemblea della Provincia Autonoma.

226

Art. 297

La Camera federale istituisce organi operativi incaricati di preparare ed esaminare progetti di legge, altre disposizioni ed atti generali, di seguire l'attuazione della politica e l'esecuzione delle leggi, di altre disposizioni e degli atti generali da essa emanati;

tali organi sono incaricati di focalizzare e discutere altre questioni che rientrano nelle competenze della Camera

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie istituisce organi operativi incaricati di concertare gli atteggiamenti nella fase preparatoria delle leggi, di altre disposizioni ed atti generali, e di prendere in esame le altre questioni che rientrano nelle competenze della Camera. Gli organi operativi sono costituiti dai delegati alla Camera, conformemente al principio della rappresentatività paritaria delle Repubbliche e delle Provincie Autonome. All'attività degli organi operativi istituiti per concertare le posizioni nella fase preparatoria delle leggi e di altri atti generali partecipano anche rappresentanti del Consiglio esecutivo federale

Le Camere dell'Assemblea della RSFJ istituiscono una commissione congiunta per le questioni relative alle elezioni e alle nomine;

possono istituire anche altri organi operativi comuni per l'esame di questioni d'interesse generale

Conformemente ai regolamenti delle Camere e al regolamento sul lavoro collegiale delle Camere dell'Assemblea della RSFJ, gli organi operativi delle Camere e quelli collegiali dell'Assemblea della RSFJ possono venire autorizzati a condurre inchieste ed a richiedere agli organi statali ed alle organizzazioni e comunità d'autogoverno di fornire informazioni, dati e documenti;

gli possono venire delegati altri poteri per l'espletamento dei loro compiti. Questi organi operativi non possono espletare funzioni giudiziarie ne inquirenti.

5. L'EMANAZIONE DI ATTI IN SEDE DI CAMERE DELLE REPUBBLICHE E DELLE PROVINCIE, IN BASE AL CONSENSO DELLE ASSEMBLEE DELLE REPUBBLICHE E DELLE PROVINCIE AUTONOME

Art. 298

Ogni delegazione ed organo operativo della Camera, l'Assemblea della Repubblica ovvero della Provincia Autonoma, e il Consiglio esecutivo federale, hanno diritto di proporre leggi federali ed altri atti generali nell'ambito delle competenze della Camera delle Repubbliche e delle Provincie quando si tratta di leggi ed altri atti generali che vengono emanati previo accordo delle Assemblee delle Repubbliche e delle Assemblee delle Provincie Autonome.

Art. 299

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie, ottenuto il consenso delle Assemblee delle Repubbliche e delle Assemblee delle Provincie, e concertati in sede camerale gli atteggiamenti relativi alle proposte ed alle osservazioni avanzate dalle Assemblee in questione in merito al disegno di legge o ad altro atto generale, definisce la proposta di legge o di altro atto generale.

Art. 300

La Camera delle Repubbliche e delle Provincie. definita la proposta di legge o di altro atto generale, l'inoltra a'Ie Assemblee delle Repubbliche e alle Assemblee delle Provincie Autonome, le quali decidono se esprimere il loro consenso nei riguardi della proposta. nella sua interezza. L'Assemblea della Repubblica, ovvero l'Assemblea della Provincia Autonoma, può autorizzare la propria delegazione alle Camere delle Repubbliche e delle Provincie, di esprimere il suo consenso circa la proposta di legge o di altro atto generale, nel'a sua interezza, al momento in cui si voterà in merito.

Art. 301

Nel caso in cui le Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie Autonome non raggiungano l'intesa in merito alla proposta di legge o di altro atto generale che la Camera delle Repubbliche e delle Provincie, previo consenso delle Assemblee in questione, emana, il Consiglio esecutivo federale proporrà alla Presidenza della RSFJ di emanare una legge a carattere transitorio;

lo farà qualora ritenga che la soluzione delle questioni su cui le Assemblee delle Repubbliche e quelle delle Provincie Autonome non hanno raggiunto l'intesa sia assolutamente necessaria per prevenire o reprimere gravi scompensi sul mercato;

ovvero qualora ritenga che la mancata soluzione dei problemi in questione sia suscettibi'o di provocare gravi danni alla comunità sociale, o che vengano minacciati gli interessi della difesa popolare o che possano istituirsi rapporti economici non equilibrati tra le Repubbliche e le Provincie Autonome, ovvero nel caso ravvisi l'impossibilità di far fronte agli impegni nei confronti delle Repubbliche e delle Provincie Autonome sottosviluppate, ovvero nel caso ravvisi l'impossibilità che la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia faccia fronte ai suoi obblighi verso Stati terzi ed organizzazioni internazionali

Se la Presidenza della RSFJ è concorde circa l'assoluta necessità che scatti il provvedimento provvisorio proposto dal Consiglio esecutivo federale, questo definisce la proposta di legge sui provvedimenti provvisori e l'inoltra all'Assemblea della RSFJ.

Art. 302

Se la proposta di leggo sui provvedimenti provvisori non viene approvata daUa Camera delle Repubbliche e delle Provincie con voto esprimente la maggioranza dei due terzi di tutti i delegati alla Camera, la Presidenza della RSFJ può decidere che la legge in questione venga adottata nel testo votato dalla maggioranza assoluta dei delegati alla Camera e questo fino alla sua definitiva emanazione conformemente alte norme di questa Costituzione.

Art. 303

II decreto-legge rimane in vigore fino alla sua conversione da parte della Camera delle Repubbliche e delle Provincie, previo accordo delle Assemblee delle Repubbliche e delle Assemblee delle Provincie;

re sta in forza al massimo per un anno, dalla sua promulgazione.

Se, fino alla scadenza del decreto-legge, la Camera delle Repubbliche e delle Provincie non lo abbia convertito in legge, previo accordo delle Assemblee delle Repubbliche e delle Assemblee delle Provincie Autonome, l'iter legislativo, per l'emanazione del decreto-legge, viene ripetuto.

Art. 304

Se le Assemblee delle Repubbliche e le Assemblee delle Provincie Autonome non raggiungono l'accordo in merito all'ammontare dei mezzi per il finanziamento della Federazione entro il giorno in cui deve essere votato il bilancio preventivo, le necessità della Federazione verranno finanziate in base al bilancio dell'anno precedente.

6. I DIRITTI ED I DOVERI DEI DELEGATI E DELLE DELEGAZIONI

Art. 305

Ogni delegato alle Camere dell'Assemblea della RSFJ, ed ogni delegazione alla Camera delle Repubbliche e delle Provincie ha diritto di esercitare iniziative in merito alle questioni che rientrano nelle competenze della Camera;

ha diritto di avanzare interrogazioni al Consiglio esecutivo federale ed ai funzionari preposti agli organi dell'amministrazione federale;

ha diritto di chiedere informazioni, di proporre alla Camera di sollecitare la presentazione di relazioni sull'attività degli organi in questione, di richiedere assistenza tecnica e di ottenere quei ragguagli che gli occorrono per poter adempiere le proprie funzioni.

Un minimo di dieci delegati alla Camera federale, ed ogni delegazione alla Camera delle Repubbliche e delle Provincie, può presentare interpellanze promuovendo l'esame di determinate questioni politiche, relative all'attività de! Consiglio esecutivo federale.

Art. 306

II delegato all'Assemblea della RSFJ gode l'immuni

Il delegato non può essere perseguito, posto in carcere preventivo o punito per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni nella Camera di cui fa parte, e all'Assemblea della RSFJ

Il delegato non può essere arrestato senza autorizzazione della Camera, di cui fa parte, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è prevista la pena detentiva di 5 anni. In questo caso, l'organo statale che ha arrestato il delegato, è tenuto ad informare il presidente della Camera, il quale espone quindi la cosa alla Camera perché decida se il procedimento dovrà seguire il suo corso, ovvero se il provvedimento di fermo dovrà rimanere in vigore, La Camera può decidere lo scattare dell'immunità nei confronti del delegato che non vi si richiami, qualora ciò sia richiesto per l'espletamento delle sue funzioni

Se la Camera non è radunata, l'autorizzazione relativa all'arresto ovvero al proseguimento del procedimento penale viene data dalla commissione per i mandati e l'immunità della rispettiva Camera, la quale dovrà essere poi chiamata a confermarla. Sullo scattare dell'immunità a favore del delegato delibera la stessa commissione.

Art. 307

Il mandato dei delegati alle Camere dell'Assemblea della RSFJ è quadriennale

Le elezioni dei delegati alla Camera dell'Assemblea della RSFJ devono aver luogo entro quindici giorni dallo scadere della legislatura.

231

Le elezioni dei delegati vengono indette dal Presidente dell'Assemblea della RSFJ.

Tra il giorno dell'indizione delle elezioni e quello dell'elezione dei delegati alle Camere dell'Assemblea della RSFJ non può trascorrere meno di un mese ne più di due.

Il giorno della verifica del mandato dei nuovi delegati vengono a cessare le funzioni dei delegati il cui mandato scade.

Art. 308

In circostanze eccezionali, le Camere dell'Assemblea della RSFJ possono decidere di prorogare il man dato dei delegati all'Assemblea della RSFJ, fino a quando la situazione, come tale, permarrà. Le elezioni dei nuovi delegati si svolgono non appena cessate le circostanze a causa delle quali era stato prorogalo il mandato.

In caso di guerra, il mandato dei delegati all'Assemblea della RSFJ viene prorogato finché tale stato permane.

7. LE ELEZIONI E LE ATTRIBUZIONI DEI FUNZIONARI DELL'ASSEMBLEA DELLA RSFJ

Art. 309

L'Assemblea della RSFJ ha un presidente ed uno o più vicepresidenti, eletti tra i delegati dell'Assemblea della RSFJ.

I! Presidente rappresenta l'Assemblea della RSFJ, convoca le sessioni congiunte delle Camere dell'Assemblea della RSFJ, presiede le sedute e firma le ordinanze sulla promulgazione delle leggi, delibere ed altri atti generali, emanate dalle Camere dell'Assemblea della RSFJ, in seduta separata o in seduta congiunta.

li Presidente dell'Assemblea della RSFJ, coadiuvato dai vicepresidenti dell'Assemblea della RSFJ e

dai presidenti delle Camere, esamina le questioni relative alla concertazione e alla programmazione del lavoro delle Camere e degli organi operativi dell'Assemblea della RSFJ, affronta le questioni procedurali;

attende a rendere operante la cooperazione tra l'Assemblea della RSFJ e gli altri organi ed organizzazioni della Federazione, delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, e con i parlamenti di Stati terzi.

Art. 310

Ogni Camera dell'Assemblea della RSFJ ha un presidente e un vicepresidente. Il presidente della Camera rappresenta la stessa e ne convoca le sedute, le presiede e firma le deliberazioni e gli altri atti generali emanati dalla Camera stessa.

Art. 311

II Presidente dell'Assemblea della RSFJ e i presidenti delle Camere convocano, rispettivamente, le sedute dell'Assemblea della RSFJ e delle Camere stesse, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Repubblica, della Presidenza della RSFJ o del Consiglio esecutivo federale. Il presidente della Camera delle Repubbliche e delle Provincie, le convoca anche su richiesta delle delegazioni presenti;

a sua volta, il presidente della Camera federale convoca le sedute se ciò sia richiesto da un determinato numero di delegati, la cui entità è prevista dal regolamento dei lavori della Camera federale.

Art. 312

II Presidente, i vicepresidenti dell'Assemblea della RSFJ ed i presidenti delle Camere vengono eletti per quattro anni

Il Presidente, i vicepresidenti dell'Assemblea della RSFJ ed i presidenti delle Camere non possono venire rieletti alla stessa funzione per più di due volte consecutive.

Titolo II

LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

Art. 313

La Presidenza della RSFJ rappresenta la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia all'interno e all'estero, ed esercita gli altri diritti ed i doveri pre visti da questa Costituzione.

La Presidenza della RSFJ, nell'ambito dei propri diritti e doveri, e per rendere operante l'eguaglianza dei popoli e dei gruppi nazionali, attende od armonizzare gli interessi comuni delle Repubbliche, ovvero delle Provincie Autonome, conformemente alle loro responsabilità ed ai fini dell'esercizio dei diritti e dei doveri della Federazione.

La Presidenza della RSFJ è il massimo organo dirigenziale e di comando delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in pa ce e in guerra.

La Presidenza affronta l'esame della situazione in materia di politica estera e di difesa dell'ordinamento fissato da questa Costituzione (sicurezza statale) ed assume atteggiamenti intesi a promuovere iniziative per l'adozione di provvedimenti e per raccordare l'attività degli organi preposti all'attuazione della politica fissata per i settori in questione.

Art. 314

La Presidenza della RSFJ ha diritto di proporre all'Assemblea della RSFJ di fissare la politica interna ed estera, e di emanare leggi ed altri atti generali.

Art. 315

Nell'ambito dei propri diritti e doveri, la Presidenza della RSFJ:

1) propone all'Assemblea della RSFJ il candidato alla Presidenza del Consiglio esecutivo federale;

234

2) promulga la deliberazione dell'Assemblea della RSFJ relativa all'elezione del Consiglio esecutivo federale;

3) promulga, con decreto, le leggi federali;

4) propone l'elezione del presidente e dei giudici della Corte Costituzionale jugoslava;

5) nomina e revoca, con decreto, gli ambasciatori ed i rappresentanti diplomatici della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, riceve le credenziali e le lettere di congedo dei rappresentanti diplomatici stranieri accreditati presso di essa e pubblica i documenti di ratifica dei trattati internazionali;

6) nomina, promuove ed esonera i generali e gli ammiragli, e gli altri comandanti militari, quando sia la legge a stabilirlo;

nomina ed esonera i presidenti, i giudici e i giurati dei tribunali militari;

nomina ed esonera anche i procuratori militari;

7) propone in merito all'elezione ed all'esonero dei membri del Consiglio della Federazione;

8) conferisce le onorificenze della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

9) conformemente alla legge federale, proclama la grazia per i reati previsti dalle legge federale;

10) approva il regolamento sul proprio lavoro.

Art. 316

La Presidenza della RSFJ, onde rendere operante la difesa globale, fissa le linee fondamentali dei piani e dei preparativi per la difesa del Paese, traccia le direttrici per l'adozione dei provvedimenti relativi ai preparativi ed alla mobilitazione delle risorse e delle forze del Paese, ai fini della difesa, e raccorda i piani e gli interventi delle comunità socio-politiche, delle organizzazioni del lavoro associato e delle organizzazioni e comunità d'autogoverno, stabilisce l'esistenza del pericolo immediato dello scoppio della guerra, ordina la mobilitazione generale e parziale e, qualora l'Assemblea della RSFJ sia nell'impossibilità di radunarsi, dichiara Io stato di guerra.

La Presidenza della RSFJ fissa il piano relativo all'impiego delle Forze Armate della Repubblica .Socialista Federativa di Jugoslavia in caso di guerra, ed ordina l'impiego delle Forze Armate in tempo di pace.

La Presidenza della RSFJ può demandare al Segretario federale alla difesa popolare l'assolvimento di determinate funzioni in materia di direziono e comando delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Il Segretario federale alla difesa popolare è responsabile, di fronte alla Presidenza della RSFJ, delle funzioni che gli sono state domandate.

La Presidenza della RSFJ, onde seguire l'attuazione della politica prestabilita in materia di direzione e comando delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, può inviare propri delegati al Segretario federale alla difesa popolare e presso gli altri comandi superiori delle Forze Arma te della RSFJ.

Art. 317

In caso di guerra o nell'evenienza di un conflitto, la Presidenza della RSFJ, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio esecutivo federale, emana decreti con forza di legge su questioni che rientrano nelle competenze dell'Assemblea della RSFJ. La Presidenza li sottoporrà alla verifica dell'Assemblea della RSFJ, non appena questa si sarà potuta radunare.

Con decreto con forza di legge, emanato in tempo di guerra, finché tale stato permane o qualora lo richiedano gli interessi della difesa del Paese, eccezionalmente possono venne sospese singole norme di questa Costituzione, che si riferiscono all'attività legislativa ed all'emanazione di altre disposizioni ed atti generali e all'adozione di quei provvedimenti degli organi federali per cui è richiesto il consenso degli organi competenti dello Repubbliche e delle Provincie Autonome;

che si riferiscono alle singole libertà, ai diritti ed ai doveri dell'uomo e del cittadino, ed anche ai diritti delle organizzazioni e delle comunità d'autogoverno, oppure alla struttura ed ai poteri degli organi esecutivi ed amministrativi.

Art. 318

La Presidenza della RSFJ informa l'Assemblea della RSFJ sullo stato e sui problemi di politica interna ed estera, ed ha facoltà di proporre all'Assemblea della RSFJ di prendere in esame singole questioni e di deliberare in materia. L'Assemblea della RSFJ può richiedere alla Presidenza della RSFJ di esporre la propria posizione in merito a singole questioni di sua competenza che rivestano interesse ai fini del lavoro dell'Assemblea della RSFJ.

Art. 319

Se la competente Camera dell'Assemblea della RSFJ non accoglie la proposta della Presidenza della RSFJ, relativa alla definizione della politica interna ed estera, ovvero non approva altra proposta relativa all'emanazione di leggi, altra disposizione o atti generali, la cui approvazione sia considerata inderogabile dalla Presidenza della RSFJ, oppure non accetti la proposta della Presidenza della RSFJ di rinviare l'emanazione di una legge o di un altro atto generale, la competente Camera dell'Assemblea della RSFJ e la Presidenza della RSFJ fissano, concordemente, la procedura per l'esame della questione controversa stabilendo la scadenza entro cui dovranno essere conciliato le posizioni sul problema in questione. Tale proroga non può andare oltre i sei mesi

Se entro il termine previsto non viene raggiunto l'accordo in merito alla definizione della politica interna ed estera, alla proposta per l'emanazione di una legge, per la proroga dell'emanazione di una legge o di un altro atto generale, la questione controversa viene tolta dall'agenda dei lavori della competente Camera dell'Assemblea della RSFJ;

viene riproposta all'o.d.g. qualora lo richieda la Presidenza della RSFJ ovvero, se così venga deciso, motu proprio, dalla competente Camera dell'Assemblea della RSFJ.

Se l'accordo non viene raggiunto neanche nel successivo dibattito, svoltosi entro tre mesi, la competente Camera dell'Assemblea della RSFJ viene sciolta, e cessa pure il mandato della Presidenza della RSFJ

Le elezioni per la competente Camera dell'Assemblea della RSFJ vengono indette entro 15 giorni dallo scioglimento;

l'elezione della Presidenza della RSFJ deve avvenire entro 15 giorni dall'insediamento della neoeletta Camera dell'Assemblea della RSFJ

La Presidenza della RSFJ, di cui è scaduto il man dato, rimane in funzione fino all'elezione della nuovo Presidenza della RSFJ.

Art. 320

La Presidenza della RSFJ ha diritto di assumere posizioni in merito all'attuazione della politica e all'esecuzione delle leggi e degli altri atti generali dell'Assemblea della RSFJ, ha diritto di chiedere al Consiglio esecutivo federale di adottare i provvedimenti intesi a rendere operante la politica e l'esecuzione delle leggi e degli altri atti generali dell'Assemblea.

La Presidenza della RSFJ può convocare in seduta il Consiglio esecutivo federale e porre determinate questioni all'o.d.g. della riunione.

La Presidenza della RSFJ ha diritto di sospendere, prima che vengano pubblicate, l'esecuzione di quelle disposizioni del Consiglio esecutivo federale che siano di preminente importanza politica.

Se la Presidenza della RSFJ sospende l'esecuzione di una disposizione del Consiglio esecutivo federale, la questione controversa verrà sottoposta alla competente Camera dell'Assemblea della RSFJ affinc deliberi in merito

La Presidenza della RSFJ, esercitando i propri diritti e doveri, può porre all'Assemblea della RSFJ la questione di fiducia per il Consiglio esecutivo federale.

Art. 321

La Presidenza della RSFJ è composta di un membro per ogni Repubblica e Provincia Autonoma, eletto

dall'Assemblea della Repubblica, ovvero dall'Assemblea della Provincia Autonoma, con voto segreto nel corso della seduta comune di tutte le Camere assembleari;

per la carica rivestita ne fa parte anche il Presidente della Lega dei comunisti di Jugoslavia.

Art. 322

L'Assemblea della RSFJ, radunata a Camere riunite, proclama e rende pubblica l'elezione della Presidenza della RSFJ

I membri della Presidenza della RSFJ pronunciano la loro dichiarazione solenne davanti alle Camere dell'Assemblea della RSFJ, radunate in seduta comune

Pronunciata la dichiarazione solenne, la Presidenza della RSFJ si insedia ed assume le sue funzioni.

Art. 323

II membro della Presidenza della RSFJ gode l'immunità. Sull'immunità del membro della Presidenza della RSFJ si applicano le norme relative all'immunità dei delegati all'Assemblea della RSFJ

È la Presidenza della RSFJ a decidere in merito all'immunità dei propri membri.

Art. 324

I membri della Presidenza della RSFJ vengono eletti per 5 anni

Nessuno può essere eletto alla Presidenza della RSFJ per più di due volte consecutive

I membri della Presidenza della RSFJ vengono eletti 30 giorni prima del termine del mandato dei membri della Presidenza cui questo scade

Se un membro della Presidenza della RSFJ è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per più tempo, verrà sostituito dal presidente della Presidenza della Repubblica, ovvero dal presidente della Presidenza della Provincia Autonoma

Se ad un membro della Presidenza della RSFJ viene a cessare il mandato prima dello scadere del periodo per il quale è stato eletto, egli decade dalla sua funzione il giorno in cui viene esonerato dall'Assemblea della Repubblica ovvero dall'Assemblea della Provincia Autonoma;

la funzione di membro della Presidenza della RSFJ, fino alla proclamazione del l'elezione del nuovo membro all'Assemblea della RSFJ, viene svolta dal presidente della Presidenza della Repubblica, ovvero dal presidente della Presidenza della Provincia Autonoma. Il neoeletto membro della Presidenza della RSFJ entra in carica il giorno della proclamazione della sua elezione all'Assemblea della RSFJ.

Art. 325

In caso di immediato pericolo di guerra, o durante la guerra, il mandato dei membri della Presidenza della RSFJ viene prorogato fino a quando non verranno a determinarsi condizioni che permettano l'elezione dei nuovi membri della Presidenza della RSFJ.

Art. 326

Il membro della Presidenza della RSFJ non può esercitare funzioni d'autogoverno, pubbliche o sociali, salvo che nelle organizzazioni socio-politiche, ne può svolgere altra attività professionale.

Art. 327

La Presidenza della RSFJ elegge il Presidente e il vicepresidente fra i suoi componenti;

rimangono in carica un anno, in base all'ordine di progressione stabilito dal regolamento sul lavoro della Presidenza della RSFJ

La Presidenza della RSFJ, se sussiste lo stato di guerra, può decidere di prorogale il mandato del Presidente della Presidenza della RSFJ, oppure eleggere a Presidente, prima della scadenza del mandato, un altro dei membri della Presidenza della RSFJ.

Art. 328

II Presidente della Presidenza della RSFJ rappresenta, a nome della Presidenza della RSFJ, la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, rappresenta la Presidenza della RSFJ, convoca le sedute della Presidenza della RSFJ, presiede le sedute, firma gli atti emanati dalla Presidenza della RSFJ, provvede all'attuazione degli atti e delle conclusioni della Presidenza della RSFJ, rilascia i documenti di ratifica dei trattati internazionali e riceve le credenziali e le lettere di congedo dei rappresentanti diplomatici stranieri accreditati presso la Presidenza della RSFJ

Il Presidente della Presidenza della RSFJ, a nome della Presidenza della RSFJ, ha il comando delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, conformemente alla Costituzione e alla legislazione federale

Il Presidente della Presidenza della RSFJ è presidente del Consiglio di difesa nazionale

II Presidente della Presidenza della RSFJ, a nome di questa, esercita, in caso di guerra, di immediato pericolo di guerra o in altre situazioni d'emergenza del genere, determinati diritti e doveri, qualora la Presidenza della RSFJ lo abbia autorizzato, e qualora questa non possa riunirsi

Il vicepresidente della Presidenza della RSFJ sostituisce il Presidente in caso di assenza o qualora sia impedito per più tempo;

può anche rappresentarlo nell'esercizio di funzioni affidategli dal Presidente

Quando cessano le funzioni del Presidente della Repubblica, è la Presidenza della RSFJ che esercita tutti i diritti e i doveri in base a questa Costituzione;

ed è il vicepresidente della Presidenza della RSFJ che diventa Presidente della Presidenza della RSFJ fino allo scadere del suo mandato vicepresidenziale

Art. 329

La Presidenza della RSFJ esercita i propri diritti e doveri in base e nell'ambito di questa Costituzione e della legislazione federale, e ne è responsabile.

Art. 330

La Presidenza della RSFJ agisce dopo che i suoi membri hanno raccordato i loro atteggiamenti.

La Presidenza della RSFJ delibera secondo le modalità fissate dal regolamento sul lavoro della Presidenza della RSFJ.

Art. 331

La Presidenza della RSFJ istituisce il Consiglio di difesa popolare.

La Presidenza della RSFJ può istituire anche altri consigli, ovvero altri organi operativi, necessari a! suo lavoro.

È con legge federale che si fissano struttura, organizzazione e competenze del Consiglio di difesa popolare, nonché struttura e competenze degli altri organi operativi della Presidenza della RSFJ cui viene demandato l'esercizio di determinate funzioni, nell'ambito dei diritti e dei doveri della Presidenza.

Art. 332

La Presidenza della RSFJ può convocare il Consiglio della Federazione per l'esame di questioni di politica generale.

La Presidenza della RSFJ può affidare ad un membro del Consiglio della Federazione di adempiere un determinato compito.

I membri del Consiglio della Federazione vengono eletti tra i lavoratori socio-politici e pubblici, su proposta della Presidenza della RSFJ.

Titolo III

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 333

L'Assemblea della RSFJ, avendo presente lo storico ruolo svolto da Josip Broz Tito nella guerra popolare di liberazione e nella rivoluzione socialista, nella creazione e nello sviluppo della Repubblica Socialista

242

Federativa di Jugoslavia, nell'avanzata della società socialista jugoslava d'autogoverno, nella virtualizzazione della fratellanza e dell'unità dei popoli e dei gruppi nazionali della Jugoslavia, nel consolidamento dell'indipendenza del Paese e della sua posizione nei rapporti internazionali, nella lotta per la pace nel mondo, interpretando la volontà espressa dai lavoratori e dai cittadini, dai popoli e dai gruppi nazionali della Jugoslavia, può, su proposta delle Assemblee delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, eleggere Josip Broz Tito a Presidente della Repubblica senza alcuna limitazione di mandato.

Art. 334

II Presidente della Repubblica è eletto dalle Camere dell'Assemblea della RSFJ in seduta comune, a maggioranza dei voti dei delegati presenti, con scrutinio segreto

Il Presidente della Repubblica, dopo l'elezione, fa la dichiarazione solenne davanti alle Camere dell'Assemblea della RSFJ, riunite in seduta comune.

Art. 335

II Presidente della Repubblica rappresenta la Re pubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, nel Paese

e all'estero

Il Presidente della Repubblica è Presidente della Presidenza della RSFJ, II Presidente della Repubblica ha il comando su premo delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

lì Presidente della Repubblica presiede il Consiglio di difesa popolare.

Art. 336

11 Presidente della Repubblica esercita i propri diritti e doveri in base e nell'ambito di questa Costituzione e della legislazione federale.

Art. 337

Presidente della Repubblica:

promulga le leggi federali;

2) promulga la decisione dell'Assemblea della RSFJ relativa all'elezione del Consiglio esecutivo federale;

3) nomina e revoca, con decreto, gli ambasciatori e i rappresentanti diplomatici della Repubblica Socia lista Federativa di Jugoslavia, riceve le credenziali e le lettere di congedo dei rappresentanti diplomatici stranieri accreditati presso di lui, promulga la ratifica degli accordi internazionali;

4) assegna le onorificenze della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

5) dichiara lo stato di guerra, ordina la mobilitazione generale e parziale e, qualora l'Assemblea della RSFJ e la Presidenza della RSFJ siano impossibilitate a radunarsi, proclama lo stato di guerra;

6) istituisce i servizi per l'espletamento degli af fari che rientrano nelle sue competenze.

Art. 338

In caso di guerra o qualora sussista l'immediato pericolo di un conflitto, il Presidente della Repubblica, qualora la Presidenza della RSFJ non possa riunirsi, emana decreti aventi valore di legge in merito alle questioni che rientrano nelle competenze dell'Assemblea della RSFJ. Il Presidente della Repubblica sottoporrà i decreti alla conferma dell'Assemblea della RSFJ, non appena questa si potrà radunare.

Art. 339

11 Presidente della Repubblica illustra all'Assembìea della RSFJ lo stato ed i problemi della politica interna ed estera, e può proporre all'Assemblea della RSFJ di affrontare l'esame di singole questioni e di deliberare in merito.

244

Art. 340

11 Presidente della Repubblica ha facoltà di convocare il Consiglio esecutivo federale e di porre determinate questioni all'o.d.g. alla seduta del Consiglio. Il Presidente della Repubblica presiede la seduta del Consiglio cui assiste.

Art. 341

II Presidente della Repubblica ha facoltà di convocare il Consiglio della Federazione per l'esame di questioni di politica generale

Il Presidente della Repubblica ha facoltà di affidare ad un membro del Consiglio della Federazione l'espletamento di un determinato compito.

Art. 342

II Presidente della Repubblica, in qualità di comandante delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia:

1) guida e comanda le Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e fissa le linee dei piani e delle misure preventive per la difesa del Paese;

2) stabilisce il piano per l'impiego delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia in stato di guerra e ordina l'impiego delle Forze Armate in tempo di pace;

3) nomina, promuove ed esonera generali ed ammiragli, ed anche altri comandanti militari, quand'è la legge federale a stabilirlo;

4) nomina ed esonera i presidenti, i giudici e i giudici assessori dei tribunali militari, e i procuratori militari

Art. 343

II Presidente della Repubblica può demandare al segretario federale alla difesa popolare l'assolvimento di compiti relativi alla guida e al comando delle Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Il segretario federale alla difesa popolare è tenuto a rispondere al Presidente della Repubblica in merito alle funzioni che gli sono state demandate.

Art. 344

II Presidente della Repubblica ha facoltà di convocare in seduta comune, e di presiederle, la Presidenza della RSFJ e il Consiglio esecutivo federale.

Art. 345

II Presidente della Repubblica ha facoltà di demandare al vicepresidente della Presidenza della RSFJ l'incarico di svolgere determinate funzioni che rientrano nelle sue competenze.

Titolo IV

IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE

1. LA POSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI

Art. 346

II Consiglio esecutivo federale è l'organo esecutivo dell'Assemblea della RSFJ.

Il Consiglio esecutivo federale, nell'ambito dei diritti e dei doveri della Federazione, è responsabile, di fronte all'Assemblea della RSFJ, della situazione in tutti i settori della vita sociale, dell'attuazione della politica e dell'esecuzione delle leggi federali e di altre disposizioni ed atti generali dell'Assemblea della RSFJ;

è responsabile, inoltre, dell'indirizzo e del coordinamento dell'attività degli organi dell'amministrazione federale.

Il Consiglio esecutivo federale esercita i propri diritti e doveri in base e nell'ambito di questa Costituzione e delle leggi federali.

243

Art. 347

II Consiglio esecutivo federale:

1) segue lo stato e l'attuazione della politica dell'Assemblea della RSFJ, e propone a questa di fissare la politica estera ed interna;

2) propone le leggi federali, altre disposizioni ed atti generali, ed ha diritto di fornire pareri sui progetti di legge, altre disposizioni e atti generali sottoposti all'Assemblea della RSFJ dagli altri estensori autorizzati ;

3) fissa la proposta del piano sociale jugoslavo;

4) presenta la proposta relativa alla definizione del volume globale delle uscite del bilancio federale, formula la proposta relativa al bilancio preventivo e al resoconto consuntivo della Federazione, ed attende all'esecuzione del bilancio preventivo e dei resoconto consuntivo della Federazione;

5) emette ordinanze, decreti ed altre disposizioni per l'applicazione delle leggi federali, di altre disposizioni e atti generali dell'Assemblea della RSFJ;

6) attende a rendere operante la politica e l'esecuzione delle leggi, altre disposizioni e atti generali dell'Assemblea della RSFJ;

7) nell'ambito dei diritti e dei doveri fissati da questa Costituzione, e dalla legislazione federale, attende all'esecuzione della politica per la difesa del Paese e all'attuazione dei preparativi per la difesa;

8) ratifica quei trattati internazionali la cui ratifica non rientra nelle competenze dell'Assemblea della RSFJ;

9) coordina ed indirizza il lavoro degli organi dell'amministrazione federale per garantire l'attuazione della politica e l'esecuzione delle leggi, altre disposizioni e atti generali dell'Assemblea della RSFJ;

esercita funzioni di sorveglianza sull'operato degli organi dell'amministrazione federale e revoca le disposizioni degli organi dell'amministrazione federale in contrasto con la legislazione federale, con altre disposizioni o con gli atti generali dell'Assemblea della RSFJ, ovvero con una disposizione da esso emanata per rendere operante la legge federale, altre disposizioni o atto generale;

può inoltre annullare le disposizioni degli organi in questione, secondo le modalità fissate dalla legge federale;

10) stabilisce i principi generali della struttura interna degli organi dell'amministrazione federale;

apre le rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia all'estero;

istituisce i servizi, tecnici e d'altro genere, che gli sono necessari;

istituisce servizi comuni per le necessità degli organi dell'amministrazione federale;

nomina ed esonera quei funzionar! per cui ciò sia previsto dalla legge federale;

11) approva il proprio regolamento di lavoro ;

12) svolge anche le altre funzioni fissate da questa Costituzione.

2, LA STRUTTURA E L'ELEZIONE

Art. 348

II Consiglio esecutivo federale è composto del Presidente, dei membri del Consiglio eletti conforme mente al principio della proporzionalità delle Repubbliche e dell'equa rappresentanza delle Provincie Autonome, dei segretari federali e degli altri funzionar;

che presiedono gli organi dell'amministrazione federale e delle organizzazioni federali, previsti dalla legge federale.

Il Presidente del Consiglio esecutivo federale vie ne eletto dalle Camere dell'Assemblea della RSFJ, su proposta della Presidenza della RSFJ, mentre i membri del Consiglio vengono eletti su proposta del candidato alla Presidenza del Consiglio stesso, in base al parere della Commissione dell'Assemblea della RSFJ per le elezioni e le nomine

Il Consiglio esecutivo federale viene eletto ogni qualvolta si insediano le nuove Camere dell'Assemblea della RSFJ.

All'atto della nomina dei segretari federali e degli altri funzionari che presiedono gli organi dell'amministrazione federale e le organizzazioni federali, e che sono membri del Consiglio esecutivo federale, va tenuto conto della struttura nazionale

Al Presidente e al membro del Consiglio esecutivo federale, eletti tra i delegati all'Assemblea della RSFJ, cessa il mandato assembleare

Il Consiglio esecutivo federale ha uno o più vicepresidenti, scelti tra i componenti il Consiglio.

Art. 349

II Presidente e i membri del Consiglio esecutivo federale hanno mandato quadriennale

La stessa persona può essere eletta al massimo due volte consecutive alla Presidenza del Consiglio esecutivo federale

I membri del Consiglio esecutivo federale possono essere eletti due volte consecutive;

eccezionalmente anche per un altro mandato, in base però ad una apposita procedura prevista dalla legge federale

Il Presidente del Consiglio esecutivo federale ha diritto di proporre alle Camere dell'Assemblea della RSFJ la revoca dagli incarichi di singoli componenti il Consiglio, e di eleggerne altri al loro posto

Le dimissioni o l'esonero dall'incarico del Presidente del Consiglio esecutivo federale comporta le dimissioni ovvero l'esonero di tutto il Consiglio.

Art. 350

I membri del Consiglio esecutivo federale godo no l'immunità alla stessa stregua dei delegati all'Assemblea della RSFJ. È il Consiglio stesso che decide in merito all'immunità di chi fa parte del Consiglio esecutivo federale.

Art. 351

Ogni membro del Consiglio esecutivo federale ha diritto di proporre l'esame di singole questioni rientranti nelle competenze del Consiglio, di promuovere iniziative per la preparazione di leggi, altre disposizioni ed atti generali la cui proposta sia competenza del Consiglio, di avviare iniziative in merito alle disposizioni e agli atti generali che esso emana, e di proporre al Consiglio di fissare le linee di principio e le direttrici dell'attività degli organi dell'amministrazione federale.

Il membro del Consiglio esecutivo federale, in conformità alla posizione assunta dal Consiglio, ha il diritto e il dovere di rappresentare il Consiglio stesso all'Assemblea della RSFJ.

Ogni membro del Consiglio esecutivo federale ha facoltà di dimettersi.

3. IL SISTEMA DI LAVORO E L'EMANAZIONE DI ATTI IN SEDE DI CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE

Art. 352

II Presidente del Consiglio esecutivo federale convoca le sedute del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Repubblica, della Presidenza della RSFJ o di almeno 5 membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio esecutivo federale rap presenta il Governo, convoca le sedute e le presiede, firma le disposizioni e gli altri atti generali adottati dal Consiglio e ne attende all'attuazione, si cura del l'applicazione del regolamento del Consiglio ed attende a rendere operante la collaborazione con gli altri organi ed organizzazioni.

Art. 353

II Consiglio esecutivo federale opera e delibera in merito alle questioni di propria competenza, durante le sue sedute.

Il Consiglio esecutivo federale delibera a maggioranza di voti dei membri del Consiglio presenti alla seduta.

Art. 354

II Consiglio esecutivo federale coopera con i Consigli esecutivi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome all'atto della preparazione delle leggi e di altri atti generali che vengono presentati alla Camera delle Repubbliche e delle Provincie Autonome e per i quali sia previsto l'accordo tra i competenti organi repubblicani e provinciali.

Art. 355

II Consiglio esecutivo federale, previo accordo con gli organi repubblicani e provinciali competenti, emana le disposizioni per l'esecuzione di leggi e altri atti generali adottati dalla Camera delle Repubbliche e delle Provincie, nel caso che le leggi in questione e gli altri atti generali prevedano la concertazione delle posizioni

Si considererà valevole l'accordo dell'organo repubblicano o provinciale competente, qualora esso dica di accogliere la proposta di disposizione per l'esecuzione della legge o altro atto generale dell'Assemblea della RSFJ, oppure nel caso che non si opponga alla sua emanazione.

Art. 356

Se il Consiglio esecutivo federale non riesce a raggiungere l'accordo con i competenti organi repubblicani e provinciali, in merito a disposizioni per l'esecuzione della legge o di altro atto generale rientranti nelle sue attribuzioni, proporrà alla Presidenza della RSFJ l'adozione di un provvedimento provvisorio, nel caso ritenga che la soluzione delle questioni, su cui è mancata l'intesa, sia assolutamente necessaria per prevenire o reprimere gravi scompensi sul mercato, o qualora ritenga che la mancata soluzione dei problemi in questione possa provocare gravi danni alla comunità sociale, o danni tali da compromettere e minacciare gli interessi della difesa popolare, ovvero nel caso in cui potrebbero manifestarsi rapporti economici di disuguaglianza tra Repubbliche e Provincie Autonome, ovvero se ritenga che non sarebbe possibile far fronte agli impegni verso le Repubbliche e le Provincie Autonome in via di sviluppo, oppure verso gli obblighi che la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ha verso Paesi terzi ed organizzazioni internazionali

Se la Presidenza della RSFJ è concorde circa la necessità che si adottino provvedimenti provvisori, e ne approvi anche la motivazione, il Consiglio esecutivo federale adotterà la disposizione in questione

il Consiglio esecutivo federale adotta la disposizione sui provvedimenti provvisori nel quadro delle proprie competenze, a maggioranza di voti dei membri del Consiglio

La disposizione sui provvedimenti provvisori ri mane in vigore fino a quando, concertati gli atteggia menti degli organi repubblicani e provinciali competenti, non sarà stata regolata la questione definita dai relativo provvedimento;

ciò però non può protrarsi più di un anno dal giorno dell'adozione della disposizione sui provvedimenti provvisori.

Art. 357

II Consiglio esecutivo federale ed i competenti organi repubblicani e provinciali istituiscono, di comune accordo, comitati inter-repubblicani per i vari settori, e ciò allo scopo di garantire la presenza degli organi repubblicani e provinciali competenti nella fa se relativa all'adozione di disposizioni per l'esecuzione delle leggi e degli altri atti generali dell'Assemblea della RSFJ che vengono apportati previo consenso degli organi in questione.

i comitati inter-repubblicani si istituiscono in base al principio della proporzionalità delle Repubbliche e dell'equa adeguata rappresentanza delle Provincie Autonome. Sono i competenti organi repubblicani e provinciali che delegano i membri dei comitati inter-repubblicani.

È il Consiglio esecutivo federale che nomina, scegliendolo tra i propri membri, il presidente del comitato inter-repubblicano.

4. I RAPPORTI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE CON L'ASSEMBLEA DELLA RSFJ E LE SUE RESPONSABILITÀ

Art. 358

II Consiglio esecutivo federate è tenuto a informare del proprio operato le Camere dell'Assemblea della RSFJ.

Il Consiglio esecutivo federale ha facoltà di proporre ad una Camera dell'Assemblea della RSFJ di aggiornare il dibattito in merito a una proposta di legge, altra disposizione o atto generale dell'Assemblea della RSFJ;

può proporre anche che, al fine di incentrare una determinata questione, sia formata una commissione comune di cui facciano parte membri della competente Camera dell'Assemblea della RSFJ e del Consiglio esecutivo federale;

può proporre pure la convocazione della competente Camera dell'Assemblea della RSFJ per illustrarvi il proprio atteggiamento.

Art. 359

II Consiglio esecutivo federale risponde del proprio operato ad ogni Camera dell'Assemblea della RSFJ, per il settore di sua competenza

I! Consiglio esecutivo federale può rassegnare le dimissioni collettive alle Camere dell'Assemblea della RSFJ. Qualora ritenga di non essere in grado di garantire l'attuazione della politica fissata e l'esecuzione di una legge, di altra disposizione o atto generale dell'Assemblea, la cui emanazione viene proposta, o qualora ritenga di non poter assumersi la responsabilità di adempiere alle proprie funzioni, se non viene approvata una legge federale, altra disposizione o atto generale da esso proposto, il Consiglio esecutivo federale può porre la questione di fiducia Se il Consiglio esecutivo federale rassegna le dimissioni collettive, o se sono le Camere dell'Assemblea della RSFJ a votargli la sfiducia, e co pure negli altri casi in cui le sue funzioni vengono a cessare, esso rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 360

La Camera federale, su proposta di almeno dieci delegati, e quella delle Repubbliche e delle Provincie, su proposta della delegazione alla Camera, può porre la questione di fiducia al Consiglio esecutivo federale

Sulla questione di fiducia al Consiglio esecutivo federale si dibatte nelle Camere dell'Assemblea della RSFJ.

Art. 361

La competente Camera dell'Assemblea della RSFJ può abrogare o annullare una disposizione del Consiglio esecutivo federale che sia in contrasto con questa Costituzione, con la legge federale, con a tra disposizione o atto generale da essa adottato. Se la Presidenza della RSFJ rinvia l'esecuzione di una disposizione del Consiglio esecutivo federale che riveste un significato politico generale, sulla controversia

decide la competente Camera dell'Assemblea della RSFJ.

Art. 362

I membri del Consiglio esecutivo federale e i funzionar! degli organi dell'amministrazione e delle organizzazioni federali rispondono dell'attuazione della politica e dell'esecuzione delle leggi, altre disposizioni o atti generali, soltanto ed esclusivamente agli organi della Federazione;

nell'adempimento delle loro funzioni non possono attenersi alle linee direttrici suggeritegli e agli ordini di organi e funzionari delle altre comunità socio-politiche, ne agire in base alle direttrici e agli ordini da questi impartitigli.

Titolo V

GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE

Art. 363

Per lo svolgimento di funzioni amministrative in determinati settori, nell'ambito dei diritti e dei doveri della Federazione, vengono istituiti i Segretariati federali

I Segretariati federali si istituiscono, e le loro competenze si fissano, in base alla legislazione federale

Con la legge federale si possono istituire anche altri organi dell'amministrazione federale e delle organizzazioni federali per l'assolvimento di determinate funzioni amministrative, tecniche e d'altro genere, nell'ambito dei diritti e doveri della Federazione;

si possono istituire pure scuole ed enti scientifici e d'altro genere, operanti in quei settori che sono d'interesse per realizzare il ruolo della Federazione

È la legge federale che regola la posizione, i diritti ed i doveri delle organizzazioni federali che svolgono determinate funzioni amministrative, tecniche e d'altro genere, nell'ambito dei diritti e doveri della Federazione, e ne fissa anche 'a loro responsabilità nei confronti dell'Assemblea della RSFJ e del Consiglio esecutivo federale

Per le necessità degli organi federali possono essere istituiti servizi tecnici e d'altro genere.

Art. 364

Gli organi dell'amministrazione federale e le organizzazioni federali svolgono autonomamente i compiti di loro competenza, in base e nell'ambito di questa Costituzione e della legislazione federale

Gli organi dell'amministrazione federale e le organizzazioni federali, nell'adempimento dei compiti di loro competenza, si attengono alla legislazione federale, ad altre disposizioni e atti generali, alle linee direttrici, alle posizioni di principio dell'Assemblea della RSFJ, ed alle direttive del Consiglio esecutivo federale

Gli organi dell'amministrazione federale e le organizzazioni federali sono chiamati a garantire l'esecuzione delle leggi federali, altre disposizioni federali e atti generali della cui applicazione sono responsabili.

Gli organi dell'amministrazione federale e le organizzazioni federali, svolgono funzioni ispettive, in base alle attribuzioni fissate dalla legge federale, sul i'esecuzione delle leggi federali, altre disposizioni ed atti generali

Art. 365

I funzionar] preposti agli organi dell'amministrazione federale e alle organizzazioni federali hanno facoltà di votare regolamenti, ordinanze ed istruzioni per l'esecuzione delle leggi federali, di altre disposi zioni e atti generali dell'Assemblea della RSFJ, nonché per l'esecuzione delle disposizioni del Consiglio esecutivo federale, qualora le disposizioni ovvero gli atti in questione li autorizzino a farlo,

Art. 366

I funzionar! preposti agli organi dell'amministrazione federale e alle organizzazioni federali, e così pure gli altri funzionari nominati dall'Assemblea della RSFJ, restano in carica quattro anni.

I funzionar! preposti agli organi dell'amministrazione federale e alle organizzazioni federali, e così pure gli altri funzionar! nominati dall'Assemblea della RSFJ, possono venire chiamati a rivestire il loro incarico due volte di seguito;

in casi eccezionali, e in base a speciale procedura contemplata nella legge federale, per un altro mandato.

Art. 367

I funzionari preposti agli organi dell'amministrazione federale e alle organizzazioni federali, nominati dall'Assemblea della RSFJ, sono responsabili all'Assemblea della RSFJ e al Consiglio esecutivo, dei loro atti, degli atti dell'organo ovvero dell'organizzazione da loro diretti, e della situazione nel rispettivo settore della vita sociale, nel quadro delle competenze dell'organo ovvero dell'organizzazione cui sono preposti

I funzionari degli organi dell'amministrazione federale e delle organizzazioni federali, nominati dall'Assemblea della RSFJ, sono responsabili dei loro atti all'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, e al Consiglio esecutivo federale.

Art. 368

I funzionar! preposti agli organi dell'amministrazione federale e alle organizzazioni federali sono tenuti a ragguagliare le Camere dell'Assemblea della RSFJ e il Consiglio esecutivo federale in merito al comparto amministrativo e agli atti dell'organo ovvero dell'organizzazione da loro diretti

I funzionar! in questione, se richiesti dalle Camere dell'Assemblea della RSFJ e dal Consiglio esecutivo federale, sono tenuti a fornire informazioni e spiegazioni relative alle questioni rientranti nelle competenze dell'organo ovvero dell'organizzazione da loro diretti. Sono in dovere di rispondere alle interrogazioni dei delegati e delle delegazioni alle Camere dell'Assemblea della RSFJ.

Titolo VI

LA CORTE FEDERALE, LA PROCURA FEDERALE E L'AVVOCATO SOCIALE D'AUTOGOVERNO DELLA FEDERAZIONE

Art. 369

La Corte federale:

1) giudica in base alle condizioni e secondo la modalità fissate dalla legge federale, in ultima istanza o relativamente a mezzi giuridici eccezionali, sulle controversie sorte a causa di singoli atti incostituzionali e illegittimi, ed anche in seguito ad azioni con cui le organizzazioni del lavoro associato o i lavora tori residenti nel territorio delle altre Repubbliche e delle Provincie Autonome, e, di conseguenza, anche le Repubbliche e le Provincie Autonome in questione vengono poste in posizione precaria nell'ambito del mercato unitario iugoslavo;

giudica anche in merito alle vertenze relative al risarcimento dei danni che ciò abbia provocato;

2) giudica nelle controversie patrimoniali tra Re pubbliche ovvero Provincie Autonome, e tra la Federazione e le Repubbliche o le Provincie Autonome;

3) giudica in merito alla legittimità degli atti amministrativi definitivi degli organi federali, salvo che la legislazione federale non stabilisca altrimenti:

4) giudica in merito ai mezzi giuridici eccezionali, quando ciò sia stabilito dalla legge federale;

5) giudica in ultima istanza in merito alle sentenze delle Corti delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, nonché dei tribunali militari, quando sia stata pronunciata la sentenza di morte per i reati contemplati dalla legge federale;

6) delibera nei confronti di competenza tra i tribunali dei territori di due o più Repubbliche o Provincie Autonome, e nei casi di conflitto di competenze tra ii tribunali militari e gli altri tribunali;

7) svolge anche 'le altre funzioni affidategli dalla legge federale, nell'ambito dei diritti e dei doveri del la Federazione.

Art. 370

I! presidente e i giudici della Corte federale vengono eletti ed esonerati dall'Assemblea della RSFJ

La struttura ed il numero dei giudici della Corte federale vengono fissati in base al principio della proporzionalità di tutte le Repubbliche e dell'equa rappresentanza delle Provincia Autonome, in base ai principi validi anche per gli altri organi della Federazione.

Art. 371

La Corte federale, le Corti supreme repubblicane, le Corti supreme provinciali e i tribunali militari assumono posizioni di principio in merito alle questioni che rivestono interesse per l'esecuzione delle disposizioni federali, per tramite dei propri delegati, come fissato dalla legislazione federale.

Art. 372

È il procuratore federale che, nell'ambito dei diritti e dei doveri della Federazione, adempie le funzioni della pubblica accusa

I! procuratore federale è nominato ed esonerato

dall'Assemblea della RSFJ.

Art. 373

II procuratore federale applica gli strumenti giuridici affidatigli dalla legge federale nelle questioni di competenza della Corte federale, e svolge anche le altre funzioni previste dalla legge federale

Il procuratore federale può impartire istruzioni vincolanti al procuratore repubblicano o provinciale, può disporre anche l'avvio dell'azione penale nelle cause in cui è la Federazione a fissare i reati die rientrano nelle competenze delle procure delle Repubbliche e delle Provincie Autonome. Il procuratore federale può impartire istruzioni vincolanti al procuratore repubblicano o provinciale, può disporre l'avvio del l'azione penale anche nelle cause che si riferiscono alle infrazioni economiche, fissate dalla legge federale e della cui esecuzione sono responsabili gli organi federali

Art. 374

È l'avvocato sociale d'autogoverno della Federazione a svolgere le funzioni di avvocato sociale d'autogoverno, nell'ambito dei diritti e dei doveri della Federazione

L'avvocato sociale d'autogoverno federale viene nominato ed esonerato dall'Assemblea della RSFJ.

Titolo VII

LA CORTE COSTITUZIONALE DELLA JUGOSLAVIA

Art. 375

La Corte costituzionale jugoslava:

1) giudica sulla legittimità costituzionale delle norme legislative;

2) giudica se la legislazione repubblicana o provinciale sia in contrasto con la legge federale;

3) giudica sulla legittimità costituzionale e legislativa delle norme e degli altri atti degli organi federali;

4) giudica se le norme e gli altri atti generali degli organi delle comunità socio-politiche, e gli atti generali d'autogoverno, siano conformi alla Costituzione della RSFJ ovvero se siano in contrasto con la legge federale della cui applicazione sono responsabili gli organi federali;

5) decide delle controversie sui diritti e doveri, sorte tra la Federazione e le Repubbliche ovvero le Provincie Autonome, tra le Repubbliche, tra le Repubbliche e le Provincie Autonome e tra le comunità socio-politiche dei territori delle varie Repubbliche, nei casi in cui la composizione delle controversie in questione non rientri nelle competenze di altri tribunali;

6) decide dei conflitti di attribuzione tra i tribunali repubblicani o provinciali, tra i tribunali e gli organi federali, tra gli organi federali e gli organi re pubblicani o provinciali, tra i tribunali e gli altri organi statali delle circoscrizioni di due o più Repubbliche, ovvero delle circoscrizioni delle Repubbliche e delle Provincia Autonome.

La Corte costituzionale della Jugoslavia può giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e sulla legittimità costituzionale e legislativa delle norme e degli atti generali degli organi delle comunità sociopolitiche, e degli atti generali d'autogoverno non più in vigore, qualora dal momento del loro scadimento a quello dell'avvio del procedimento non sia passato più di un anno.

Art. 376

La Corte costituzionale della Jugoslavia vigila su tutto quello che interessa l'attuazione della legittimità costituzionale e legislativa, informa l'Assemblea della RSFJ in merito allo stato e ai problemi relativi all'attuazione della legittimità costituzionale e legislativa, fornendole pareri e proposte per la promulgazione e la revisione delle leggi, adotta altri provvedimenti tutelativi della legittimità costituzionale e legislativa e dei diritti d'autogoverno, delle altre libertà e dei diritti dei cittadini, delle organizzazioni e delle comunità d'autogoverno

Art. 377

La Corte costituzionale della Jugoslavia, qualora costati che un organo competente, pur essendo tenuto a farlo, non ha emanato le norme applicative delle disposizioni fissate dalla Costituzione della RSFJ, dalla legislazione federale o da oltre disposizioni e atti generali federali, ne informerà l'Assemblea della RSFJ

Art. 378

La Corte costituzionale della Jugoslavia fornisce all'Assemblea della RSFJ il proprio parere, giudicando se la Costituzione repubblicana ovvero quella provinciale sia in contrasto con la Costituzione della RSFJ.

Art. 379

La Corte costituzionale della Jugoslavia può ordinare che a procedimento avviato e fino al giudizio definitivo, venga sospesa l'esecuzione di singoli atti o azioni disposti in conformità con la legge, di altra norma o di atto generale deg!i organi della comunità socio-politica o di atto generale d'autogoverno, la cui legittimità costituzionale ovvero legislativa sia oggetto di giudizio, nel caso che la loro applicazione possa provocare danni irrimediabili.

Art. 380

L'attività della Corte costituzionale della Jugoslavia è pubblica.

Art. 381

La Corte costituzionale è composta dal presidente e da 13 giudici eletti dall'Assemblea della RSFJ

Nella Corte costituzionale della Jugoslavia vengono eletti due membri per ogni Repubblica ed un membro per ogni Provincia Autonoma.

Il presidente ed i giudici della Corte costituzionale della Jugoslavia vengono eletti per otto anni e non possono essere rieleggibili alle funzioni di presidente o di giudice della Corte costituzionale della Jugoslavia. La carica di presidente o di giudice della Corte costituzionale jugoslava è incompatibile con qualsivoglia altra funzione contemporanea negli organi statali d'autogoverno.

Il presidente e i giudici della Corte costituzionale della Jugoslavia godono dell'immunità riservata ai de legati all'Assemblea della RSFJ.

Art. 382

II presidente e i giudici della Corte costituzionale della Jugoslavia possono essere esonerati dal loro mandato, prima che esso scada, solo se saranno loro a richiederlo, se verranno condannati alla privazione della libertà per reato compiuto o nel caso che non siano più in grado di svolgere le loro funzioni, per ragioni di salute.

È la Corte costituzionale ad accertare e, quindi, ad informare l'Assemblea dei motivi all'origine dell'esonero del presidente e dei giudici della Corte costituzionale della Jugoslavia prima che ne scada il man dato.

Se il presidente o un giudice della Corte costituzionale della Jugoslavia chiede di essere esoneralo, e l'Assemblea della RSFJ non deliberi in merito alla richiesta avanzata entro tre mesi dal giorno della presentazione di essa, fa Corte costituzionale, su richiesta del presidente o di un giudice della Corte costituzionale, stabilirà la cessazione dell'incarico in seno alla Corte, informandone l'Assemblea della RSFJ.

La Corte costituzionale della Jugoslavia può decidere che il presidente o il giudice della Corte costituzionale, contro il quale sia stato avviato procedimento penale, non svolga le proprie funzioni alla Corte costituzionale finché il procedimento è in atto.

Art. 383

Prima di entrare in possesso delle loro funzioni, il presidente e i giudici della Corte costituzionale della Jugoslavia giurano nelle mani del Presidente della Presidenza della RSFJ.

Art. 384

La Corte costituzionale della Jugoslavia, accertando che una legge federale, repubblicana o provinciale non è in armonia con la Costituzione della RSFJ, ovvero che una legge repubblicana o provinciale contrasti con la legislazione federale, dovrà costatarlo con propria sentenza, che sarà poi inoltrata alla competente Assemblea

L'Assemblea competente è tenuta a conformare la legge alla Costituzione della RSFJ, ovvero a diri mere la controversia tra la legge repubblicana o provinciali e quella federale, entro sei mesi dal giorno in cui le è stata trasmessa la sentenza della Corte costituzionale della Jugoslavia

La Corte costituzionale della Jugoslavia, su richiesta della competente Assemblea, può concedere una proroga di non più di sei mesi per rendere la legge in questione conforme alla legislazione federale

Se, nel periodo stabilito, la competente Assemblea non avrà adeguato la legge alla Costituzione della RSFJ, ovvero se non avrà potuto dirimere la controversia tra la legge repubblicana o provinciale a quella federale, le norme legislative non conformi alla Costituzione della RSFJ, ovvero le norme della legislazione repubblicana o provinciale in contrasto con la legge federale, cessano di avere efficacia, e sarà la Corte costituzionale delle Jugoslavia a sanzionarlo, con propria sentenza.

Art. 385

Quando la Corte costituzionale della Jugoslavia costati che una norma, legge esclusa, o un atto generale degli organi di una comunità socio-politica ovvero un atto generale d'autogoverno non è conforme alla Costituzione della RSFJ oppure contrasta la legislazione federale, della cui esecuzione sono responsabili gli organi federali, ed ancora, quando la Corte costituzionale della Jugoslavia accerti che una norma o altro atto generale dell'organo federale non sia conforme alla legge federale, annullerà ovvero abrogherà la norma o l'atto generale in questione, o quelle loro disposizioni che non siano conformi alla Costituzione della RSFJ o alla legislazione federale, ovvero che contrastino la legislazione federale.

Art. 386

Le leggi, di cui sia stata accertata la cessazione dell'efficacia, altre disposizioni e atti generali degli organi delle comunità socio-politiche, e così pure atti generali d'autogoverno annullati o abrogati non verranno applicati nei rapporti sorti prima del giorno della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale della Jugoslavia, qualora, alla data suddetta, non siano passati in giudicato.

Le disposizioni e gli altri atti generali emanati per l'esecuzione delle disposizioni o degli atti generali d'autogoverno, che non possono essere più applicati, non verranno applicati dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale della Jugoslavia, qualora da questa sentenza risulti che le disposizioni e gli atti in questione contrastino la Costituzione della RSFJ o la legislazione federale.

L'esecuzione dei singoli atti passati in giudicato in base a disposizioni non più applicabili, non può essere consentita ne attuata e, se essa è già stata avviata, dovrà venire sospesa.

Art. 387

Ogni persona può farsi promotrice di iniziative per l'avvio del procedimento inteso a giudicare la legittimità costituzionale e legislativa

Possono avviare il procedimento davanti alla Corte costituzionale della Jugoslavia:

1) l'Assemblea della RSFJ, l'Assemblea repubblicana, l'Assemblea provinciale oppure l'Assemblea di altre comunità socio-politiche;

2) la Presidenza della RSFJ, la Presidenza della Repubblica e la Presidenza della Provincia Autonoma;

3) il Consiglio esecutivo federale, il Consiglio esecutivo repubblicano o il Consiglio esecutivo provinciale, salvo per il giudizio riguardante la costituzionalità e la legittimità delle disposizioni adottate dall'Assemblea della rispettiva comunità socio-politica;

4) la Corte costituzionale repubblicana o la Corte costituzionale provinciale:

5) il tribunale, qualora la questione relativa alla legittimità costituzionale e legislativa venga posta durante un procedimento avviato di fronte ad esso;

6) il procuratore federale, repubblicano o provinciale e anche il pubblico accusatore militare, qualora la questione relativa alla legittimità costituzionale e legislativa venga posta durante un procedimento avviato di fronte ad esso;

7) l'avvocato sociale d'autogoverno;

8) l'organizzazione di lavoro associato, la comunità locale, la comunità d'interesse d'autogoverno o altra organizzazione e comunità d'autogoverno, quando sia violato un loro diritto contemplato nella Costituzione della RSFJ o nella legislazione federale;

9) un segretario federale, repubblicano o provinciale, oppure altro funzionario preposto ad organo dell'amministrazione federale, repubblicana o provinciale, o ad organo federale, repubblicano o provinciale, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, salvo che per il giudizio di legittimità costituzionale della legge, per i contrasti tra le leggi repubblicane o provinciali e quella federale, eccezione fatta, pure, per il giudizio di legittimità costituzionale e legislativa di una norma del Consiglio esecutivo della comunità socio-politica di cui esso è organo;

10) l'organo che, in base alla Costituzione e alla legge, è autorizzato a sospendere l'esecuzione delle disposizioni o di altro atto generale degli organi della comunità socio-politica e di atto generale d'autogoverno, perché contrasta la Costituzione della RSFJ;

11) il Servizio di contabilità sociale federale, re pubblicano e della provincia autonoma.

Anche la Corte costituzionale della Jugoslavia può avviare procedimento per giudicare la legittimità costituzionale e legislativa.

Art. 388

Chiunque veda leso un proprio diritto da un singolo atto definitivo o passato in giudicato, apportato conformemente alla legge, da altra disposizione o atto generale degli organi della comunità socio-politica, oppure da atto generale d'autogoverno che, con sentenza della Corte costituzionale jugoslava, non sia considerato conforme alla Costituzione della RSFJ o alla legislazione federale, ovvero contrasti la legge federale, ha diritto di chiedere all'organo competente di rivedere il singolo atto in questione.

La proposta relativa alla commutazione del singolo atto definitivo o passato in giudicato, apportato conformemente alla legge, altra disposizione, atto generale degli organi della comunità socio-politica e ad atto generale d'autogoverno che, con sentenza della Corte costituzionale della Jugoslavia, non sia considerato in armonia con la Costituzione della RSFJ, ov vero contrasti la legislazione federale, può esser presentata entro sei mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale della Repub blico Socialista Federativa di Jugoslavia purché, dalla notifica del singolo atto, all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale, non sia trascorso più di un anno.

Qualora, dopo che il tribunale con propria sentenza motivata abbia respinto l'applicazione di una disposizione o di un atto generale degli organi della comunità socio-politica, o di un atto generale d'autogoverno, perché non conformi alla Costituzione della RSFJ o alla legislazione federale, ovvero perché contrastano la legge federale, la Corte costituzionale della Jugoslavia accerti che tale insufficienza o contrasto non sussiste, chiunque si sia visto leso un diritto può richiedere la commutazione della sentenza motivata dal tribunale, entro un anno dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale della Jugoslavia

Nel caso si accerti che la revisione del singolo atto non può rimuovere le conseguenze determinate dall'applicazione della disposizione o altro atto generale non conforme alla Costituzione della RSFJ o alla legge federale, ovvero in contrasto con questa, la Corte costituzionale della Jugoslavia può stabilire che le conseguenze in questione vengano rimosse mediante il ripristino della situazione preesistente, risarcendo il danno o in altro modo.

Art. 389

Quando viene avviato i' procedimento per giudicare la legittimità costituzionale e legislativa di una disposizione, altro atto generale degli organi della comunità socio-politica o atto generale d'autogoverno che si sostiene essere, contemporaneamente, in contrasto con la Costituzione della RSFJ o con la legge federale o con le Costituzioni repubblicana o provinciale, ovvero con la legislazione repubblicana o provinciale, il giudizio sulla legittimità costituzionale e legislativa viene espresso dalla Corte costituzionale repubblicana o provinciale, la quale si limita soltanto a giudicare se la disposizione in questione o l'atto generale in questione siano in conformità con la Costituzione repubblicana o provinciale, ovvero con le leggi repubblicana, provinciale o federale, della cui esecuzione sono responsabili gli organi repubblicani e delle Provincie Autonome

Se la Corte costituzione repubblicana o provinciale giudica che la disposizione o l'atto generale è con forme alla Costituzione repubblicana o a quella provinciale, oppure alla legge federale, della cui esecuzione sono responsabili gli organi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, essa trasmetterà l'oggetto alfa Corte costituzionale de!la Jugoslavia perché giudichi in merito alla conformità della disposizione o dell'atto generale con la Costituzione della RSFJ, ovvero perché giudichi se la disposizione o l'atto generale contrasti la legge federale, della cui esecuzione sono responsabili gli organi federali.

Art. 390

Gli organi statali, le organizzazioni del lavoro associato e le altre organizzazioni e comunità d'auto governo, nonché i titolari di funzioni autogestionaii, pubbliche e sociali, sono tenuti a fornire alla Corte costituzionale della Jugoslavia, su sua richiesta, i dati e le informazioni necessari ai fini dell'attività della Corte costituzionale e, su suo ordine, compiere quanto riveste interesse per l'attuazione del procedimento.

Art. 391

La Corte costituzionale della Jugoslavia pronuncia le sue sentenze ed adotta le sue deliberazioni quando per esse voti la maggioranza di tutti i suoi membri.

Il membro della Corte costituzionale della Jugoslavia, che esprima parere diverso, ha il diritto e il dovere di esporto e di motivarlo per iscritto.

Art. 392

Di regola, la Corte costituzionale della Jugoslavia giudica in sede di dibattito a porte aperte.

Art. 393

Quando, a procedimento avviato, una legge, altra disposizione o atto generale degli organi della comunità socio-politica ovvero l'atto generale d'autogoverno viene adeguato alla Costituzione della RSFJ o alla legislazione federale, senza che vengono rimossi anche gli effetti dell'illegittimità costituzionale o legislativa, la Corte costituzionale della Jugoslavia può stabilire, con propria sentenza, che la legge, la disposizione o l'atto generale in questione non erano conformi alla Costituzione della RSFJ o alla legislazione federale, ovvero che contrastavano la legislazione federale. Tale sentenza della Corte costituzionale della Jugoslavia ha gli stessi effetti giuridici delle sentenze con cui si definisce la cessazione dell'efficacia della legge, ovvero con cui si abroga o annulla altra disposizione o atto generale.

Art. 394

Le sentenze della Corte costituzionale della Jugoslavia sono vincolanti ed esecutive. Quando ciò occorra, l'esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale della Jugoslavia viene garantita dal Consiglio esecutivo federale

La Corte costituzionale della Jugoslavia può richiedere l'adozione di provvedimenti nei confronti della persona, investita di responsabilità, che non abbia adempiuto all'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale.

Art. 395

Le sentenze della Corte costituzionale della Jugoslavia vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e sul bollettino ufficiale in cui sono stati pubblicati la legge, le altre disposizioni o l'atto generale degli organi della comunità socio-politica, oppure vengono diffuse secondo le modalità con cui si rendono di pubblica ragione gli atti generali d'autogoverno sui quali la Corte costituzionale della Jugoslavia ha sentenziato.

Art. 396

È la Corte costituzionale della Jugoslavia che regola l'iter procedurale e la struttura della Corte stessa.

Titolo VIlI

LA DICHIARAZiONE SOLENNE

Art. 397

II Presidente della Repubblica, il Presidente e i membri della Presidenza della RSFJ, il presidente e i membri della Corte costituzionale della Jugoslavia, nel prendere possesso delle loro funzioni, fanno una dichiarazione solenne. Questo il testo della dichiarazione solenne:

«Dichiaro che lotterò per la difesa della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità del Paese e per rendere operante il potere della classe operaia e di tutti i lavoratori;

mi adopererò per la virtualizzazione dell'unità e dell'eguaglianza dei popoli e dei gruppi nazionali, per l'avanzata della società socialista d'autogoverno, per la realizzazione degli interessi comuni dei lavoratori e dei cittadini della Repubblica Sociali sta Federativa di Jugoslavia, e che mi atterrò alla Costituzione della RSFJ e alla legislazione federale, adempiendo il mio compito con coscienza e senso di responsabilità».

fi Presidente e i vicepresidenti dell'Assemblea della RSFJ, i presidenti delle Camere dell'Assemblea della RSFJ, il Presidente e i membri del Consiglio esecutivo federale, il presidente e i giudici della Corte federale, i segretari federali e gli altri funzionar;

federali, eletti e nominati dall'Assemblea della RSFJ, entrando in possesso delle loro cariche, fanno una dichiarazione solenne, il cui testo viene fissato dall'Assemblea della RSFJ.

PARTE V

LA MODIFiCA DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

Art. 398

È la Camera federale dell'Assemblea della RSFJ a deliberare in merito alla revisione della Costituzione con il consenso delle Assemblee di tutte le Repubbliche e Provincie Autonome della RSFJ;

nel caso che la revisione della Costituzione della RSFJ definisca solo la posizione delle Repubbliche e la reciprocità dei rapporti tra Federazione e Repubbliche, è la Camera federale dell'Assemblea della RSFJ a decidere, col consenso delle Assemblee di tutte le Repubbliche.

Art. 399

La proposta per l'avvio del procedimento di revisione della Costituzione della RSFJ può essere presentata da un minimo di 30 delegati alla Camera federale, dalla Presidenza della RSFJ, da un'Assemblea repubblicana, dall'Assemblea di una Provincia Autonoma o dal Consiglio esecutivo federale.

Art. 400

È la Camera federale dell'Assemblea della RSFJ a deliberare in merito alla proposta di revisione della Costituzione della RSFJ.

La Camera federale può decidere l'avvio del pro cedimento di revisione della Costituzione della RSFJ qualora la proposta in questione abbia ottenuto il consenso delle Assemblee di tutte le Repubbliche e delle Provincie Autonome, ovvero di tutte le Assem blee repubblicane.

Art. 401

II disegno dell'atto di revisione della Costituzione della RSFJ viene delineato dalla Camera federale dell'Assemblea della RSFJ, che poi lo sottopone al giudizio delle Assemblee di tutte le Repubbliche e del le Provincie Autonome, ponendolo, quindi, in pubblica discussione

(I disegno dell'atto di revisione della Costituzione della RSFJ viene discusso dalie Assemblee di tutte le Repubbliche e delle Provincie Autonome, le quali si pronunciano in merito

Sentito il parere delle Assemblee di tutte le Re pubbliche e delle Provincie Autonome, a pubblica discussione conclusa, la Camera federale definisce il progetto dell'atto di revisione della Costituzione della RSFJ, e delibera in merito

La revisione della Costituzione della RSFJ viene adottata dalla Camera federale, qualora abbia ottenuto il voto di due terzi di tutti i delegati alla Camera in questione.

Se la Camera federale non approva la revisione della Costituzione della RSFJ, la proposta di revisione della Costituzione della RSFJ, relativamente alla stessa questione non può essere ripresentata prima dello scadere di un anno dal giorno in cui la proposta è stata respinta.

Art. 402

La revisione della Costituzione è approvata quando il testo accolto dalla Camera federale dell'Assemblea della RSFJ trova consenzienti (e Assemblee di tutte le Repubbliche e delle Provincie Autonome, ovvero tutte le Assemblee repubblicane.

272

Se l'Assemblea di una o più Repubbliche, ovvero ''Assemblea di una Provincia Autonoma non accoglie il testo dell'atto di revisione della Costituzione della RSFJ, approvato dalla Camera federale, la proposta relativa alla revisione della Costituzione della RSFJ, in cui non è stato raggiunto l'accordo, non può essere ripresentata prima dello scadere di un anno dal giorno in cui la Camera federale ha costatato la mancata intesa.

Art. 403

È la Camera federale dell'Assemblea della RSFJ che promulga la revisione della Costituzione della RSFJ.

273

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 404

Col termine «Costituzione», in questa Costituzione vanno intese le norme della Costituzione della RSFJ,

delle Costituzioni repubblicane e delle Costituzioni provinciali.

Col termine «atto generale d'autogoverno» in questa Costituzione s'intendono le scelte sociali con cordate, i patti d'autogoverno che disciplinano, con modalità unita, i rapporti d'autogoverno ed anche gli altri atti generali delle organizzazioni del lavoro associato e delle altre organizzazioni e comunità d'auto governo.

Art. 405

Con l'applicazione di questa Costituzione, e per garantirne l'iter applicativo, verrà emanata una speciale legge costituzionale.

La legge costituzionale per l'applicazione della Costituzione della RSFJ viene emanata, su proposta della Camera delle nazionalità, da tutte le Camere dell'Assemblea federale. Il progetto di legge costituzionale viene approvato con !a maggioranza di due terzi in ogni Camera, conformemente alle norme del

paragrafo 2, comma 4-8 dell'emendamento costituzionale XII.

La legge costituzionale per l'applicazione della Costituzione della RSFJ viene promulgata ed entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione della RSFJ.

Art. 406

Questa Costituzione entra in vigore il giorno della sua promulgazione.



SPIEGAZIONI DI ALCUNI TERMINI ED ESPRESSIONI RICORRENTI NELLA COSTITUZIONE DELLA RSFJ


Accordo di autogoverno — è un atto di autogoverno, stipulato su piede parità fra i lavoratori delle organizzazioni di lavoro e quelli delle comunità di abitato, delle comunità d'interesse e di altre organizzazioni di autogoverno al fine di coordinare i propri interessi (più razionale ripartizione del lavoro, associazione dei mezzi per finalità collettive, sistemazione dei reciproci rapporti nella collaborazione concordata ecc). Con ciò si riducono l'intervento regolatore dello stato e la sua mediazione nei rapporti fra i lavoratori. L'accordo di auto governo o patto, o contratto, impegna solamente i contraenti che lo stipulano o che vi aderiscono successivamente.


Associazione di cittadini — sono sodalizi nei quali i cittadini si associano secondo i propri interessi professionali e le inclinazioni personali (associazioni di categoria, società e sodalizi vari che esplicano attività motivate da hobby, divertimento, ricreazione:

filatelisti, cacciatori, foto-dilettanti, società corali, di apicoltori ecc.)


Avvocato sociale dell'autogoverno — è un organo autonomo della collettività sociale, al quale è de mandato il compito di ricorrere a provvedimenti e mezzi giuridici, ed ha altri diritti e doveri fissati dalla legge, per realizzare la difesa sociale dei diritti di autogoverno dei lavoratori e della proprietà sociale.


Comunità d'interessi autogestita — è una comunità fondata dai lavoratori, direttamente o tramite le loro comunità e organizzazioni di autogoverno per soddisfare determinati bisogni collettivi. Il loro scopo è di collegare l'interesse di coloro che forniscono determinati servizi pubblici con gli interessi di coloro che usufruiscono di questi servizi Alle Assemblee delle comunità d'interessi d'auto governo nei settori dell'istruzione, scienza, cultura, sanità e tutela sociale la Costituzione da il diritto di varare decisioni su piede di parità con le competenti Camere delle Assemblee delle comunità politico-sociali (Comuni, Provincie, Repubbliche) sui problemi dei suddetti settori. Esistono anche comunità d'interessi per la costruzione di abitazioni, per l'energetica, per lo sfruttamento delle acque, per il traffico e le comunicazioni, ecc.


Comunilocale — è una unità territoriale autogestita che si occupa dei problemi d'importanza locale

Nelle zone rurali essa si compone di una o più villaggi, nelle zone urbane di singoli rioni o quartieri cittadini. Non svolge funzioni di pubblico potere e in tal senso differisce dalle comunità politico-sociali (Comuni, Provincie Autonome, Repubbliche e Federazione).


Comunità politico-sociale — lo è ogni comunità territoriale nella quale i lavoratori e i cittadini esercitano determinate funzioni stabilite dalla Costituzione, e cioè funzioni di potere, e gestiscono altri

affari sociali (Federazione, Repubblica, Provincia Autonoma, Comune e le grandi città che hanno lo status di speciali comunità politico-sociali).


Cooperazione nell'agricoltura — è l'associazione del lavoro e dei mezzi di produzione dei produttori agricoli individuali (direttamente o tramite le cooperative agricole) con l'organizzazione del lavoro associato, e cioè con i demani agricoli, i complessi agricolo-industriali, rispettivamente con le fabbriche per la lavorazione dei prodotti agricoli.

280


Delegato è membro della delegazione (rappresentante collettivo) eletta dai lavoratori nelle organizzazioni autogestite di base, nelle comunità di abitato e nelle organizzazioni politico-sociali.

Le delegazioni partecipano in forma organizzata allo svolgimento delle funzioni delle Assemblee delle comunità politico-sociali, ed a tale scopo eleggono nel proprio seno i delegati all'Assemblea del Comune, rispettivamente della Provincia Autonomo, della Repubblica e della Federazione

Il delegato ha l'obbligo, nelle riunioni dell'Assemblea, di assumere posizione in armonia con quanto è stato previamente concordato dalla delegazione, rispettivamente dall'Assemblea che lo ha eletto.


Diritto al lavoro con mezzi sociali — è il diritto individuale e inalienabile, garantito dalla Costituzione a ogni lavoratore nella RSFJ, di poter lavorare nel lavoro associato con i mezzi di proprietà sociale per il soddisfacimento dei propri bisogni personali e dei bisogni sociali, e di potere gestire liberamente e su piede di parità con gli altri lavoratori nel lavoro associato, le condizioni e i risultati del proprio lavoro.


Diritto affuso dell'abitazione - è il diritto concesso ai cittadini di usufruire in via duratura, a determinate condizioni stabilite dalla legge, dell'abitazione di proprietà sociale.


Gruppo nazionale — con questa espressione si indica no gli appartenenti a una comunità nazionale il cui ceppo materno risiede in Paesi confinanti e quegli appartenenti ad altri popoli che risiedono stabilmente sul territorio della Jugoslavia. La Costituzione parte dal principio dell'uguaglianza dei popoli e dei gruppi etnici (nazionali) che vivono sul territorio della RSFJ.


Intesa sociale — è un atto di autogoverno, stipulato su piede di parità fra le organizzazioni del lavoro associato, le camere di economia, le comunità d'interessi autogestite, gli organi del potere e le organizzazioni socio-politiche con il quale i con traenti assicurano la regolazione dei rapporti socio-economici e di altra natura di più vasto interesse. Esso ha lo scopo di sostituire gli strumenti regolatori statali nella soluzione di contrasti sociali e nell'attuazione della collaborazione e della solidarietà nell'economia e in altre sfere della vita.

L'intesa sociale ha carattere di legge. Con l'intesa i contraenti stabiliscono i provvedimenti per la sua attuazione e la responsabilità materiale e sociale dei contraenti per gli impegni collettivamente assunti.


Lavoro accumulato — è una categoria economica, che raffigura il lavoro incorporato realizzato in passa to, attraverso la quale si garantisce praticamente la sicurezza economica e sociale del lavoratore ovvero il suo diritto di beneficiare dei frutti del l'accresciuta produttività derivata anche dalla pluriennale accumulazione del suo lavoro passato.


Lavoro associato — è una categoria iugoslava, economica e giuridica, con la quale si indicano le attivieconomiche e non economiche svolte con mezzi sociali di produzione, attività organizzate in armonia con i principi dell'autogoverno.


Mezzi di proprietà sociale - sono i mezzi di produzione ed altri mezzi del lavoro associato, i prodotti del lavoro associato, il reddito realizzato col lavoro associato, i mezzi destinati a soddisfare i bisogni sociali collettivi, le ricchezze naturali ed i beni di uso pubblico. Questi mezzi sono gestiti e di essi dispongono, in armonia con la Costituzione e le leggi, i lavoratori associati che con tali mezzi lavorano.


Organizzazione composita del lavoro associato — è una forma di organizzazione del lavoro associato derivante dall'associazione di più organizzazioni di lavoro, oppure organizzazioni di base del lavoro associato nel loro seno, di dimensioni più vaste (ad es. le ferrovie, le PPTT, i complessi industriali e di altro genere, ecc.).


Organizzazione del lavoro associato — è un termine generico per indicare le organizzazioni economi che e non economiche nelle quali l'attività è svolta con i mezzi sociali di produzione;

l'organizzazione è strutturata su basi di autogoverno. In precedenza si adoperava il termine di azienda (per l'economia) e di ente o istituto (per le attività non economiche).


Organizzazione di base del lavoro associato — è par te integrante dell'organizzazione del lavoro associato, rappresentando nel suo seno un insieme tecnologico completo, un'unità economica autonoma e un'unità d'autogoverno autonoma che può avere anche carattere di persona giuridica. (In passato si adoperavano i termini di unità di lavo ro, reparti, ovvero sezioni autonome nelle orga nizzazioni non economiche).


Organizzazione di lavoro associato su base contrattuale — è una forma specifica di organizzazione del lavoro associato nella quale il lavoratore (un artigiano, per esempio), svolge un'attività autonoma con propri mezzi di produzione (in proprietà privata) ed associa il proprio lavoro ed i propri mezzi di lavoro al lavoro di altre persone su base di autogoverno. L'organizzazione di lavoro associato su base contrattuale rappresenta una forma transitoria del lavoro individuale con i mezzi privati di produzione verso il lavoro collettivo con i mezzi sociali di produzione.


Organizzazioni e comunità autogestite — sono organizzazioni del lavoro associato, organizzazioni consorziali commerciali, banche, comunità di assicurazione, cooperative agricole e di altro genere, organizzazioni contrattuali del lavoro associato, comunità d'interessi autogestite, comunità di abitato, e le comunità di lavoro che svolgono servizi per organizzazioni e organi statali e per altri or gani e organizzazioni.


Organizzazione sociale — è una forma di organizza zione delle persone al fine di realizzare i loro interessi, di svolgere determinate funzioni sociali e sviluppare svariate attività di interesse generale (organizzazioni sociali-umanitarie, culturali, scientifiche, professionali, turistiche, sportive ed altre similari).


Organizzazione socio-politica — è un'organizzazione politica dei lavoratori con orientamento programmatico socialista (Lega dei comunisti della Jugoslavia, Alleanza socialista del popolo lavoratore, Confederazione dei Sindacati, Associazione dei combattenti, Lega della Gioventù).


Organo d'autogoverno del controllo operaio — è un organo speciale in seno all'organizzazione del lavoro associato, al quale è affidata la funzione di controllo operaio per l'attuazione e la difesa dei diritti di autogoverno dei lavoratori.


Sistema delegatario — è il fondamento costitutivo del l'Assemblea (del Comune, della Provincia Auto noma, della Repubblica e della Federazione) sul la base delle delegazioni collettive delle organizzazioni di lavoro, delle comunità di abitato e del le organizzazioni socio-politiche. il sistema delegatario assicura una più diretta presenza dei la volatori nelle Assemblee, impedisce la egemonia politica di una categoria della popolazione sull'al tra e garantisce un collegamento più funzionale degli interessi a breve e a lungo termine di particolari settori della società e dell'intera società

Attraverso il sistema delegatario si accoppiano in un modo istituzionalmente nuovo e particolare l'autogoverno e il potere. Esso è un principio uni versale dell'intero sistema socio-politico della RSF di Jugoslavia.


Tribunale dell'autogoverno — sono i tribunali del lavo ro associato, i Collegi arbitrali, i Consigli di conciliazione, i tribunali elettivi ed altre forme di magistratura autogestita

Essi hanno in linea di principio la medesima posizione e sono indipendenti nell'espletamento del le funzioni giudiziarie alla stregua dei tribunali ordinar!, giudicano in base alla Costituzione, alle leggi ed agli atti generali di autogoverno, e vengono eletti dalle file dei lavoratori e dei cittadini di categorie corrispondenti.




Torna alla documentazione sul sito internet del CNJ